CGCE, n. T-390/94, Sentenza del Tribunale, Aloys Schröder, Jan e Karl-Julius Thamann contro Commissione delle Comunità europee, 15/04/1997
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
61994A0390
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 15 aprile 1997. - A S, J e Karl-Julius Thamann
contro
Commissione delle Comunità europee. - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Lotta contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania. - Causa T-390/94.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00501
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Decisione della Commissione che vieta la spedizione di una specie animale da talune zone del territorio nazionale, allo scopo di impedire la diffusione di un'epidemia - Violazione grave e manifesta di una regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli
(Trattato CE, art. 215, secondo comma;
direttiva del Consiglio 90/425/CEE;
decisioni della Commissione 93/566/CE, 93/621/CE, 93/671/CE, 93/720/CE, 94/27/CE, 94/178/CE e 94/292/CE)
2 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Violazione grave e manifesta di una regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli - Divieto di spedizione di una specie animale da talune zone del territorio nazionale, allo scopo di impedire la diffusione di un'epidemia - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Diritto di proprietà - Libero esercizio di un'attività economica - Violazione - Insussistenza - Esistenza di una base giuridica - Insussistenza della responsabilità
(Trattato CE, artt. 40, n. 3, secondo comma, e 215, secondo comma;
direttiva del Consiglio 90/425;
decisioni della Commissione 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 e 94/292)
Massima
3 Le decisioni 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 e 94/292, adottate dalla Commissione nell'ambito della lotta contro la peste suina classica, in base alla direttiva 90/425, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e che vietano la spedizione di suini vivi o di carni suine fresche da talune zone del territorio nazionale verso altre parti di questo territorio o verso altri Stati membri, sono atti normativi che implicano scelte di politica economica per la cui adozione la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. Tali decisioni possono quindi far sorgere la responsabilità della Comunità solo se la Commissione ha violato, in modo palese e grave, una regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli.
4 Le decisioni 93/566, 93/621, 93/671, 93/720, 94/27, 94/178 e 94/292, adottate dalla Commissione nell'ambito della lotta contro la peste suina classica, in base alla direttiva 90/425, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e che vietano la spedizione di suini vivi o di carni suine fresche da talune zone del territorio nazionale verso altre parti di questo territorio o verso altri Stati membri, non fanno sorgere la responsabilità della Comunità verso un allevatore di suini la cui azienda non sia stata colpita dalla peste suina, ma si trovi nelle zone del territorio oggetto dei divieti di spedizione, e per il quale l'adozione delle dette decisioni non abbia costituito una violazione grave e manifesta del principio di non discriminazione dei diritti di proprietà e del libero esercizio di un'attività economica, del principio di proporzionalità o del principio che prescrive l'esistenza di un'idonea base giuridica.
Infatti, per quanto riguarda in primo luogo il principio di non discriminazione, la situazione in una regione di uno Stato membro ad altissima concentrazione di allevamenti suini ove sono comparsi numerosi casi di peste suina e le cui autorità non hanno tenuto informati i servizi della Commissione non è paragonabile a quella di un altro Stato membro, o di un'altra regione del primo Stato membro, in cui, rispettivamente a causa di un numero molto inferiore di tali allevamenti e dell'assenza di casi di peste suina rilevati nello stesso periodo, la Commissione abbia potuto ritenere che le autorità erano in grado di controllare efficacemente la peste suina e occorreva istituire ulteriori misure di salvaguardia per le unità territoriali colpite dalla peste suina o per le unità ad esse vicine. Peraltro, poiché la direttiva 90/425 non stabilisce un criterio geografico né amministrativo per delimitare le zone del territorio interessate dalle misure di protezione e di salvaguardia decise dalla Commissione, questa poteva delimitare le zone del territorio in base ai confini delle unità amministrative.
In secondo luogo, il mero fatto che i divieti di spedizione abbiano avuto ripercussioni negative per l'allevatore in questione non può implicare di per sé che tali divieti costituissero illecite restrizioni del diritto di proprietà e del libero esercizio dell'attività economica, giacché qualsiasi provvedimento di salvaguardia, per definizione, ha conseguenze negative su tali diritti fondamentali.
In terzo luogo, il ricorso alla vaccinazione d'urgenza non avrebbe costituito una misura meno restrittiva dei divieti di spedizione decisi dalla Commissione.
Infine, l'ambito di applicazione della direttiva 90/425, in cui nessuna disposizione prevede che le misure adottate dalla Commissione possono riguardare soltanto il commercio tra Stati membri, e non gli scambi all'interno di uno Stato membro, non si limita all'organizzazione di controlli veterinari e zootecnici, ma consente alla Commissione anche di adottare misure di salvaguardia come i divieti di spedizione.
Parti
Nella causa T-390/94,
A S, J e Karl-Julius Thamann, nella qualità di soci della Zuchtschweine Epe GbR, società di diritto tedesco, con sede in Neuenkirchen (Germania), rappresentati dagli avv.ti Wilhelm Clages, Gerd Rentzmann e Rudolf Brenken, del foro di Quakenbrück, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Michel Molitor, Pierre Feltgen e André Harpes, 14A rue des Bains,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso per risarcimento danni ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, diretto a far condannare la Commissione al risarcimento del danno subito dai ricorrenti a causa di una serie di decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito della lotta contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Quadro giuridico
1 Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e al fine di garantire la libera circolazione degli animali, la Comunità ha adottato vari provvedimenti, tra i quali la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29;
in prosieguo: la «direttiva 90/425»), che prevede, in particolare, da un lato, che i controlli veterinari siano effettuati essenzialmente nel luogo di partenza e possano essere effettuati nello Stato membro di destinazione solo per campione e, dall'altro, che, in caso di comparsa di talune malattie come la peste suina classica sul territorio di uno Stato membro, questo emani immediatamente le disposizioni previste dal diritto comunitario.
2 L'art. 10 della direttiva 90/425 definisce gli obblighi rispettivi degli Stati membri di spedizione e di destinazione e della Commissione in materia di prevenzione e di lotta contro qualsiasi malattia che possa comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
3 L'art. 10, n. 3, dispone:
«Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli animali (...) provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da una data azienda, un dato centro o un dato organismo. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17».
4 L'art. 10, n. 4, è del seguente tenore:
«In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali (...) di cui all'articolo 1 (...). La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate».
5 Il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/361/CEE (GU L 255, pag. 23), è composto di esperti rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. La Commissione presenta ad esso obbligatoriamente i progetti di adozione o modifica di misure di protezione ai sensi dell'art. 10, n. 4, della direttiva 90/425.
6 La