CGUE, n. C-513/22 P, Ricorso (GU) della Corte, Silvio Berlusconi / Banca centrale europea, 27/07/2022

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-513/22 P, Ricorso (GU) della Corte, Silvio Berlusconi / Banca centrale europea, 27/07/2022
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62022CN0513
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

19.9.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/53

Impugnazione proposta il 27 luglio 2022 da S B avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), dell’11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), S B / Banca centrale europea (BCE)

(Causa C-513/22 P)

(2022/C 359/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S B (rappresentanti: A D P, N G, B N, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022;

2.

per l’effetto, annullare la decisione della Banca centrale europea del 25.10.2016;

3.

in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale;

4.

condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado;

5.

in via istruttoria,

a)

disporre l’acquisizione al fascicolo dei documenti dichiarati inammissibili o irricevibili dal Tribunale;
e,

b)

ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l’acquisizione del verbale dell’udienza di discussione del 16.09.2021 e la registrazione sonora dell’udienza.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum — Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all’acquisizione della partecipazione qualificata — Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato — Violazione del principio del contraddittorio — Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di «acquisizione» di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale — Omessa applicazione del diritto nazionale — Violazione del principio di leale cooperazione — Contraddittorietà della motivazione — Eccesso di potere.

Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:

A)

l’accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, «prima della fusione in questione», da Fininvest e dal sig. S B mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze;

B)

la qualità del sig. B di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione

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