CGCE, n. C-131/01, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 12/09/2002
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62001C0131
Conclusioni dell'avvocato generale L del 12 settembre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Artt.49CE - Libera prestazione dei servizi - Consulenti in materia di brevetti - Obbligo di iscriversi all'albo dei consulenti in materia di brevetti dello Stato membro ospitante - Obbligo di avere una residenza o un domicilio professionale nello Stato membro ospitante. - Causa C-131/01.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01659
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee vuol far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE. Essa in sostanza rimprovera a tale Stato membro di aver mantenuto in vigore una normativa che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri l'obbligo di essere iscritti nell'albo italiano dei consulenti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per poter fornire servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti.
I - Ambito giuridico
A - Ambito giuridico comunitario
2. L'art. 49, primo comma, CE dispone:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
3. Ai sensi dell'art. 50 CE «sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigianali,
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».
B - Ambito giuridico nazionale
4. L'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica italiana 22 giugno 1979, n. 338, intitolato «Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260», che modifica l'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, recita:
«L'articolo 94 è sostituito dal seguente: Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure dinanzi all'Ufficio centrale dei brevetti;le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.
Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale dei brevetti.
Il mandato può anche essere conferito a un avvocato o procuratore legale iscritto nei rispettivi albi professionali».
5. L'art. 2, del decreto della Repubblica italiana 30 maggio 1995, n. 342, intitolato «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulenti in proprietà industriale e la formazione del relativo albo», assoggetta l'iscrizione al detto albo alle seguenti condizioni:
«Può essere iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
(...)
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentono ai cittadini italiani l'iscrizione ai corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriali al secondo comma, articolo 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».
II - Ambito procedurale
A - La fase precontenziosa
6. Nella sua lettera di messa in mora 29 luglio 1998, la Commissione rimprovera alle autorità italiane di aver mantenuto in vigore gli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, e 2 del decreto 30 maggio 1995, n. 342. A suo avviso tali articoli sono incompatibili con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 49 CE. Ritiene che sarebbe eccessivo pretendere dai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri, dove essi esercitano legittimamente la loro professione, di essere iscritti nell'albo dei consulenti italiani autorizzati dopo aver superato un esame attitudinale e aver acquisito una residenza o un domicilio professionale in Italia, in particolare, allorché la loro prestazione dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti è solo saltuaria e occasionale.
7. La Commissione ritiene che tali condizioni non sono giustificate né da una ragione imperativa di interesse generale né proporzionate all'obiettivo perseguito e che costituiscono, di conseguenza, un ostacolo frapposto alla libera prestazione dei servizi.
8. Essa ha pertanto pregato il governo italiano di farle conoscere le sue osservazioni entro due mesi a partire dal ricevimento della detta lettera di messa in mora.
9. La Repubblica italiana contesta le censure ascrittele. A suo avviso, le condizioni prescritte dagli artt. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come modificato, e 2, del decreto 30 maggio 1995, n. 342, sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e sono proporzionate. Si tratta, in particolare, di garantire al destinatario della prestazione, che non vuole agire di persona nei suoi rapporti con l'amministrazione, la serietà e la competenza dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri.
10. Giudicando la risposta delle autorità italiane insoddisfacente, la Commissione indirizzava loro, il 4 agosto 1999, una lettera di messa in mora complementare. In questa lettera la Commissione ha ripreso le censure precedentemente invocate e ha aggiunto che gli artt. 6, secondo comma, e 13, primo comma, del decreto legge n. 115 sono in contrasto con la direttiva 89/48 nella misura in cui subordinano l'esercizio, anche in forma occasionale e sporadica, dell'attività di consulente in materia di brevetti al superamento di una prova attitudinale.
11. Il 12 ottobre 1999 la Repubblica italiana faceva sapere alla Commissione che essa manteneva il suo punto di vista.
12. Il 17 febbraio 2000 la Commissione trasmetteva alle autorità italiane un parere motivato dove rievocava le sue censure e la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi.
13. Il 14 novembre 2000 le autorità italiane ricordavano la loro posizione espressa nella loro pregressa corrispondenza.
14. Ritenendo che la risposta così data non le consentiva di concludere che la Repubblica italiana si era conformata agli obblighi risultanti dagli artt. 49 CE-55 CE, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
B - Le conclusioni delle parti
15. Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2001.
16. La Commissione conclude che la Corte voglia:
- constatare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti residenti in altri Stati membri di essere iscritti nell'elenco italiano dei consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia, per prestare servizi dinanzi all'Ufficio dei brevetti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 49 CE-55 CE, relativi alla libera prestazione dei servizi;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.
17. La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia respingere il ricorso della Commissione e condannarla alle spese.
III - Il primo motivo che deduce l'incompatibilità dell'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, con riferimento alle disposizioni dell'art. 49 CE
A - Argomenti delle parti
18. Con questo primo motivo la Commissione sostiene che la condizione dell'iscrizione dei consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri nell'albo dei consulenti