CGUE, n. C-157/14, Sentenza della Corte, Société Neptune Distribution contro Ministre de l'Économie et des Finances, 17/12/2015

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-157/14, Sentenza della Corte, Société Neptune Distribution contro Ministre de l'Économie et des Finances, 17/12/2015
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62014CJ0157
Data del deposito : 17 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 dicembre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d’informazione — Libertà d’impresa»

Nella causa C‑157/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 26 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2014, nel procedimento

NE ON NC

contro

Ministre de l’Économie et des Finances,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la NE ON NC, da D. TH, M. AT e A. Vermersch, avocats;

per il governo francese, da S. EN, D. AS e S. DO, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da I. LK, E. TO e A. VA, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. LM, in qualità di agente, assistita da M. Santoro, avvocato dello Stato;

per il Parlamento europeo, da A. MÁ e J. IG, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da J. Herrmann e O. Segnana, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Herbout-Borczak e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39, pag. 8;
in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»), e, dall’altro, sulla validità dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45), nonché dell’allegato III a quest’ultima, alla luce dell’allegato al regolamento n. 1924/2006.

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la NE ON NC (in prosieguo: la «NE ON») ed il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze) in merito alla legittimità della decisione di intimazione, del 5 febbraio 2009, emessa dal chef de l’unité départementale de l’Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’UV (capo dell’unità dipartimentale dell’Allier della direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi dell’UV), nonché della decisione del ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (Ministro dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro), che respinge il ricorso gerarchico proposto dalla NE ON.

Contesto normativo

La CEDU

3

Sotto il titolo «Libertà di espressione», l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dispone quanto segue:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…)



2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla (…) protezione della salute (…), alla protezione (…) dei diritti altrui (…)».

Il diritto dell’Unione

La Carta

4

L’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Libertà di espressione e d’informazione», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

5

Ai sensi dell’articolo 16 della Carta, intitolato «Libertà d’impresa»:

«È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

6

L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)



3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

(…)



7. I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta».

7

Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17;
in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano, per quanto riguarda l’articolo 11 della Carta, che, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU.

Il regolamento n. 1924/2006

8

I considerando 1 e 9 del regolamento n. 1924/2006 enunciano quanto segue:

«(1)

Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute e i singoli prodotti hanno una relativa importanza nel contesto della dieta nel suo complesso.

(…)

(9)

Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, (…) minerali, oligoelementi, (…) con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare».

9

L’articolo 1 di tale regolamento prevede che:

«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.



2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

(…)



5. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti:

(…)

b)

[la] direttiva [2009/54]

(…)».

10

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(…)

4)

“indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

(…)

b)

alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i)

contiene,

ii)

contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii)

non contiene;

5)

“indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

(…)».

11

L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, così dispone:

«Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell’allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

12

L’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 prevede quanto segue:

«1. Le indicazioni sulla salute che

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