CGUE, n. C-513/21 P, Sentenza della Corte, DI contro Banca centrale europea (BCE), 22/06/2023

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Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, n. C-513/21 P, Sentenza della Corte, DI contro Banca centrale europea (BCE), 22/06/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62021CJ0513
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 giugno 2023 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Condizioni di impiego – Procedimento disciplinare – Autorità competente – Delega – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Presunzione di innocenza – Procedimento penale – Snaturamento – Assenza»

Nella causa C‑513/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 agosto 2021,

D, rappresentato da L. Levi, avocate,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner, F. Malfrère e M. Van Hoecke, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, D chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, D/BCE (T‑514/19, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:332), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 7 maggio 2019, recante il suo licenziamento senza preavviso per motivi disciplinari (in prosieguo: la «decisione controversa di licenziamento») e della decisione della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire il procedimento (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), in secondo luogo, a che fosse disposta la sua reintegrazione a decorrere dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che egli asseriva di aver subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare.

 Contesto normativo

 Statuto del SEBC

2 L’articolo 12.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230), allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: lo statuto del SEBC»), dispone quanto segue:

«Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali».

3 A termini dell’articolo 36.1 di tale Statuto:

«Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE».

 Regolamento interno

4 Sul fondamento dell’articolo 12.3 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della Banca centrale europea, modificato il 22 aprile 1999 (GU 1999, L 125, pag. 34, e rettifica in GU 2000, L 273, pag. 40;
in prosieguo: il «regolamento interno»). Con il titolo «Condizioni di impiego», l’articolo 21 di tale regolamento così dispone:

«21.1. I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.

21.2. Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.

21.3. Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo.

21.4. Il comitato del personale è consultato prima dell’adozione di nuove condizioni di impiego o di nuove norme sul personale. Il suo parere è presentato, rispettivamente, al consiglio direttivo o al comitato esecutivo».

 Condizioni di impiego

5 Sul fondamento dell’articolo 36.1 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato la decisione, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (GU 1999, L 125, pag. 32;
in prosieguo: le «condizioni di impiego»).

6 Ai sensi dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego:

«I rapporti d’impiego tra la BCE e i suoi dipendenti sono disciplinati da contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal Comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego».

7 L’articolo 44 delle condizioni di impiego prevede quanto segue:

«Le seguenti sanzioni disciplinari possono essere adottate, a seconda dei casi, nei confronti di membri del personale o di ex membri del personale cui si applicano le presenti condizioni di impiego, i quali, intenzionalmente o per negligenza, vengano meno ai loro obblighi professionali:

i) il direttore generale o il vicedirettore generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo cui la DG Risorse umane riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a M) possono imporre una delle seguenti sanzioni:

– ammonimento scritto;

– nota di biasimo.

ii) il comitato esecutivo può inoltre imporre una delle seguenti sanzioni:

(...)

– il licenziamento con o senza preavviso (...);

– la soppressione totale o parziale, temporanea o permanente, del diritto di un membro del personale titolare di una pensione di vecchiaia o di un’indennità di invalidità, di beneficiare di una siffatta pensione o indennità (...)

(...)».

 Norme sul personale

8 Sul fondamento dell’articolo 21.3 del regolamento interno e dell’articolo 9, lettera a), delle condizioni di impiego, il comitato esecutivo della BCE ha adottato le «European Central Bank Staff Rules» (in prosieguo: le «norme sul personale»), il cui articolo 8.3.2 così dispone:

«Basandosi su una relazione che esponga i fatti e le circostanze costitutivi dell’inadempimento degli obblighi professionali (...), il comitato esecutivo o il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, a seconda dei casi, può decidere:

– di avviare un procedimento disciplinare per inadempimento degli obblighi professionali ad opera del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado L, e ad opera del responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione L o inferiore. Qualora il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, decida di avviare un procedimento disciplinare, il comitato esecutivo ne è immediatamente informato.

(...)

– di non imporre sanzioni disciplinari (...). Se la sanzione disciplinare prevista è l’ammonimento scritto o la nota di biasimo, il direttore generale o il vicedirettore delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da A a J) o il membro del comitato esecutivo al quale la direzione generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione riferisce (per i membri del personale inquadrati nei gradi di retribuzione da K a L) può adottare una qualsiasi delle decisioni sopra menzionate. Il procedimento disciplinare deve essere avviato al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei fatti e nell’anno della loro scoperta, salvo in caso di illecito grave che possa comportare un licenziamento, ipotesi in cui i termini sono rispettivamente di 10 anni e di un anno (...)».

9 L’articolo 8.3.7 di tali norme dispone che «[i] membri del comitato disciplinare devono agire a titolo personale ed adempiere i loro obblighi in piena indipendenza».

10 L’articolo 8.3.17 di dette norme prevede quanto segue:

«Il responsabile generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore, o il comitato esecutivo per i membri del personale inquadrati in un grado di retribuzione superiore al grado I decide la sanzione disciplinare più appropriata (...)».

 Fatti

11 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1. Il ricorrente, D, è entrato a far parte del personale della [BCE] nel 1999 (...). Egli svolgeva le funzioni di assistente principale in informatica, inquadrato nel grado di retribuzione D, quando ha subìto un procedimento disciplinare vertente su talune domande di rimborso, in primo luogo, di fatture per prestazioni di fisioterapia, in secondo luogo, di ricevute di spese farmaceutiche e, in terzo luogo, di fatture per prestazioni di sostegno scolastico.



2. Con diverse note succedutesi dal 13 dicembre 2013 al 23 novembre 2015, la società che gestisce il regime di assicurazione sanitaria della BCE (in prosieguo: la “società A”) ha informato quest’ultima di due ordini di fatti. Da un lato, il ricorrente le avrebbe irregolarmente presentato per il rimborso talune fatture per trattamenti di fisioterapia, mentre queste ultime sarebbero state emesse da B, un’estetista, e, dall’altro, le avrebbe altresì richiesto il rimborso di false ricevute per spese farmaceutiche.



3. Il 14 maggio 2014 la BCE ha denunciato alla Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main (pubblico ministero di Francoforte sul Meno, Germania), (in prosieguo: il “pubblico ministero”) i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia.



4. Con decisione del 21 ottobre 2014, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e di trattenere, per un periodo massimo di quattro mesi, il 30% della sua retribuzione di base a partire dal mese di novembre 2014. Tale decisione era motivata dalle informazioni fornite dalla società A e dalla necessità di preservare l’indagine penale e le conseguenze disciplinari.

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