CGCE, n. C-172/97 O, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot contro Commissione delle Comunità europee, 15/02/2001
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61997C0172(01)
Conclusioni dell'avvocato generale A del 15 febbraio 2001. - SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot contro Commissione delle Comunità europee. - Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale - Opposizione. - Causa C-172/97 OP.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06699
Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La presente causa concerne il rimborso di un anticipo accordato dalla Commissione al Syndacat Intercommunal à Vocation Unique du Plan d'Eau de la Vallée du Lot (in prosieguo: il «SIVU») ed alla Hydro-Réalisations SARL (in prosieguo: la «Hydro-Réalisations»). Il progetto per cui era stato accordato l'anticipo, cioé la costruzione di una microcentrale idroelettrica, è stato sospeso per cui la Commissione chiede il rimborso dell'anticipo con gli interessi.
II - Fatti e procedimento
A - Il contratto concluso tra le parti
2. Il 6 dicembre 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con il SIVU e la Hydro-Réalisations che agivano in solido, il contratto n. HY 84/89 FR. Il contratto aveva ad oggetto la realizzazione del progetto «Soglia di sbarramento al fiume Lot - Costruzione integrata nella soglia di una microcentrale idroelettrica a bassa caduta». La sovvenzione è stata accordata in base al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia .
3. Ai fini della valutazione del presente caso, sono rilevanti le disposizioni che seguono.
4. Secondo l'art. 4.3 del contratto, il SIVU e la Hydro-Réalisations hanno l'obbligo di informare regolarmente la Commissione sullo stato dei lavori e sulle spese sostenute.
5. L'art. 9 disciplina le condizioni di un'eventuale risoluzione del contratto. Secondo il n. 1 di tale disposizione, i contraenti possono risolvere il contratto, se viene meno l'interesse all'ulteriore esecuzione del programma di lavoro figurante all'allegato I, in particolare a causa di un prevedibile insuccesso tecnico o economico o di un superamento ritenuto eccessivo dei costi stimati del progetto.
6. Secondo il n. 3 di tale disposizione, il SIVU e la Hydro-Réalisations, qualora da una verifica degli importi pagati dalla Commissione risulti che i beneficiari della sovvenzione hanno percepito più del dovuto, hanno l'obbligo di rimborsare immediatamente tale somma. L'importo produce interessi a decorrere dal giorno della fine o dell'interruzione dei lavori oggetto del contratto.
7. L'interesse concordato al n. 4 della stessa disposizione è il tasso applicato dal Fondo europeo per la cooperazione monetaria alle sue transazioni effettuate in ECU, tasso che viene pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
8. L'art. 13 del contratto fonda la competenza della Corte di giustizia per qualsiasi eventuale controversia tra le parti (art. 13). Il contratto stesso è disciplinato dalla legge francese (art. 14).
9. Il 31 dicembre 1990 la Commissione ha versato, secondo l'accordo, un anticipo pari a EUR 83 928 , accreditati al SIVU il 17 gennaio 1991. Il 23 maggio ed il 13 agosto 1991 il SIVU ha trasmesso alla Commissione, rispettivamente, una prima relazione intermedia tecnica ed una prima relazione finanziaria. Nonostante i solleciti, la Commissione non ha ottenuto ulteriori relazioni per la seconda metà del 1991. Il 7 ottobre 1992 essa ha quindi richiesto imperativamente tali relazioni, ed intimato al SIVU di adempiere il contratto entro un mese, minacciandone la risoluzione in caso di inadempimento.
10. Secondo quanto afferma la Commissione nel suo ricorso, emerge dalle relazioni presentate a termini di contratto dal SIVU che i lavori relativi al progetto sono stati proseguiti sino al 31 maggio 1991.
11. Con lettera 6 novembre 1992 il SIVU ha comunicato alla Commissione che il progetto era stato modificato per tener conto delle osservazioni formulate, in particolare, dalle associazioni di tutela dell'ambiente. La costruzione della microcentrale idroelettrica veniva abbandonata a favore di una soglia di scarico. Il SIVU rinunciava di conseguenza al sostegno finanziario della Comunità e si proponeva di rimborsare l'anticipo già riscosso.
12. La Commissione è ritornata sul punto con lettera 18 novembre 1992 richiamandosi alla normativa dell'art. 9 del contratto ed ha chiesto al SIVU di procedere al rimborso di EUR 83 928, oltre agli interessi maturati dalla ricezione dell'anticipo, quindi dal 17 gennaio 1991.
13. Quanto alla Hydro-Réalisations, essa è stata messa in liquidazione il 13 febbraio 1992.
B - La sentenza contumaciale
14. Malgrado ulteriori richieste di pagamento l'8 dicembre 1992, il 27 febbraio 1994, il 1° giugno 1994, il 31 ottobre 1994 e il 12 ottobre 1995, il SIVU in un primo tempo non ha effettuato alcun pagamento. Il 2 maggio 1997 la Commissione ha quindi presentato dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro il SIVU e la Hydro-Réalisations. Essa ha chiesto la condanna al pagamento di EUR 83 928 oltre agli interessi convenzionali maturati dal 17 gennaio 1991, data di pagamento dell'anticipo, nonché agli interessi di mora legali a decorrere dal 28 febbraio 1993, giorno indicato come termine nella prima richiesta di pagamento.
15. Nessuno dei convenuti ha presentato controricorso nei termini. La Commissione ha quindi chiesto alla Corte, conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedira di quest'ultima, di emettere una sentenza contumaciale.
16. Il 10 giugno 1999 la Corte ha emesso la sentenza contumaciale del seguente tenore:
«1) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 83 928 euro, oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 31 maggio 1991 e fino al completo pagamento del debito.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot, altrimenti denominato SIVU du pays d'accueil de la Vallée du Lot, e la Hydro-Réalisations SARL sono condannati in solido alle spese».
C - Il rimborso
17. Senza alludere al ricorso della Commissione, il SIVU ha comunicato alla Commissione l'11 giugno 1997 che la soglia di scarico sarebbe stata terminata nel 1994. Allorché i gruppi ecologisti avevano cessato la loro opposizione, al SIVU sarebbe stato attribuito l'incarico per uno studio sulla fattibilità della microcentrale originariamente programmata. Solo quando i risultati dello studio erano disponibili, l'11 giugno 1997, si era potuto decidere che definitivamente non sarebbe stata installata la microcentrale. Sarebbe questo il motivo per cui l'anticipo non è stato finora rimborsato. Il SIVU ha assicurato il rimborso immediato di EUR 83 928 ed ha pregato la Commissione di non adottare «alcuna misura di penalizzazione» («sans pénalisation») a causa del rimborso tardivo.
18. L'8 ottobre 1998 il SIVU ha bonificato alla Commissione un importo di FRF 587 496, senza indicare come si suddivide la somma ed in quale misura vada imputata al debito principale (rimborso dell'anticipo) o al debito secondario (debito di interessi). Secondo le affermazioni della Commissione, la banca ha proceduto a due bonifici per i seguenti importi: il 23 ottobre 1998, FRF 554 889,97 (al cambio EUR 83 928 ) ed il 30 ottobre 1998, FRF 32 606,03 (al cambio EUR 4 973,81).
19. Con lettera 9 giugno 1999, cioè il giorno precedente alla pronuncia della sentenza contumaciale, il difensore del SIVU ha comunicato alla Commissione ed alla Corte di giustizia il pagamento dell'8 ottobre 1998.
20. Con comparsa scritta 9 luglio 1999, registrata presso la Corte di giustizia il 12 luglio 1999, il SIVU ha presentato opposizione avverso la sentenza contumaciale notificatagli il 15 giugno 1999.
III - Argomenti e domande delle parti
21. Con riferimento al debito principale, il SIVU afferma che esso sarebbe stato saldato con il bonifico dell'8 ottobre 1998.
22. Quanto agli interessi convenzionali, il SIVU afferma che i lavori sul progetto sono stati sospesi solo l'11 giugno 1997. Solo in questo momento sarebbero stati disponibili i risultati dello studio sulla fattibilità della centrale elettrica di cui è stato incaricato il SIVU dopo che era venuta meno l'opposizione delle associazioni ecologiste. Con lettera 11 giugno 1997 la Commissione sarebbe stata informata al riguardo. Gli interessi convenzionali sono quindi dovuti, ad avviso del SIVU, solo a decorrere dall'11 giugno 1997, e solo fino all'estinzione del debito principale.
23. In via subordinata, il SIVU ritiene che gli interessi convenzionali siano dovuti a decorrere dal 31 maggio 1991, giorno della conclusione dei lavori ex art. 9 del contratto.
24. A parere del SIVU, secondo il disposto dell'art. 1153 del codice civile, non sono dovuti interessi legali. Tale disposizione vieterebbe il cumulo di interessi convenzionali e legali.
25. Il SIVU chiede che la Corte di giustizia voglia:
1. dichiarare l'opposizione ricevibile e fondata e, di conseguenza
- annullare la sentenza contumaciale 10 giugno 1999;
- rigettare il ricorso della Commissione 2 maggio 1997;
- dichiarare che un importo di FRF 587 496 è stato rimborsato l'8 ottobre 1998;
2. Quanto agli interessi
- dichiarare che gli interessi sono dovuti solo per il periodo compreso tra l'11 giugno 1997 e l'8 ottobre 1998;
- in via subordinata: dichiarare che gli interessi sono dovuti solo per il periodo dal 31 maggio 1991 all'8 ottobre 1998;
3. condannare la Commissione alle spese.
26. La Commissione chiede che la Corte voglia:
- rigettare l'opposizione;
- condannare il SIVU alle spese.
27. Essa motiva le sue domande con il fatto che il SIVU ha informato la Commissione e la Corte di giustizia, in merito ai pagamenti, troppo tardi cioé solo la sera precedente alla pronuncia della sentenza contumaciale.
28. Inoltre, secondo la Commissione, i pagamenti del SIVU non hanno alcun effetto sul contenuto della sentenza contumaciale, bensì riguarderebbero soltanto la sua esecuzione. L'importo bonificato dal SIVU non sarebbe sufficiente ad estinguere il debito principale più gli interessi. Pertanto, dopo il saldo del debito principale (EUR 83 928), il 23 ottobre 1998 la Commissione avrebbe ancora avuto il diritto ad EUR 40 347,64, corrispondenti agli interessi convenzionali per il periodo 1° giugno 1991 - 22 ottobre 1998. Il bonifico di EUR 4 973,81 effettuato dal SIVU il 30 ottobre 1998 estinguerebbe di nuovo solo una parte del debito.
29. Per quanto riguarda gli interessi convenzionali, la Commissione ha espresso il parere che essi sarebbero dovuti a partire dal 31 maggio 1991. Il SIVU si fonderebbe sulla nozione della data in cui si sarebbero definitivamente abbandonati i lavori, indicata come l'11 giugno 1997. Invece, per la Commissione, sarebbe decisivo in base al contratto soltanto il momento, determinabile secondo criteri obiettivi, della conclusione o dell'abbandono dei lavori. Esso sarebbe il 31 maggio 1991.
30. L'opinione del SIVU che gli interessi sono maturati solo a partire dall'11 giugno 1997 sarebbe incompatibile con la lettera dell'art. 9 del contratto. Quest'ultimo opererebbe una distinzione tra il momento della risoluzione del contratto, che sarebbe contrassegnato dalla dichiarazione di una delle parti contraenti secondo cui non sussisterebbe più alcun interesse all'ulteriore esecuzione del medesimo, ed il momento della sospensione dei lavori. La tesi che la risoluzione del contratto o il definitivo abbandono del progetto coincidano con il momento della sospensione dei lavori è considerata dalla Commissione incompatibile con il senso e la finalità di siffatta disposizione.
31. Con lettera 19 luglio 1999 la Commissione ha chiesto al SIVU il pagamento di un importo residuale pari ad EUR 48 748,56 (EUR 136 845,78 meno i pagamenti effettuati per complessivi EUR 88 901,81 = EUR 47 943,97 maggiorati degli interessi convenzionali per il periodo 30 ottobre 1998 - 1° luglio 1999).
32. Quanto agli interessi convenzionali originariamente reclamati, la Commissione si limita a rinviare alle considerazioni di cui al punto 30 della sentenza contumaciale.
33. Su domanda della Corte di giustizia la Commissione ha integrato le sue argomentazioni nel senso che i pagamenti effettuati dal SIVU erano stati imputati prima al debito di interessi e poi al debito principale. Dopo il pagamento del SIVU, al 23 ottobre 1998 sussisteva ancora a favore della Commissione un debito principale dell'ammontare di EUR 40 347,64, ridottosi il 30 ottobre 1998, dopo il secondo bonifico, a EUR 35 373,83. In mancanza dell'estinzione integrale del debito principale, dopo tale data continuavano ad accumularsi gli interessi.
34. Il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è, stando alle dichiarazioni della Commissione, il tasso pubblicato da quest'ultima nella Gazzetta ufficiale il primo giorno lavorativo di ogni mese. Sino al 1993 esso sarebbe stato il tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le transazioni realizzate in ECU e successivamente, sino al maggio 1998, i tassi applicati dall'Istituto monetario europeo e poi dalla Banca centrale europea per le rispettive transazioni in ECU. Dall'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, il tasso rilevante è solo quello utilizzato dalla Banca centrale europea anzitutto per le sue operazioni di vendita con patto di riacquisto e dall'aprile 2000 il tasso applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principale.
IV - Presa di posizione
A - Ricevibilità dell'opposizione
35. Dagli atti giudiziari emerge che la sentenza contumaciale è stata notificata al SIVU il 15 giugno 1999. L'opposizione registrata presso la Corte il 12 luglio 1999 è stata quindi presentata nei termini. Essendo soddisfatti anche i rimanenti requisiti formali, l'opposizione è ricevibile.
B - Fondatezza dell'opposizione
1) Rimborso dell'anticipo
36. Il SIVU e la Hydro-Réalisations hanno rinunciato all'esecuzione del progetto. A buon diritto, quindi, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il proseguimento del programma di lavoro era divenuto privo di oggetto e pertanto ha legittimamente disdetto il contratto. Secondo l'art. 9, n. 3, di quest'ultimo, sussiste perciò in linea di principio il diritto della Commissione al rimborso dell'anticipo versato per un ammontare di EUR 83 928 più gli interessi. Si rinvia per i dettagli alle considerazioni nelle conclusioni del 28 gennaio 1999 nella presente causa.
37. Nel contesto dell'esame dell'opposizione proposta dal SIVU avverso la sentenza contumaciale, occorre tuttavia esaminare la questione sino a qual punto il diritto della Commissione al rimborso si sia estinto con il pagamento effettuato l'8 ottobre 1998.
38. Il SIVU ha versato alla Commissione FRF 587 496. Secondo le indicazioni della Commissione, tale somma è stata bonificata in due fasi, il 23 ottobre 1998 per un importo di EUR 83 928 ed il 30 ottobre 1998 per un importo di EUR 4 973,81. Il SIVU è del parere che il diritto della Commissione al rimborso sia cessato con il pagamento. Ciò è contestato dalla Commissione, in quanto la somma bonificata non è sufficiente ad estinguere il debito principale e gli interessi.
39. Il diritto al rimborso confermato nella sentenza contumaciale è estinto se il SIVU ha pagato integralmente il debito che consta dell'anticipo e degli interessi. L'anticipo ammontava a EUR 83 928. Per poter decidere se il diritto della Commissione sia cessato con il pagamento dell'8 ottobre 1998, occorre pertanto accertare l'entità degli interessi dovuti alla Commissione nel momento in cui ha ricevuto il pagamento.
2) Calcolo degli interessi
a) Inizio di decorrenza degli interessi
40. Secondo l'art. 9, n. 3, del contratto, gli interessi vanno pagati sull'importo dovuto a partire dalla conclusione o dalla sospensione dei lavori («date de fin or d'arrêt des travaux»). Il SIVU ritiene che i lavori siano stati sospesi l'11 giugno 1997, dopo che erano disponibili i risultati dello studio. La Commissione aveva inizialmente, nel suo ricorso, considerato rilevante il 17 gennaio 1991, giorno in cui era stato corrisposto l'anticipo. Nelle sue osservazioni in merito all'opposizione, essa si conforma però alla sentenza contumaciale ed accetta come termine la sospensione dei lavori il 31 maggio 1991.
41. Ai fini dell'interpretazione dei contratti, occorre accertare ex art. 1156 del codice civile l'intenzione dei contraenti . Tuttavia non si può muovere dal presupposto che le parti avessero l'intenzione di risolvere una questione così essenziale per il calcolo degli interessi come la determinazione del termine di sospensione dei lavori sulla scorta di criteri non conosciuti o perlomeno non riconoscibili da entrambe le parti. Pertanto, ai fini della determinazione della data di conclusione o di sospensione dei lavori, non può essere decisivo il punto di vista di uno dei contraenti. Il termine va piuttosto stabilito sulla scorta di criteri e circostanze obiettivi, già noti ad entrambe le parti o perlomeno riconoscibili.
42. Come una siffatta circostanza obiettiva va anzitutto considerata la lettera del