CGCE, n. C-58/02, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 07/01/2004
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Testo completo
- Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che assicuri la piena applicazione della direttiva
contro
EG di NA
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato»
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(Art. 249, terzo comma, CE;
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE)
- 1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54;
- Contesto normativo Normativa comunitaria
- 2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, essa ha ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.
- 3 Secondo l'art. 2, lett. a), della direttiva, per servizi protetti si intende uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
- ─ trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE;
- ─ trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
- ─ servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...)
- 4 L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
- a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti .
- 5 Per garantire che tali divieti vengano osservati, l'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.
- 6 L'art. 5, n. 2, della direttiva così recita:Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano
SENTENZA DELLA RT (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato»
Nella causa C-58/02, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,
contro
EG di NA, rappresentato dal sig. S. OR Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54), o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, il EG di NA è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva,LA RT (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. NN, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. AR (relatore) e S. ON HR, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoedcancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
in prosieguo: la direttiva), o, comunque, non avendola informata dell'adozione di tali disposizioni, il EG di NA è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.