CGCE, n. C-58/02, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 07/01/2004

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-58/02, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 07/01/2004
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62002CJ0058
Data del deposito : 7 gennaio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Causa C-58/02 Commissione delle Comunità europee
contro
EG di NA

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato»

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 luglio 2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004
Massime della sentenza

Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza atti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che assicuri la piena applicazione della direttiva

(Art. 249, terzo comma, CE;
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/84/CE)

La trasposizione di una direttiva in diritto interno non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica e può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest'ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa. Non è conforme a tale prescrizione una normativa nazionale che non vieti tutte le attività illecite menzionate dalla direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.v. punti 26, 28

SENTENZA DELLA RT (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/84/CE – Società dell'informazione – Trasmissioni radiofoniche – Servizi ad accesso condizionato – Servizi di accesso condizionato – Servizi protetti – Tutela giuridica – Dispositivi che consentono un accesso non autorizzato»

Nella causa C-58/02, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

EG di NA, rappresentato dal sig. S. OR Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54), o, comunque, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali disposizioni, il EG di NA è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva,

LA RT (Quinta Sezione),,

composta dal sig. P. NN, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. AR (relatore) e S. ON HR, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 25 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54;
in prosieguo: la direttiva), o, comunque, non avendola informata dell'adozione di tali disposizioni, il EG di NA è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
Contesto normativo

Normativa comunitaria
2
Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, essa ha ad oggetto il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.
3
Secondo l'art. 2, lett. a), della direttiva, per servizi protetti si intende uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE;
trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE;
trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;
servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...)
servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (...)

o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale.
4
L'art. 4 della direttiva stabilisce quanto segue: Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
a)
la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
b)
l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
c)
l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti

.
5
Per garantire che tali divieti vengano osservati, l'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.
6
L'art. 5, n. 2, della direttiva così recita:Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano
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