CGCE, n. C-152/00, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, 12/09/2002

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Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-152/00, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, 12/09/2002
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62000CJ0152
Data del deposito : 12 settembre 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

62000J0152

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2002. - Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 86/609/CEE - Trasposizione incompleta. - Causa C-152/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06973

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave



1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]



2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative

[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE)]



3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Insussistenza di conseguenze negative dell'asserito inadempimento - Irrilevanza

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]



4. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione completa

Parti

Nella causa C-152/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. J.-F. Pasquier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, quindi da quest'ultima e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto completamente e correttamente la direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1), e in particolare i suoi artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e A. La Pergola (relatore), giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 ottobre 2001, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. J.-F. Pasquier e la Repubblica francese dalla sig.ra C. Isidoro e dal sig. C. Chevallier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto completamente e correttamente la direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1;
in prosieguo: la «direttiva»), in particolare i suoi artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.

Contesto normativo e procedimento precontenzioso

2 L'art. 4 della direttiva dispone:

«Ogni Stato membro provvede a vietare gli esperimenti su animali che, ai sensi dell'appendice I della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate di estinzione e dell'allegato C I del regolamento (CEE) n. 3626/82 [GU L 384, pag. 1], sono considerati appartenere a specie minacciate, salvo che detti esperimenti siano conformi al regolamento citato e obiettivo dell'esperimento sia:

- la ricerca ai fini della conservazione delle specie di cui trattasi, ovvero

- verifiche medico-biologiche essenziali, allorché la specie di cui trattasi si riveli, eccezionalmente, la sola adatta a tale scopo».

3 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva:

«Quando un esperimento è indispensabile, si deve procedere ad un esame attento delle specie e la scelta deve essere eventualmente motivata innanzi all'autorità. Nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

E' possibile effettuare esperimenti su animali prelevati dall'ambiente naturale soltanto se gli esperimenti su altri animali non rispondono agli scopi dell'esperimento».

4 L'art. 11 della direttiva prevede:

«A prescindere dalle altre disposizioni della presente direttiva, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'autorità può consentire che l'animale sia rimesso in libertà, purché abbia la certezza che è stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».

5 L'art. 12, n. 2, della direttiva è redatto come segue:

«Allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che comporta o rischia di comportare per questo un forte dolore che potrebbe protrarsi, l'esperimento deve essere specificamente dichiarato e giustificato presso l'autorità o da questa espressamente autorizzato. L'autorità promuoverà un'azione giudiziaria o amministrativa se non le risulta che l'esperimento sia abbastanza importante per i bisogni essenziali dell'uomo o degli animali».

6 L'art. 18 della direttiva recita:

«1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 3.

(...)



3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al paragrafo 1 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.

(...)».

7 L'art. 22, n. 1, della direttiva prevede:

«Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative nazionali o comunitarie relative alla salute od alla sicurezza, gli Stati membri riconoscono per quanto è possibile la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro, a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la pubblica salute e la sicurezza».

8 Conformemente all'art. 25, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 24 novembre 1989 e informarne immediatamente la Commissione.

9 Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione le misure adottate per trasporre la direttiva, vale a dire, in primo luogo, il decreto 19 ottobre 1987, n. 87-848, concernente l'applicazione dell'art. 454 del codice penale e del terzo comma dell'art. 276 del code rural e riguardante gli esperimenti su animali (JORF del 20 ottobre 1987, pag. 12246), in secondo luogo, tre decreti interministeriali 19 aprile 1988, concernenti l'applicazione del detto decreto e che stabiliscono, rispettivamente, le condizioni per la fornitura ai laboratori autorizzati degli animali utilizzati a fini di ricerche scientifiche o sperimentali, le condizioni per l'attribuzione dell'autorizzazione a praticare esperimenti sugli animali e le condizioni per l'autorizzazione, per la sistemazione e per il funzionamento degli stabilimenti per la sperimentazione animale (JORF del 27 aprile 1988, rispettivamente alle pagg. 5607 e 5608), e, in terzo luogo, l'art. R. 5118 del code de la santé publique.

10 Ritenendo che tali disposizioni non garantissero una trasposizione corretta e completa degli artt. 4, 7, 11, 12, 18 e 22 della direttiva, il 24 aprile 1998 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di diffida, invitandolo a presentare le sue osservazioni a tale riguardo entro un termine di due mesi.

11 Non avendo ottenuto alcuna risposta dalla Repubblica francese, la Commissione, il 18 dicembre 1998, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.

12 Con lettera 28 giugno 1999 la Repubblica francese ha contestato le censure formulate nei suoi confronti nel parere motivato.

13 Rilevando che tale Stato membro non si era conformato al detto parere nel termine da questo fissato, la Commissione ha proposto il ricorso di cui trattasi.

Sul ricorso

Osservazioni preliminari

14 Nel corso del procedimento il governo francese ha notificato

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