CGUE, n. T-744/14, Sentenza del Tribunale, Meta Group Srl contro Commissione europea, 04/05/2017
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Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
4 maggio 2017 (*)
«Clausola compromissoria – Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) – Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) – Rimborso delle somme versate – Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente – Costi ammissibili – Responsabilità contrattuale»
Nella causa T‑744/14,
Meta Group Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da A. Bartolini e A. Formica, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Recchia e R. Lyal, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretto a far accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da diversi contratti di sovvenzione stipulati con la ricorrente a titolo del sesto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) e del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013);
a far dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate dalla Commissione in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente;
a far condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti in ottemperanza dei citati contratti di sovvenzione, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e P. Xuereb, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La ricorrente, Meta Group Srl, è una società italiana che opera principalmente nel miglioramento dei processi d’innovazione a livello nazionale e internazionale e nella conduzione di attività di ricerca e sviluppo su tematiche affini.
2 La ricorrente ha concluso diversi contratti di sovvenzione con l’Unione europea aventi ad oggetto la realizzazione di alcuni progetti. Tali contratti sono stati stipulati tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione europea, da una parte, ed un coordinatore e i membri di un consorzio, tra i quali figura la ricorrente, dall’altra.
3 Nove di questi contratti sono stati stipulati nell’ambito del sesto programma quadro istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU 2002, L 232, pag. 1), e con il regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l’attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) (GU 2002, L 355, pag. 23) (in prosieguo: il «programma FP6»). Si tratta dei contratti di sovvenzione relativi ai progetti «Innovation Coach», stipulato il 26 settembre 2005 e recante il numero 517557 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto Innovation Coach»);
«Maris», stipulato il 6 ottobre 2005 e recante il numero 517539 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto Maris»);
«Ris Mazowia», stipulato il 12 ottobre 2005 e recante il numero 517548 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto Ris Mazowia»);
«Connect-2-Ideas», stipulato il 28 giugno 2006 e recante il numero 030583 (INN7) (in prosieguo: il «contratto Connect-2-Ideas»);
«Easy», stipulato l’8 novembre 2006 e recante il numero 038892 (in prosieguo: il «contratto Easy»);
«Ris Malopolska», stipulato il 15 dicembre 2005 e recante il numero 014660 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto Ris Malopolska»);
«InnSoM», stipulato il 5 ottobre 2005 e recante il numero 517529 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto InnSoM»);
«Ris Trnava», stipulato il 15 settembre 2005 e recante il numero 014637 (IRE6) (in prosieguo il «contratto Ris Trnava»), e «Ris WS», stipulato il 6 ottobre 2005 e recante il numero 014668 (IRE6) (in prosieguo: il «contratto Ris WS») (in prosieguo, considerati nel loro insieme: i «contratti FP6»).
4 Altri tre contratti sono stati stipulati nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) stabilito con la decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (GU 2006, L 310, pag. 15;
in prosieguo: il «programma quadro CIP»). Si tratta dei contratti relativi ai progetti: «BCreative», stipulato il 1° dicembre 2009 e recante il numero 245599 (in prosieguo: il «contratto BCreative»);
«Take It Up», stipulato il 14 dicembre 2009 e recante il numero 245637 (in prosieguo: il «contratto Take It Up»), ed «Ecolink+», stipulato il 14 dicembre 2009 e recante il numero 256224 (in prosieguo: il «contratto Ecolink+») (in prosieguo, considerati nel loro insieme: i «contratti CIP»).
Sui contratti FP6
5 I contratti FP6, redatti conformemente al modello di un contratto tipo, includono, oltre al testo principale, diversi allegati, il primo dei quali reca la descrizione del programma corrispondente e il secondo dei quali contiene le condizioni generali applicabili.
6 L’articolo 12 dei contratti FP6 prevede che il diritto ad essi applicabile sia quello belga.
7 L’articolo 13 dei contratti FP6 contiene una clausola compromissoria secondo la quale il Tribunale o la Corte sono competenti, a seconda dei casi, a risolvere le controversie tra l’Unione e i contraenti relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione dei medesimi contratti.
8 L’articolo 14 dei contratti FP6 prevede che le condizioni generali, enunciate nell’allegato II di tali contratti (in prosieguo: le «condizioni generali FP6»), ne costituiscono parte integrante. Dette condizioni comprendono una prima parte concernente, in particolare, l’esecuzione dei progetti di cui trattasi, la risoluzione dei contratti e la responsabilità (articoli da II.2 a II.18), una seconda parte riguardante le disposizioni finanziarie, i controlli, gli audit, i rimborsi e le sanzioni (articoli da II.19 a II.31) e una terza parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale (articoli da II.32 a II.36).
9 Il 18 luglio 2008 la Commissione disponeva, conformemente a quanto previsto all’articolo II.29 delle condizioni generali FP6, l’esecuzione di un audit, affidato ad una società esterna, avente ad oggetto la corretta esecuzione dei contratti FP6. Il revisore eseguiva due distinti audit: uno per i progetti alla base dei contratti Innovation Coach, Maris e Ris Mazowia, l’altro, segnatamente, per i progetti all’origine dei contratti Connect-2-Ideas, Easy, Ris Malopolska, InnSoM, Ris Trnava e Ris Ws.
10 Il 23 dicembre 2008 la Commissione trasmetteva alla ricorrente i due progetti di relazione di audit vertenti sui contratti FP6, invitandola a trasmetterle le proprie osservazioni. In particolare, il revisore vi constatava, da un lato, che le tariffe relative alla remunerazione dei soci prestatori d’opera della ricorrente non corrispondevano ai normali prezzi di mercato per prestazioni equivalenti e mostravano incrementi eccezionali e ingiustificati nel corso degli anni, e, dall’altro, con riferimento al solo progetto «Innovation Coach», che i costi relativi alle prestazioni degli esperti internazionali non potevano includere i costi indiretti.
11 Il 23 gennaio 2009 la ricorrente inviava alla Commissione le proprie osservazioni sui progetti di relazione di audit, contestandone le conclusioni. In esse, la ricorrente faceva valere, in sostanza, che le remunerazioni risultanti dal metodo di calcolo da essa utilizzato erano conformi al prezzo di mercato e che gli esperti internazionali, assunti con un contratto di diritto italiano di «collaborazione coordinata e continuativa» che presentava tutte le caratteristiche dei contratti stipulati con i consulenti interni, dovevano essere considerati appartenenti alla categoria del suo «personale».
12 Il 20 ottobre 2009 la Commissione trasmetteva alla ricorrente la versione definitiva delle relazioni di audit (in prosieguo: le «relazioni di audit FP6»), accompagnando tale comunicazione con una lettera in cui la rendeva edotta della possibilità di fornire ulteriori informazioni. Nella stessa lettera, la Commissione respingeva altresì le spiegazioni fornite dalla ricorrente riguardo alle spese per gli esperti e all’incremento delle tariffe fatturate per il lavoro dei soci prestatori d’opera.
13 Con lettera del 18 dicembre 2009 la ricorrente presentava le proprie osservazioni, contestando le conclusioni finali dell’audit.
14 Con lettera del 1° giugno 2012, la Commissione informava la ricorrente della sua intenzione di recuperare vari importi considerati inammissibili ai sensi dei diversi contratti FP6, in quanto le remunerazioni dei soci prestatori d’opera non rispettavano le condizioni richieste dalla legislazione invocata dalla ricorrente per poter essere aumentate ed indicizzate. Essa contestualmente indicava gli aggiustamenti da operare, per un importo complessivo pari a EUR 345 451,03, di cui EUR 220 085,85 per il contratto Innovation Coach, EUR 14 294,98 per il contratto Maris, EUR 10 652,87 per il contratto Ris Mazowia, EUR 32 178,60 per il contratto Connect-2-Ideas, EUR 23 607,84 per il contratto Easy, EUR 7 598,77 per il contratto Ris Malopolska, EUR 17 097,22 per il contratto InnSoM, EUR 2 720,17 per il contratto Ris Trnava e EUR 17 214,73 per il contratto Ris WS.
15 Con lettera del 1° agosto 2012, denominata «Istanza di annullamento e di