CGCE, n. C-416/98, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Technologia EPE, 21/02/2002

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-416/98, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Technologia EPE, 21/02/2002
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61998CJ0416
Data del deposito : 21 febbraio 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

61998J0416

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 febbraio 2002. - Commissione delle Comunità europee

contro

Nea Energeiaki Technologia EPE. - Art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) - Clausola compromissoria - Rimborso di caparre versate in base ad un contratto risolto dalla Commissione per mancata esecuzione. - Causa C-416/98.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01759

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Diritto al rimborso di un anticipo, maggiorato di interessi moratori

[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]

Parti

Nella causa C-416/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e O. Couvert-Castéra, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti M B, avocat, e K K, dikigoros, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Nea Energeiaki Technologia EPE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. G. Papacharalampous, dikigoros,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), al fine di ottenere il rimborso di un anticipo che quest'ultima aveva concesso alla convenuta nell'ambito di un contratto riguardante la realizzazione e la dimostrazione del funzionamento di un programma pilota di energia eolica, intitolato «Ile de Kea», che prevedeva l'installazione di un generatore elettrico ad energia eolica su un'isola greca,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 marzo 2001, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. P. Panayotopoulos, in qualità di agente, assistito dall'avv. M B, e la Nea Energeiaki Technologia EPE dall'avv. G. Papacharalampous,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 1998 e notificato alla convenuta l'11 dicembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in virtù di una clausola compromissoria istituita sulla base dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare la società Nea Energeiaki Technologia EPE (in prosieguo: la «NET») a rimborsarle la somma di GRD 13 800 000, oltre a GRD 24 382 218 a titolo di interessi convenzionali, per un totale di GRD 38 182 218, maggiorato degli interessi di mora dovuti ai sensi della normativa ellenica a partire dalla notifica del presente ricorso alla NET e fino al totale pagamento del debito di quest'ultima o, quantomeno, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI») per il periodo intercorrente dall'introduzione del presente ricorso fino al totale pagamento del debito da parte della NET.

Fatti e contesto normativo

2 La NET è una società a responsabilità limitata di diritto ellenico specializzata nello studio e nella fabbricazione di sistemi di energia alternativa nonché nella partecipazione ad appalti pubblici.

3 Nel 1985 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, concludeva con la NET un contratto di finanziamento recante i nn. WE 131/83 e WE 72/84 (in prosieguo: il «contratto»), redatto in lingua inglese e firmato per ultimo dalla Commissione il 15 luglio 1985. Il contratto veniva stipulato nell'ambito di azioni contemplate dai regolamenti (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1972, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU L 195, pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2126 (GU L 196, pag. 4), e regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1971, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU L 195, pag. 1), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2125 (GU L 196, pag. 3).

Il contratto

4 Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I, A, punto 1, del contratto, la NET si era impegnata, tramite la concessione di un contributo finanziario da parte della Commissione, a realizzare un progetto intitolato «Ile de Kea» (Isola di Ceo), mirante ad installare un generatore elettrico ad energia eolica della potenza di 300 kw su un'isola greca, ad assicurare la dimostrazione del funzionamento di tale sistema per una durata di due anni e a consegnarlo successivamente agli utenti.

5 Ai sensi dell'art. 3 del contratto, il sostegno finanziario concesso dalla Comunità veniva fissato al 40% delle spese effettive relative al progetto, controllate e approvate dalla Commissione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nei limiti di un importo di GRD 46 000 000.

6 In conformità del calendario di esecuzione del progetto figurante nell'allegato I, A, punto 2, del contratto, la fabbricazione del generatore elettrico ad energia eolica doveva avere inizio il 1° giugno 1985 e concludersi entro il 1° gennaio 1986, data in cui doveva partire la dimostrazione del funzionamento del sistema. Poiché tale dimostrazione è stata prevista per una durata di 2 anni, il progetto doveva essere messo a disposizione per lo sfruttamento commerciale il 1° aprile 1988.

7 L'allegato II del contratto, parte I, intitolato «Modalità di pagamento», prevede al n. 1, lett. a), primo e secondo comma, che, entro 30 giorni dalla firma del contratto, la Commissione doveva versare alla NET un anticipo per un importo di GRD 13 800 000, corrispondente al 30% dell'importo massimo del sostegno finanziario concesso al detto progetto di generatore elettrico ad energia eolica. A tenore di quest'ultima clausola, tale anticipo nonché tutti gli interessi prodottisi dovevano essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione del detto progetto.

8 Inoltre, l'allegato II, parte I, paragrafo 1, lett. c), secondo comma, del contratto prevede che le somme versate a titolo di sostegno finanziario apparterranno definitivamente al contraente solo dopo l'approvazione definitiva e il rendiconto delle spese.

9 Ai sensi dell'art. 8 del contratto:

«In caso di inadempimento da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, questo può essere risolto di diritto dalla Commissione, previa messa in mora notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita dall'adempimento nel termine di un mese. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui, al fine di ottenere un finanziamento, il contraente abbia dichiarato il falso, nella misura in cui sia a lui imputabile. In questi casi, gli importi versati a titolo di finanziamento devono essere immediatamente restituiti dal contraente alla Commissione, oltre agli interessi a decorrere dallo scadere del termine di un mese sopra menzionato. Il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto».

10 Inoltre l'art. 9 del contratto così prevede:

«Il presente contratto può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti, mediante un preavviso di due mesi, nel caso in cui il proseguimento del programma di lavoro definito all'allegato I abbia perso interesse, ad esempio, a causa della previsione di difficoltà tecniche o finanziarie concernenti il progetto o perché il costo stimato del progetto è stato ampiamente superato. In questi casi la Commissione può chiedere la restituzione della totalità o di una parte degli importi versati a titolo di finanziamento, oltre agli interessi a partire dalla data di risoluzione del contratto, se il programma, al momento in cui avviene la risoluzione, ha prodotto risultati che possono essere sfruttati commercialmente. Il tasso d'interesse è quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del finanziamento al progetto. La restituzione deve essere effettuata secondo le modalità definite ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell'allegato II».

11 Secondo l'art. 13 del contratto, la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a dirimere qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 del contratto stabilisce che il diritto applicabile è il diritto ellenico.

Le pertinenti disposizioni della normativa ellenica

12 L'art. 147 del codice civile ellenico (in prosieguo: il «codice civile») prevede:

«Chiunque sia stato indotto con l'inganno ad una dichiarazione di volontà ha diritto di chiedere l'annullamento dell'atto. In caso di dichiarazione indirizzata ad un altro, se l'inganno è opera di un terzo, l'annullamento può essere chiesto solo qualora colui al quale la dichiarazione è stata fatta o chiunque altro a cui siano derivati direttamente diritti fosse a conoscenza dell'inganno o avrebbe dovuto averne conoscenza».

13 Secondo l'art. 154 del codice civile:

«L'annullamento di un atto giuridico per errore, inganno o minaccia ha luogo con decisione giudiziaria. Solo colui che è incorso in errore, o è stato tratto in inganno o minacciato, nonché i suoi eredi possono chiedere l'annullamento».

14 L'art. 155 del codice civile è così formulato:

«L'azione di annullamento è diretta contro l'altra parte contraente e, in materia di atti unilaterali, contro colui che ne trae direttamente un interesse legittimo».

15 L'art. 157 del codice civile così dispone:

«Il diritto di chiedere l'annullamento si estingue trascorsi due anni dall'atto giuridico. Se l'errore, l'inganno o la violenza sono perdurati dopo l'atto, il termine di due anni decorre dal giorno in cui tale situazione è cessata. In ogni caso, l'azione di annullamento non è ammissibile decorsi venti anni dall'atto».

16 L'art. 340 del codice civile prevede:

«Il debitore di una prestazione scaduta è costituito in mora su ingiunzione del creditore in via giudiziaria o extragiudiziaria».

17 L'art. 345 del codice civile è così formulato:

«In materia di obbligazioni pecuniarie, il creditore ha il diritto, in caso di messa in mora, di reclamare gli interessi moratori fissati dalla legge o dall'atto giuridico, senza dover fornire la prova di un pregiudizio. Il creditore che, inoltre, dia la prova di un ulteriore danno effettivo ha il diritto di chiederne il risarcimento, salvo contraria disposizione di legge».

18 L'art. 346 del codice civile così dispone:

«Il debitore di una somma di denaro, anche non messo in mora, deve gli interessi legali, a partire dalla notifica dell'azione giudiziaria relativa al debito scaduto».

Esposizione dei fatti

19 Conformemente ai termini del contratto, la Commissione versava alla NET, in data 16 luglio 1985, un anticipo per un importo di GRD 13 800 000. A nessuna delle fasi di realizzazione del progetto previste dal contratto, come definite dall'allegato I allo stesso, veniva data attuazione.

20 A partire dalla data della firma del contratto da parte della Commissione e fino al 1988, quest'ultima chiedeva a più riprese alla NET di dare inizio ai lavori previsti. La NET confermava che l'inizio di tali lavori era imminente.

21 Con lettera 28 novembre 1988 la Commissione faceva nuovamente richiamo al ritardo nell'inizio del progetto e invitava la NET a trasmetterle entro il 15 dicembre 1988 copia delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del progetto che avrebbero dovuto essere concesse dalle autorità elleniche nonché una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

22 Non avendo ricevuto alcuna informazione, la Commissione, con lettera 22 febbraio 1989, avvertiva la NET che aveva deciso di applicare l'art. 8 del contratto e che, di conseguenza, impartiva alla società il termine di un mese per ottemperare ai suoi obblighi;
altrimenti il contratto sarebbe stato senz'altro risolto.

23 Allo scadere del termine di un mese, il 17 maggio 1989 la Commissione emetteva un'ingiunzione di rimborso. Non avendo tale ordine sortito alcun effetto, con lettera raccomandata 23 gennaio 1990 la NET veniva messa in mora per la restituzione del suo debito nel termine di quindici giorni.

24 Con lettera 26 giugno 1989 la NET rispondeva alla lettera della Commissione 22 febbraio 1989 ammettendo che al progetto non era stata data realizzazione. Deduceva a tale riguardo il fallimento delle trattative con la Dimosia Epichirisi Ilektrismou (Impresa pubblica di elettricità) e la città di Naxos (Grecia), l'inosservanza degli impegni assunti nei confronti della NET da parte del centro sperimentale di sfruttamento delle fonti di energia pulita e rinnovabile del Comune di Apeiranthos (Grecia), nonché l'annullamento, da parte della società danese Danish Wind Technology, fabbricante ed eventuale fornitore del generatore elettrico a energia eolica, del contratto con il quale tale società era rappresentata in Grecia dalla NET.

25 Nella detta lettera la NET dichiarava altresì di avere speso parte dell'anticipo concesso dalla Commissione. Deduceva a questo proposito i numerosi viaggi effettuati dal suo amministratore, sig. P. Freris (firmatario di questa lettera), nell'isola di Naxos e in Danimarca al fine di assicurare, rispettivamente, una buona installazione dell'impianto e il finanziamento del progetto.

26 Inoltre, sempre nella stessa lettera, la NET informava la Commissione che, dopo deduzione delle spese sostenute nell'ambito dei suoi tentativi per lanciare il progetto, l'importo dell'anticipo che restava disponibile ammontava a GRD 10 000 000, somma che era disposta a rimborsare. La stessa proponeva altresì che la Commissione limitasse la sua pretesa al detto importo di GRD 10 000 000 tenendo conto delle spese da lei esposte, dal momento che non disponeva di altre risorse finanziarie né di riserve.

27 Con lettera integrativa del 21 settembre 1989, la NET chiedeva nuovamente alla Commissione di tener conto delle considerevoli spese che aveva assunto per coprire le spese amministrative, le spese di viaggio, di studi ecc. e di applicare, per porre termine al contratto, non già l'art. 8, ma l'art. 9 di questo, approvando le spese di cui trattasi.

28 La Commissione accettava la proposta della NET ed approvava, dopo aver effettuato un controllo, spese ammontanti a GRD 11 703 963. Il 27 marzo 1990 emanava un nuovo ordine di pagamento per un importo di GRD 9 257 051 maggiorato di GRD 241 500 per interessi bancari, per un totale di GRD 9 498 551. Fissava altresì il termine di pagamento per la detta somma al 15 maggio 1990.

29 Poiché la NET non versava l'importo di GRD 9 498 551 entro tale termine, la Commissione le intimava a più riprese di pagare tali somme, in particolare, con lettere 30 luglio e 10 ottobre 1990, 17 marzo, 2 agosto e 3 novembre 1993. La NET con lettera 20 novembre 1990 rispondeva alla lettera della Commissione 27 marzo 1990 sostenendo che, a causa di difficoltà finanziarie, non era in grado di pagare il suo debito e chiedeva che le venisse concesso un termine supplementare fino alla fine del 1991. Con lettera 11 agosto 1993 la NET evocava nuovamente le sue difficoltà finanziarie e chiedeva la concessione di un termine supplementare nonché la possibilità di pervenire ad un accordo avente ad oggetto il suo debito.

30 Con dichiarazione, intimazione e protesto extragiudiziario 31 marzo 1998, notificato alla NET mediante ufficiale giudiziario, la Commissione chiedeva nuovamente a quest'ultima il rimborso del suo debito, come i termini del contratto le prescrivevano.

31 Con risposta-dichiarazione extragiudiziaria del 29 maggio 1998, pure essa comunicata alla Commissione mediante ufficiale giudiziario, la NET ribadiva la sua argomentazione relativa alla difficoltà di ottenere sovvenzioni nazionali per il programma previsto dal contratto, ai problemi connessi con la fornitura del generatore elettrico ad energia eolica e alle reazioni del consiglio municipale del Comune di Naxos. Inoltre, la NET informava la Commissione che si trovava da molto tempo in stato di liquidazione e sollecitava un nuovo accordo avente ad oggetto il suo debito, proponendo alla Commissione di accettare il rimborso di un importo di GRD 4 000 000 senza interessi e con pagamenti rateizzati.

Conclusioni delle parti

32 La Commissione conclude che la Corte voglia:

- condannare la NET a versarle l'intero finanziamento ottenuto dalla Comunità, dichiarando invalido l'accordo accettato dalla Commissione, in quanto ottenuto con mezzi fraudolenti, cioè condannare la convenuta a versare l'importo totale del debito principale di GRD 13 800 000, oltre agli interessi che, secondo quanto previsto dal contratto, ammontano, al momento della notifica del presente ricorso, alla somma di GRD 24 382 218, per un totale di GRD 38 182 218, maggiorato degli interessi di mora ai sensi della legge ellenica a decorrere dalla notifica alla convenuta del presente ricorso, e questo fino al saldo totale del suo debito, o almeno agli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse praticato dalla BEI, per il periodo che va dalla proposizione del presente ricorso fino al saldo totale del debito da parte della convenuta;

- in via subordinata, condannare la NET a versare alla Commissione l'importo risultante dall'accordo di cui al punto 28 della presente sentenza, cioè GRD 9 498 551, oltre agli interessi dovuti sul capitale (GRD 9 257 051), i quali, secondo quanto previsto dal contratto, ammontano, al momento della notifica del presente ricorso, a GRD 14 643 006, per un totale di GRD 24 141 557, maggiorato degli interessi legali previsti dalla legge ellenica a decorrere dalla notifica del ricorso fino al saldo integrale del debito, o almeno degli interessi calcolati in base al tasso praticato dalla BEI per il periodo compreso fra la proposizione del presente ricorso e il saldo integrale del debito da parte della convenuta;

- condannare la NET, in entrambi i casi, al pagamento delle spese giudiziali della Commissione, oltre agli onorari dei suoi avvocati.

33 La NET conclude che la Corte voglia:

- respingere integralmente il ricorso;

- in via del tutto subordinata, condannarla a versare alla Commissione la somma di GRD 3 986 515, senza interessi;

- condannare la Commissione alle spese della NET, ivi compresi gli onorari dei suoi avvocati.

Sulla domanda presentata dalla Commissione a titolo principale

34 La Commissione rileva, in limine, che dalla lettura combinata, da un lato, degli artt. 8 e 9 del contratto nonché, dall'altro, del suo allegato II, parte I, n. 1, lett. c), secondo comma, risulta che il contraente deve assumere la responsabilità e il rischio dell'esecuzione del programma nella sua integralità e che quest'ultimo non ha il diritto di conservare il contributo finanziario se fallisce, anche se non è responsabile di tale fallimento. Sarebbe unicamente la clausola dell'art. 9 del contratto a consentire alla Commissione di esigere un rimborso parziale degli importi già concessi a titolo di contributo, approvando le spese sostenute fino alla risoluzione del contratto.

35 Secondo la Commissione, nella sua corrispondenza con la NET, quest'ultima ha riconosciuto che il programma per il quale aveva accettato il contributo finanziario della Comunità era fallito da molto tempo. Di conseguenza, la Comunità, nel denunciare il contratto in applicazione del suo art. 8 e notificando, secondo il procedimento previsto da tale articolo, la detta denuncia alla NET, avrebbe il diritto di richiedere il rimborso dell'anticipo già versato alla NET, e questo, indipendentemente dall'esistenza o no di un illecito di quest'ultima (sentenza 8 aprile 1992, causa C-209/90, Commissione/Feilhauer, Racc. pag. I-2613).

36 La Commissione non nega che aveva, da un lato, accettato la proposta di accomodamento della NET e, dall'altro, consentito alla risoluzione del contratto sulla base dell'art. 9 dello stesso, nonché alla conseguente riduzione del credito della Comunità all'importo di GRD 9 498 551, prendendo in considerazione le spese che la NET asseriva di aver sostenuto.

37 Orbene, la Commissione avrebbe accettato tale proposta di accomodamento della NET, da un lato, sulla base delle affermazioni di quest'ultima secondo le quali essa teneva a disposizione della Commissione l'importo di GRD 10 000 000, pari al saldo dell'importo dell'anticipo di GRD 13 800 000 che aveva percepito e, dall'altro, alla condizione tacita, ma chiara ed evidente, che l'importo sopra menzionato fosse effettivamente versato. La Commissione sostiene che la proposta di accomodamento della NET era, da un lato, ingannevole perché quest'ultima non aveva mai avuto seriamente l'intenzione di rimborsare l'importo sul quale verteva tale accomodamento, come chiaramente risulta dal suo successivo comportamento, e, dall'altro, falsa perché la NET non disponeva delle somme necessarie per il rimborso, come da lei stessa per la prima volta ammesso dinanzi alla Corte. Il pretesto di un accomodamento servirebbe ad evitare, trascinando per le lunghe la controversia, di dover rimborsare in definitiva l'intero importo del contributo finanziario. Secondo la Commissione, è nell'ambito di tale strategia che la NET non ha informato la Commissione della sua successiva messa in liquidazione.

38 La Commissione deduce da tali elementi che l'accettazione da parte sua della proposta di accomodamento della NET e la riduzione del credito della Comunità che ne consegue sono nulle, in applicazione dell'art. 147 del codice civile, nella misura in cui sono state ottenute con mezzi ingannevoli. Chiede pertanto alla Corte di considerare nullo l'accordo ottenuto dalla NET e condannare quest'ultima al rimborso della totalità dell'importo dell'anticipo versato, cioè GRD 13 800 000, maggiorato degli interessi contrattuali nonché degli interessi di mora previsti dalla legge.

39 Si deve a questo proposito ricordare che, a tenore dell'art. 147 del codice civile, colui che è stato indotto con l'inganno ad una dichiarazione di volontà ha il diritto di chiedere l'annullamento dell'atto.

40 Affinché un atto giuridico sia annullabile ai sensi di tale disposizione, debbono sussistere cumulativamente tre condizioni, cioè il compimento di artifici o di raggiri, l'intento dell'autore e il nesso di causalità tra il comportamento fraudolento e la formazione del negozio giuridico.

41 Per quanto riguarda innanzitutto la prima condizione, si deve rilevare che è ingannevole qualsiasi comportamento diretto a produrre o a rafforzare un'impressione o un'erronea percezione della realtà presentando fatti menzogneri come reali o occultando fatti reali o ancora rivelando fatti reali solo in parte. L'obbligo di rivelare taluni fatti o di comunicare all'altra parte talune informazioni dipende dal tipo di contratto, dalla lealtà richiesta nei rapporti tra le parti, dai buoni costumi e dagli usi bilaterali. Si deve a questo proposito sottolineare che, in materia di transazioni commerciali, quando si tratta più specificamente di assumere un rischio commerciale, l'obbligo di rivelare informazioni sulla situazione finanziaria di una delle parti deve essere più ampio dell'usuale.

42 Per quanto riguarda la seconda condizione, si deve rilevare che l'intento dell'autore è inerente alla nozione di frode. Esso ne costituisce il dolo, cioè la conoscenza o quanto meno la consapevolezza del carattere ingannevole del suo comportamento nonché l'accettazione delle conseguenze dell'inganno. Ne consegue che la nozione di frode esclude la negligenza, quand'anche grave, dell'autore.

43 Per quanto riguarda infine la terza condizione, un atto giuridico non può essere annullato e l'autore dell'inganno può essere sciolto da ogni responsabilità se è dimostrato che l'inganno non ha influito sulla volontà contrattuale della vittima e che questa avrebbe ugualmente stipulato il contratto anche in assenza del comportamento fraudolento.

44 E' alla luce di queste considerazioni che si deve valutare se l'accomodamento proposto dalla NET il 26 giugno 1989 e accettato dalla Commissione il 27 marzo 1990 deve essere annullato in applicazione dell'art. 147 del codice civile.

45 A questo proposito è giocoforza constatare che la prima condizione per l'applicazione dell'art. 147 del codice civile, cioè l'esistenza di un comportamento ingannevole, è nella specie soddisfatta, dato che la NET ha mentito sulla realtà delle somme di cui disponeva al momento in cui ha proposto l'accomodamento di cui trattasi. Infatti, dalla lettera della NET 26 giugno 1989 risulta chiaramente che quest'ultima aveva assicurato la Commissione che, dopo la deduzione delle spese sostenute nell'ambito dei suoi sforzi per lanciare il progetto, il resto dell'anticipo che essa assumeva di detenere ammontava a GRD 10 000 000. Orbene, come ammesso dalla stessa NET dinanzi alla Corte, questa somma non era disponibile e doveva essere raccolta.

46 Non possono neppure esservi dubbi sul carattere doloso del comportamento della NET. Infatti, come risulta dal testo della lettera da questa indirizzata alla Commissione il 26 giugno 1989, l'affermazione secondo la quale disponeva di un residuo di GRD 10 000 000 sull'anticipo versato dalla Commissione aveva proprio lo scopo di indurre quest'ultima ad accettare la riduzione del suo credito a GRD 10 000 000.

47 Del resto, il fatto che solo dopo tale affermazione della NET la Commissione abbia deciso di applicare l'art. 9 del contratto, mentre aveva inizialmente optato per l'applicazione dell'art. 8 dello stesso sta a dimostrare che la dichiarazione di volontà, con la quale la Commissione ha accettato la proposta di accomodamento della NET, è stata fatta sulla base della detta affermazione. La NET infatti non ha contraddetto la Commissione su questo punto.

48 Tuttavia, quand'anche le tre condizioni richieste per l'annullamento di tale dichiarazione di volontà della Commissione ai sensi dell'art. 147 del codice civile sussistano nella specie, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 157 del codice civile, il diritto di chiedere l'annullamento di un atto giuridico per frode si estingue allo scadere del secondo anno dalla data del detto atto. Inoltre, conformemente a questa stessa disposizione, se dopo l'atto la frode è perdurata, il termine di due anni inizia a decorrere dal giorno in cui tale situazione è cessata.

49 Nella specie, l'atto giuridico derivante dal comportamento ingannevole della NET è stato redatto il 27 marzo 1990. Nelle lettere 20 novembre 1990 e 11 agosto 1993 indirizzate alla Commissione, la NET ha fatto menzione di gravi difficoltà finanziarie che non le consentivano di pagare il suo debito entro i termini fissati dalla Commissione. Orbene, questo elemento costituisce un'indicazione chiara secondo la quale la NET non disponeva della somma di GRD 10 000 000. Ne consegue che la Commissione non può validamente assumere che la frode della NET è perdurata oltre l'11 agosto 1993, data massima a partire dalla quale la Commissione deve considerarsi come informata dell'effettiva situazione finanziaria di tale società.

50 Pertanto, il diritto della Commissione di chiedere l'annullamento dell'atto per frode si è estinto al più tardi l'11 agosto 1995. Ne consegue che, con il presente ricorso depositato il 20 novembre 1998, la Commissione non ha più il diritto di chiedere l'annullamento della sua dichiarazione di volontà con la quale ha accettato la proposta di accomodamento della NET.

51 Di conseguenza, la domanda presentata dalla Commissione a titolo principale deve essere respinta.

Sulla domanda presentata in subordine dalla Commissione

52 Nell'ipotesi in cui l'accettazione dell'accomodamento proposto dalla NET da parte della Commissione dovesse considerarsi valida, la Commissione sostiene che la NET è tenuta a rimborsare l'importo risultante da tale accomodamento, cioè GRD 9 257 051, maggiorato di GRD 241 500 per interessi bancari, per un totale di GRD 9 498 551, somma che del resto era stata proposta dalla NET stessa.

53 La NET replica, a titolo principale, che ai sensi dell'art. 9 del contratto la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati solo se il programma, nella misura in cui è stato realizzato, ha dato risultati idonei a costituire oggetto di sfruttamento commerciale.

54 Si deve a questo proposito ricordare che ai sensi dell'art. 9 del contratto «la Commissione può chiedere il rimborso della totalità o di parte degli importi versati a titolo di sostegno, maggiorato degli interessi a partire dalla data di risoluzione del contratto, se il programma, raggiunta la fase della realizzazione, ha prodotto risultati che possono essere commercialmente sfruttati».

55 E' vero che una siffatta formulazione non è priva di ambiguità. Tuttavia, tenendo conto in particolare dello scopo principale del contratto, cioè la realizzazione e l'installazione di un generatore elettrico ad energia eolica su un'isola greca, la detta clausola deve essere interpretata nel senso che la Commissione può chiedere il rimborso parziale degli importi versati a titolo di sostegno solo se il programma, raggiunta la fase della realizzazione, ha prodotto risultati commercialmente sfruttabili. In tutti gli altri casi, ha il diritto di chiedere il rimborso della totalità dei detti importi.

56 L'argomentazione della NET sopra esposta non può pertanto essere accolta.

57 Tuttavia, la NET sostiene, in subordine, che le spese ammontanti a GRD 11 703 963 da lei dichiarate e approvate dalla Commissione nell'ambito dell'accordo di risoluzione del contratto in applicazione del relativo art. 9 non corrispondevano alla realtà contrattuale ma alle sue dichiarazioni fiscali.

58 Orbene, secondo la NET, la Commissione deve ammettere tutte le spese realmente sostenute per la realizzazione del progetto di generatore elettrico ad energia eolica, indipendentemente dal loro riconoscimento da parte delle autorità fiscali elleniche. A questo proposito la NET invoca spese supplementari ammontanti a GRD 12 830 000 e sostiene che la somma totale delle spese contrattuali assolutamente giustificate è di GRD 24 533 963.

59 Si deve constatare che, come già risulta dal punto 50 della presente sentenza, l'accordo 27 marzo 1990, con il quale la NET e la Commissione si sono accordate affinché quest'ultima limitasse il suo credito a GRD 9 498 551 e la NET rimborsasse alla Commissione questo importo, è valido e, di conseguenza, vincola le parti. Inoltre, dal detto accordo risulta chiaramente che le stesse si sono accordate non solo sul principio, ma anche sull'importo del debito a carico della NET.

60 Ciò considerato, la NET va condannata a versare alla Commissione l'importo di GRD 9 257 051, maggiorato di GRD 241 500 per interessi bancari, per un totale di GRD 9 498 551, conformemente ai termini dell'accordo concluso tra la NET e la Commissione il 27 marzo 1990.

Sugli interessi

61 La Commissione chiede, da un lato, che la NET sia condannata, conformemente all'art. 9 del contratto, a versare interessi di mora a partire dalla data di risoluzione del contratto intervenuta in forza di questa stessa clausola, nella specie il 27 marzo 1990, sulla somma principale del suo debito al tasso d'interesse praticato dalla BEI alla data della decisione con la quale la Commissione ha concesso il contributo finanziario al progetto, cioè il 15 luglio 1985. Dall'altro, la Commissione chiede che la NET sia condannata a versare, pure sulla somma principale del suo debito, gli interessi legali di mora, conformemente all'art. 346 del codice civile, a partire dalla data della notifica del ricorso e fino al pagamento totale del debito o, in mancanza, a versare gli interessi al tasso praticato dalla BEI a partire dal deposito del ricorso fino al pagamento totale del debito.

62 La NET replica che, siccome la risoluzione del contratto è stata decisa in applicazione dell'art. 9 di questo, il pagamento di interessi non si giustifica poiché l'opera non era arrivata allo stadio in cui avrebbe prodotto risultati idonei ad essere sfruttati commercialmente. Secondo la NET, l'art. 9 del contratto prevede il versamento di interessi di mora solo in un caso specifico, cioè la possibilità di uno sfruttamento commerciale, il che nella specie non ricorre.

63 Ad ogni modo, la NET sostiene che il tasso d'interesse dovrebbe essere quello praticato dalla BEI;
in nessun caso dovrebbe trattarsi di interessi di mora previsti dal diritto ellenico, poiché il versamento di interessi di mora non è stato convenuto tra le parti.

64 A questo proposito si deve ricordare che l'art. 9 del contratto dispone espressamente che la Commissione può chiedere il rimborso della totalità o di parte delle somme versate a titolo di sostegno, maggiorate degli interessi di mora a partire dalla data di risoluzione del contratto. Il detto art. 9 prevede inoltre che il tasso d'interesse è quello della BEI in vigore alla data della decisione della Commissione avente ad oggetto la concessione del contributo finanziario al progetto.

65 Si deve constatare che, come risulta dal punto 55 della presente sentenza, la detta clausola non collega l'obbligo di versare interessi alla possibilità di uno sfruttamento commerciale del progetto, bensì alla possibilità per la Commissione di chiedere solo un rimborso parziale degli importi dell'aiuto finanziario già versati. Non si può negare che il debito della NET deve essere maggiorato degli interessi convenzionali conformemente all'art. 9 del contratto.

66 Tuttavia, la Commissione chiede, per il periodo intercorrente dalla notifica del ricorso alla NET fino al pagamento totale del debito da parte di quest'ultima, interessi calcolati sulla base del tasso legale fissato dalla legislazione ellenica.

67 A questo proposito l'art. 346 del codice civile dispone che il debitore di un debito in denaro, anche se non è stato messo in mora, deve gli interessi legali a partire dalla notifica della domanda giudiziaria relativa al detto debito scaduto.

68 Siccome l'art. 9 del contratto non precisa se il tasso d'interesse convenzionale sia applicabile anche per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, va applicato il tasso d'interesse legale fissato dalla normativa ellenica in forza dell'art. 346 del codice civile per il periodo intercorrente dalla notifica del ricorso alla NET fino al pagamento totale del debito da parte di quest'ultima.

69 Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, la NET va condannata a pagare alla Commissione, da un lato, la somma di GRD 9 498 551 risultante dall'accordo stipulato tra la NET e la Commissione il 27 marzo 1990, cioè GRD 9 257 051 dovute a titolo principale, maggiorate di GRD 241 500 per interessi bancari, e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a titolo principale, calcolati sulla base del tasso praticato dalla BEI alla data del 15 luglio 1985, per il periodo intercorrente dal 27 marzo 1990 al 10 dicembre 1998, e sulla base del tasso legale fissato dalla normativa ellenica, per il periodo intercorrente dall'11 dicembre 1998, data della notifica del ricorso alla NET, fino al pagamento totale del debito da parte di quest'ultima.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

70 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la NET, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi