CGCE, n. C-416/98, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Technologia EPE, 21/02/2002

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-416/98, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Technologia EPE, 21/02/2002
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61998CJ0416
Data del deposito : 21 febbraio 2002
Fonte ufficiale :

Testo completo

61998J0416

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 febbraio 2002. - Commissione delle Comunità europee

contro

Nea Energeiaki Technologia EPE. - Art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) - Clausola compromissoria - Rimborso di caparre versate in base ad un contratto risolto dalla Commissione per mancata esecuzione. - Causa C-416/98.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01759

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Diritto al rimborso di un anticipo, maggiorato di interessi moratori

[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]

Parti

Nella causa C-416/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e O. Couvert-Castéra, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti M B, avocat, e K K, dikigoros, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Nea Energeiaki Technologia EPE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall'avv. G. Papacharalampous, dikigoros,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), al fine di ottenere il rimborso di un anticipo che quest'ultima aveva concesso alla convenuta nell'ambito di un contratto riguardante la realizzazione e la dimostrazione del funzionamento di un programma pilota di energia eolica, intitolato «Ile de Kea», che prevedeva l'installazione di un generatore elettrico ad energia eolica su un'isola greca,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'8 marzo 2001, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. P. Panayotopoulos, in qualità di agente, assistito dall'avv. M B, e la Nea Energeiaki Technologia EPE dall'avv. G. Papacharalampous,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 1998 e notificato alla convenuta l'11 dicembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in virtù di una clausola compromissoria istituita sulla base dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare la società Nea Energeiaki Technologia EPE (in prosieguo: la «NET») a rimborsarle la somma di GRD 13 800 000, oltre a GRD 24 382 218 a titolo di interessi convenzionali, per un totale di GRD 38 182 218, maggiorato degli interessi di mora dovuti ai sensi della normativa ellenica a partire dalla notifica del presente ricorso alla NET e fino al totale pagamento del debito di quest'ultima o, quantomeno, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI») per il periodo intercorrente dall'introduzione del presente ricorso fino al totale pagamento del debito da parte della NET.

Fatti e contesto normativo

2 La NET è una società a responsabilità limitata di diritto ellenico specializzata nello studio e nella fabbricazione di sistemi di energia alternativa nonché nella partecipazione ad appalti pubblici.

3 Nel 1985 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, concludeva con la NET un contratto di finanziamento recante i nn. WE 131/83 e WE 72/84 (in prosieguo: il «contratto»), redatto in lingua inglese e firmato per ultimo dalla Commissione il 15 luglio 1985. Il contratto veniva stipulato nell'ambito di azioni contemplate dai regolamenti (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1972, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi (GU L 195, pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2126 (GU L 196, pag. 4), e regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1983, n. 1971, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi (GU L 195, pag. 1), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2125 (GU L 196, pag. 3).

Il contratto

4 Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I, A, punto 1, del contratto, la NET si era impegnata, tramite la concessione di un contributo finanziario da parte della Commissione, a realizzare un progetto intitolato «Ile de Kea» (Isola di Ceo), mirante ad installare un generatore elettrico ad energia eolica della potenza di 300 kw su un'isola greca, ad assicurare la dimostrazione del funzionamento di tale sistema per una durata di due anni e a consegnarlo successivamente agli utenti.

5 Ai sensi dell'art. 3 del contratto, il sostegno finanziario concesso dalla Comunità veniva fissato al 40% delle spese effettive relative al progetto, controllate e approvate dalla Commissione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nei limiti di un importo di GRD 46 000 000.

6 In conformità del calendario di esecuzione del progetto figurante nell'allegato I, A, punto 2, del contratto, la fabbricazione del generatore elettrico ad energia eolica doveva avere inizio il 1° giugno 1985 e concludersi entro il 1° gennaio 1986, data in cui doveva partire la dimostrazione del funzionamento del sistema. Poiché tale dimostrazione è stata prevista per una durata di 2 anni, il progetto doveva essere messo a disposizione per lo sfruttamento commerciale il 1° aprile 1988.

7 L'allegato II del contratto, parte I, intitolato «Modalità di pagamento», prevede al n. 1, lett. a), primo e secondo comma, che, entro 30 giorni dalla firma del contratto, la Commissione doveva versare alla NET un anticipo per un importo di GRD 13 800 000, corrispondente al 30% dell'importo massimo del sostegno finanziario concesso al detto progetto di generatore elettrico ad energia eolica. A tenore di quest'ultima clausola, tale anticipo nonché tutti gli interessi prodottisi dovevano essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione del detto progetto.

8 Inoltre, l'allegato II, parte I, paragrafo 1, lett. c), secondo comma, del contratto prevede che le somme versate a titolo di sostegno finanziario apparterranno definitivamente al contraente solo dopo l'approvazione definitiva e il rendiconto delle spese.

9 Ai sensi dell'art. 8 del contratto:

«In caso di inadempimento da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, questo può essere risolto di diritto dalla Commissione, previa messa in mora notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita dall'adempimento nel termine di un mese. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui, al fine di ottenere un finanziamento, il contraente abbia dichiarato il falso, nella misura in cui sia a lui imputabile. In questi casi, gli importi versati a titolo di finanziamento devono essere immediatamente restituiti dal contraente alla Commissione, oltre agli interessi a decorrere dallo scadere del termine di un mese sopra menzionato. Il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto».

10 Inoltre l'art. 9 del contratto così prevede:

«Il presente contratto può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti, mediante un preavviso di due mesi, nel caso in cui il proseguimento del programma di lavoro definito all'allegato I abbia perso interesse, ad esempio, a causa della previsione di difficoltà tecniche o finanziarie concernenti il progetto o perché il costo stimato del progetto è stato ampiamente superato. In questi casi la Commissione può chiedere la restituzione della totalità o di una parte degli importi versati a titolo di finanziamento, oltre agli interessi a partire dalla data di risoluzione del contratto, se il programma, al momento in cui avviene la risoluzione, ha prodotto risultati che possono essere sfruttati commercialmente. Il tasso d'interesse è quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del finanziamento al progetto. La restituzione deve essere effettuata secondo le modalità definite ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell'allegato II».

11 Secondo l'art. 13 del contratto, la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a dirimere qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 del contratto stabilisce che il diritto applicabile è il diritto ellenico.

Le pertinenti disposizioni della normativa ellenica

12 L'art. 147 del codice civile ellenico (in prosieguo: il «codice civile») prevede:

«Chiunque sia stato indotto con l'inganno ad una dichiarazione di volontà ha diritto di chiedere l'annullamento dell'atto. In caso di dichiarazione indirizzata ad un altro, se l'inganno è opera di un terzo, l'annullamento può essere chiesto solo qualora colui al quale la dichiarazione è stata fatta o chiunque altro a cui siano derivati direttamente diritti fosse a conoscenza dell'inganno o avrebbe dovuto averne conoscenza».

13 Secondo l'art. 154 del codice civile:

«L'annullamento di un atto giuridico per errore, inganno o minaccia ha luogo con decisione giudiziaria. Solo colui che è incorso in errore, o è stato tratto in inganno o minacciato, nonché i suoi eredi possono chiedere l'annullamento».

14 L'art. 155 del codice civile è così formulato:

«L'azione di annullamento è

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi