CGCE, n. C-2/88 I, Ordinanza della Corte, Domanda di reciproca assistenza giudiziaria: Rechter-commissaris bij de Arrondissementsrechtbank Groningen - Paesi Bassi, 06/12/1990

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGCE, n. C-2/88 I, Ordinanza della Corte, Domanda di reciproca assistenza giudiziaria: Rechter-commissaris bij de Arrondissementsrechtbank Groningen - Paesi Bassi, 06/12/1990
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 61988CO0002(02)
Data del deposito : 6 dicembre 1990
Fonte ufficiale :

Testo completo

61988O0002(02)

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1990. - PROCEDURA PENALE A CARICO DI J. J. ZWARTVELD E ALTRI. - DOMANDA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA: RECHTER-COMMISSARIS BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK GRONINGEN - PAESI BASSI. - COMMISSIONE - GIUDICE NAZIONALE - INVIOLABILITA DEI DOCUMENTI. - CAUSA 2/88-IMM.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04405

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave

++++

Comunità europee - Istituzioni - Obblighi - Collaborazione dovuta nei confronti delle autorità nazionali che agiscano per garantire l' osservanza del diritto comunitario - Modalità - Comunicazione di documenti e autorizzazione a testimoniare concessa ai dipendenti - Cause legittime di rifiuto - Sindacato della Corte

Massima

L' obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vegliare all' applicazione e all' osservanza del diritto comunitario nell' ordinamento giuridico nazionale, che grava sulle istituzioni comunitarie, non esclude la possibilità che venga opposto un rifiuto di comunicare documenti o di autorizzare dipendenti a testimoniare qualora esistano motivi legittimi di tutela dei diritti dei terzi o qualora il funzionamento e l' indipendenza delle Comunità possano essere ostacolati. Ove venga opposto tale rifiuto, l' istituzione interessata deve fornire alla Corte gli elementi che le consentano di valutarne la fondatezza.

Parti

Nella causa C-2/88 Imm.,

avente ad oggetto una domanda di assistenza giudiziaria proposta dal R-commissaris, incaricato delle cause penali presso l' Arrondissementsrechtbank di Groninga (Paesi Bassi) nel procedimento istruttorio a carico di

J.J. Zwartveld e altri,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte l' 8 agosto 1988 col n. C-2/88 Imm., il R-commissaris dell' Arrondissementsrechtbank di Groninga ha proposto alla Corte una "domanda di assistenza giudiziaria" esponendo che:

- esso sta procedendo all' istruttoria per falsi scritturali che sarebbero stati commessi nel 1985 e nel 1986 dal direttore e dai membri della direzione del mercato del pesce fresco di Lauwersoog (Paesi Bassi), punibili a norma dell' art. 225 del codice penale olandese;

- a quanto è emerso dall' istruttoria, i responsabili del mercato del pesce fresco avevano organizzato, in violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle norme comunitarie in materia di contingenti di pesca, ai margini del mercato ufficiale, un secondo mercato o circuito parallelo;

- come risulta dalle dichiarazioni dei testi, ossia dei funzionari di taluni ministeri e di due membri del governo olandese, i responsabili della politica della pesca nei Paesi Bassi sono venuti a conoscenza delle risultanze di controlli effettuati nei Pesi Bassi da ispettori della CEE nel periodo compreso tra il 1983 e il 1986;

- è essenziale, ai fini dell' istruttoria, disporre dei rapporti ispettivi di cui trattasi nonché dei documenti redatti sulla base di tali rapporti e potrebbe rivelarsi necessario, dopo aver preso conoscenza di tali atti, sentire come testi gli ispettori interessati, di cui esso ignora l' identità;

- la Commissione ha respinto la domanda di comunicazione di tali rapporti in quanto i documenti fanno parte di un fascicolo relativo a procedimenti in corso presso la Commissione.

2 Sulla base del combinato disposto degli artt. 1 e 12 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato dell' 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, e della o delle convenzioni europee di assistenza giudiziaria che, anche se la Comunità non ne è parte, sono però inserite nell'

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi