CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 06/07/2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, 06/07/2023
Giurisdizione : Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Numero : 62022CC0147
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 6 luglio 2023(1)

Causa C147/22

Központi Nyomozó Főügyészség

con l’intervento di:

Terhelt5

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale , Ungheria)]

(Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Archiviazione del procedimento – Decisione di un pubblico ministero – Valutazione nel merito – Indagine approfondita – Esame delle prove)

I. Introduzione

1. Il principio del ne bis in idem – che, in sostanza, vieta la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni penali per i medesimi fatti e nei confronti della medesima persona – è sancito, tra l’altro, dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in prosieguo: la «CAAS»). (2)

2. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che anche le pronunce di archiviazione del procedimento adottate dai pubblici ministeri in fase di indagine possono far scattare l’applicazione del principio del ne bis in idem, ma solo se sono state adottate dopo che è stata pronunciata una valutazione nel merito della causa all’esito di un’indagine approfondita. (3) Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia, in particolare, di chiarire in base a quali criteri sia possibile ritenere che un’indagine sia «approfondita» ai fini del principio del ne bis in idem.

II. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione europea

3. L’articolo 54 della CAAS, contenuto nel capitolo 3 della medesima, è intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem» e statuisce quanto segue:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.»

B. Diritto ungherese

4. L’articolo XXVIII, paragrafo 6, della Magyarország Alaptörvénye (legge fondamentale dell’Ungheria) stabilisce che, fatti salvi i casi di ricorso straordinario previsti dalla legge, nessuno può essere perseguito penalmente o condannato per un reato per il quale sia stato assolto o condannato con decisione definitiva emessa ai sensi della legislazione dell’Ungheria o, nel settore oggetto di un trattato internazionale o di un atto dell’Unione europea, ai sensi della legislazione di un altro Stato.

5. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (legge XC del 2017 che istituisce il codice di procedura penale;
in prosieguo: il «codice di procedura penale»), nessun procedimento penale può essere avviato e, se è stato avviato, deve essere archiviato, se i fatti commessi dall’autore del reato sono già stati oggetto di una decisione definitiva, fatti salvi i procedimenti di ricorso straordinario e taluni procedimenti speciali. D’altra parte, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo, non può essere avviato alcun procedimento penale e, qualora sia stato avviato, esso deve essere archiviato se i fatti commessi dall’autore del reato sono stati oggetto di una decisione definitiva in uno Stato membro dell’Unione europea o se in uno Stato membro i fatti sono stati oggetto di una decisione di merito che, ai sensi del diritto di tale Stato, impedisca rispetto ai medesimi fatti sia l’apertura di un nuovo procedimento penale, sia la riapertura del procedimento penale d’ufficio o mediante ricorso giurisdizionale ordinario.

C. Diritto austriaco

6. Ai sensi dell’articolo 190 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale, in prosieguo: la «StPO»), intitolato «Conclusione del procedimento di indagine»:

«La Procura deve porre fine al procedimento penale ed archiviare le indagini qualora:



1. il fatto oggetto d’indagine non costituisca reato ai sensi della legge oppure sia illegittimo, per ragioni legali, proseguire l’azione penale nei confronti dell’indagato, o



2. non vi sia alcun motivo concreto per proseguire l’azione penale nei confronti dell’indagato».

7. L’articolo 193 dello StPO, intitolato «Ulteriori procedimenti», prevede quanto segue:

«(1) Una volta archiviato il procedimento, non potranno essere compiute ulteriori indagini nei confronti dell’indagato;
se necessario, la Procura ne dispone il rilascio. Tuttavia, qualora la decisione relativa alla prosecuzione della procedura richieda determinati atti d’indagine o che siano assunte prove, la procura potrà, di volta in volta, compierli o disporre che siano compiuti.

(2) La Procura potrà disporre la prosecuzione di un’indagine chiusa ai sensi dell’articolo 190 o 191 qualora il procedimento penale abbia ad oggetto un reato che non è prescritto e:



1. l’indagato non sia stato sottoposto a interrogatorio in relazione a tale reato (...) e non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo a tale riguardo, oppure



2. emergano o risultino nuovi fatti o prove che, da soli o insieme ad altre risultanze del procedimento, sembrino giustificare la condanna dell’imputato (...)

(…)».

III. Fatti, procedura e questioni pregiudiziali

8. Il 22 agosto 2012, la Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (Procura centrale per il perseguimento della criminalità economica e della corruzione, Austria;
in prosieguo: la «WKStA») ha avviato un’indagine penale nei confronti di un cittadino ungherese («Imputato 5») per presunta corruzione, e di due coimputati per presunti riciclaggio, appropriazione indebita e corruzione.

9. Le indagini riguardavano eventi avvenuti tra il 2005 e il 2010 e avevano ad oggetto tangenti che si sospettava fossero state pagate a pubblici ufficiali attraverso varie società costituite in diversi Stati membri per influenzare la decisione che doveva essere adottata in una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico per la fornitura di nuovi treni per due linee della metropolitana di Budapest, Ungheria. Questi presunti eventi corruttivi comprendevano trasferimenti complessivamente nell’ordine di svariati milioni di euro a titolo di pagamento per servizi di consulenza che si sospettava non fossero mai stati prestati.

10. Per vincere tale appalto pubblico, si sospettava che l’Imputato 5 - che sarebbe stato a conoscenza delle reali finalità e della natura fittizia dei contratti di consulenza - si fosse impegnato a procurare un vantaggio illecito per corrompere la persona o le persone che erano in grado di influenzare i soggetti che dovevano prendere le decisioni relative all’appalto. Più specificamente, tra il 5 aprile 2007 e l’8 febbraio 2010, l’Imputato 5 avrebbe effettuato, attraverso una società, vari pagamenti per oltre EUR 7.000.000 a pubblici ufficiali rei del delitto di corruzione passiva e la cui identità era rimasta ignota.

11. I sospetti nei confronti dell’Imputato 5 erano fondati sugli elementi di indagine forniti, a seguito di una domanda di cooperazione giudiziaria, dal Serious Fraud Office (Ufficio per il contrasto alle frodi gravi, Regno Unito), nonché sulla fornitura di dati relativi a conti bancari e sugli interrogatori dei due cittadini austriaci indagati.

12. Nel corso dell’indagine della WKStA, l’Imputato 5 non era stato interrogato come persona sospettata dei fatti, in quanto il provvedimento investigativo adottato dalla WKStA il 26 maggio 2014 per accertare il suo domicilio – misura suscettibile di essere qualificata come misura coercitiva ai fini dell’articolo 193, paragrafo 2, dello StPO – si era dimostrato infruttuoso.

13. Con provvedimento del 3 novembre 2014, la WKStA ha archiviato le indagini preliminari per mancanza di prove. Successivamente, la WKStA è tornata a più riprese a esaminare il caso, ma ogni volta ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la prosecuzione delle indagini e per il rinvio a giudizio ai sensi della normativa nazionale. In particolare, ha ritenuto che gli atti corruttivi di cui era accusato l’Imputato 5 fossero prescritti in Austria al più tardi dal 2015.

14. Il 10 aprile e il 29 agosto 2019, il Központi Nyomozó Főügyészség (Procura generale centrale per le indagini penali;
in prosieguo: il «KNF») ha depositato innanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale, Ungheria) la richiesta di rinvio a giudizio dando avvio in Ungheria al processo penale per corruzione a carico dell’Imputato 5 ai sensi dell’articolo 254, paragrafi 1 e 2 , del codice penale ungherese.

15. Con ordinanza dell’8 dicembre 2020, il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale, Ungheria) ha archiviato il procedimento penale nei confronti dell’Imputato 5 in applicazione del principio del ne bis in idem, in quanto i fatti alla base dei capi di imputazione corrispondevano a quelli oggetto di indagine innanzi alla WKStA.

16. L’ordinanza del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest – Capitale) è stata successivamente impugnata e annullata con ordinanza del Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest, Ungheria) del 15 giugno 2021. Tale corte ha ritenuto che la decisione della WKStA del 3 novembre 2014, che aveva disposto l’archiviazione dell’indagine, non poteva essere considerata come una pronuncia definitiva ai sensi dell’articolo 50 della Carta e dell’articolo 54 della CAAS. A tale riguardo, quest’ultima corte ha considerato che la documentazione disponibile non consentiva di stabilire con certezza se la decisione di archiviazione dell’indagine adottata

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi