CGCE, n. C-96/04, Sentenza della Corte, Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Niebüll - Germania, 27/04/2006
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Testo completo
Causa C‑96/04
Procedimento promosso da
AN DT BÜ
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht BÜ)
«Rinvio pregiudiziale — Determinazione del cognome di un bambino — Procedimento diretto a conferire il diritto di determinazione ad uno dei genitori — Incompetenza della Corte»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 30 giugno 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 aprile 2006
Massime della sentenza
Questioni pregiudiziali — Adizione della Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione
(Art. 234 CE)
Risulta dall’art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una controversia e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale.
Non può quindi adire la Corte l’Amtsgericht (Germania) in quanto Familiengericht quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia.
Ciò si verifica quando esso è chiamato a conferire ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome di un figlio, nel caso in cui i genitori, che non portano lo stesso cognome ma hanno la custodia congiunta del figlio, non abbiano scelto, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale di stato civile, il cognome del padre o quello della madre quale cognome da assegnare al figlio alla nascita, e il Familiengericht debba adottare una decisione senza che l’ufficiale di stato civile da cui è stato adito abbia preso o abbia potuto prendere precedentemente una decisione in materia, dato che la controversia esistente tra, da una parte, i genitori interessati e, dall’altra, l’amministrazione, quanto alla possibilità di far registrare un doppio cognome composto dai cognomi dei genitori, è stata decisa in ultima istanza da un altro giudice e non costituisce oggetto del procedimento dinanzi all’Amtsgericht e dato che non vi è alcuna controversia tra i detti genitori poiché questi ultimi sono d’accordo sul cognome che intendono dare al figlio, vale a dire il doppio nome composto dai loro rispettivi cognomi.
(v. punti 13-19)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 aprile 2006 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Determinazione del cognome di un bambino – Procedimento diretto a conferire il diritto di determinazione ad uno dei genitori – Incompetenza della Corte»
Nel procedimento C-96/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Amtsgericht BÜ (Germania), con decisione 2 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2004, nel procedimento promosso da
AN DT BÜ,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. AN (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 aprile 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il bambino LE Matthias, da suo padre, il sig. S. IN;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra A. AN e dal sig. A. Dittrich, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. A. Goldman, in qualità di agente;
– per il governo greco, dalle sig.re E.-M. Mamouna, S. NA e G. Skiani, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de BE e dalla sig.ra A. OD, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. ER e C.W. Wissels, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. AN e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE e 18 CE.
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento promosso dallo AN DT BÜ (Ufficio dello stato civile della città di BÜ;
in prosieguo: lo «AN») per far conferire il diritto di stabilire il cognome di un bambino ad uno dei suoi genitori. Questi ultimi avevano precedentemente rifiutato che venisse attribuito a tale bambino un nome