Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-02, n. 202401082

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-02, n. 202401082
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401082
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 01082/2024REG.PROV.COLL.

N. 07643/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7643 del 2023, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

Petacloud A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
AZ RI SI AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Simona Lavagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12060/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio di Petacloud A.S. e l’atto di intervento della AZ RI SI AN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca e gli Avvocati Federico Dinelli, Marco Petitto e Simona Lavagnini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con segnalazione del 5 settembre 2022 la AZ contro la pirateria musicale e multimediale (FPM) rappresentava all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità o GC) la presenza sul sito https://uloz.to di trenta contenuti musicali di recente pubblicazione, scaricabili gratuitamente, in violazione della L. n. 633/1941 recante « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ».

Accertato che il nome a dominio risultava raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@uloz.to, registrato da « soggetto non identificabile, per conto di un soggetto non identificabile » e che i servizi di hosting risultavano essere forniti dalla Società Nubium Development Se con sede in Repubblica Ceca raggiungibile al recapito kontakct@nubium,cz, GC, con atto dell’8 settembre 2022, avviava con comunicazioni a mezzo email ai suindicati recapiti il procedimento istruttorio teso all’accertamento delle violazioni ipotizzate, applicando i termini abbreviati di cui all’art. 9 del « Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 » (di seguito Regolamento).

A conclusione dell’istruttoria, e in assenza di riscontri alle inviate comunicazioni, l’Autorità, con delibera n. 142/22/csp del 21 settembre 2022, ordinava « ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito https://uloz.to, raggiungibile anche attraverso il sito https://www.uloz.to, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica ».

Avverso detto provvedimento insorgeva Petacloud a.s., proprietaria del sito Uloz.to, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.

Con sentenza n. 12060 del 17 luglio 2023 il Tar, disattesa l’eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione del Regolamento, nella parte in cui disciplina le modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento, sollevata dall’Autorità, accoglieva il ricorso.

GC impugnava la decisione di primo grado deducendo:

1. « mancato rilievo dell’inammissibilità del ricorso introduttivo in ragione della mancata impugnazione del Regolamento »;

2. « error in iudicando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti per travisamento di atti e fatti. Omessa pronuncia ».

UD si costituiva formalmente in giudizio il 2 ottobre 2023, sviluppando le proprie difese con memoria del giorno successivo con la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse dell’Autorità in ragione della tempestiva rimozione dal sito dei contenuti contestati; nel merito, l’infondatezza delle avverse censure.

Con atto depositato il 22 dicembre 2023 interveniva in giudizio ad adiuvandum la AZ RI SI AN (di seguito MI) aderendo alle posizioni di GC.

Con memoria del 9 gennaio 2024, UD eccepiva l’inammissibilità e la tardività dell’intervento sul rilievo che MI, in quanto parte necessaria del giudizio non costituita in primo grado, fosse decaduta dalla relativa azione.

La tempestiva rimozione dei contenuti contestati, inoltre, avrebbe

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