Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-10-19, n. 200906388

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-10-19, n. 200906388
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200906388
Data del deposito : 19 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01308/2009 REG.RIC.

N. 06388/2009REG.SEN.

N. 01308/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. F S, F S, con domicilio eletto presso F S in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. F G S, G V, con domicilio eletto presso F G S in Roma, via G.Paisiello, 55;

nei confronti

Ministero della Salute, del Lavoro e delle Pol. Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Commissione Selez. Nomina Direttore Scientifico, Istituto Ricovero e Cura A Carat. Scien. "S D B";

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione III Quater n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente NOMINA DIRETTORE SCIENTIFICO DELL'IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO "SAVERIO DE BELLIS".


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Roberto Garofoli e uditi per le parti i difensori Sorrentino, Scoca e Russo per lo Stato.

In decisione.

Assiste -OMISSIS-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con la sentenza impugnata il primo giudice, ritenuto irricevibile e comunque infondato il ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il D.M. con cui lo stesso prof.-OMISSIS- è stato nominato Direttore Scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “S D B”, nonché avverso il presupposto verbale della seduta della commissione del 21 settembre 2007, recante la selezione della terna dei candidati.

Nel dettaglio, il primo giudice ha accolto i due motivi formulati con il ricorso principale, con cui sono state dedotte censure riguardanti rispettivamente:

1. la valutazione espressa dalla Commissione all’esito della procedura comparativa;

2. il decreto ministeriale di nomina.

1.1. Quanto alla valutazione espressa dalla Commissione, giova considerare che con il D. M. 11 maggio 2007 si è provveduto ad individuare i criteri da applicare nel condurre la procedura comparativa nella:

a.) produzione scientifica;

b.) capacità manageriali;

c.) specifica capacità di organizzazione delle ricerche dei gruppi. Relazione con lavorazioni con gruppi nazionali ed esteri;

d.) competenze specifiche nella tematica di accreditamento dell’IRCCS.

Nel medesimo D. M. si è stabilito che il punteggio totale sarebbe stato ripartito per il 60% in base alla valutazioni della produzione scientifica degli ultimi 10 anni, valutabile con un massimo di 100 lavori, secondo i parametri oggettivi desunti degli indici accreditati dalla comunità scientifica internazionale, quali:

-- impact factor: totale e medio

-- citation of analisis: numero delle citazioni totale medio

-- continuità della produzione negli anni;

--pubblicazione di preminenza dal novero degli autori per ciascuna pubblicazione: numero di posizione come primo o come ultimo nome/numero lavori;

-- aderenza alla tematica di accreditamento dell’IRCCS: elenco dei lavori aderenti al tematica di adeguatamente motivati dal candidato:

-- brevetti.

Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto affetta da illegittimità la valutazione espressa dalla Commissione all’esito della procedura comparativa reputando, in primo luogo, violata la previsione del bando per cui non avrebbero dovuto essere valutati i lavori non coerenti con i settori di riconoscimento dell’IRCCS.

Al riguardo, il primo giudice ha rimarcato la contraddittorietà della valutazione complessiva operata dalla Commissione laddove “ha indebitamente ipervalutato la produzione scientifica di un soggetto -- professore ordinario di immunologia -- la cui specializzazione appariva oggettivamente distante dalla Gastroenterologia e dalla Epatologia ma del quale non è stata fornita alcuna indicazione circa le sue esperienze professionali in gastroenterologia”.

Sempre per quel che attiene alla valutazione espressa dalla Commissione, il primo giudice ne ha ritenuto l’illegittimità laddove, relativamente all’aspetto della Capacità manageriale, non contiene alcun cenno alle innumerevoli cariche ricoperte dall’odierno appellato nella specifica branca della gastroenterologia, nonché nella parte in cui qualifica solo “discreta la capacità di reperire fondi” del prof. -OMISSIS- a fronte delle attività di found raising risultanti dal suo ”Workflow della ricerca”.

1.2. Quanto, invece, al decreto ministeriale di nomina, il giudice di primo grado ne ha ritenuto l’illegittimità per difetto di motivazione.

2. Avverso la sentenza insorge il ricorrente, ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento. All’udienza del 14 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

3. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito illustrate.

4. Va disatteso il primo motivo di gravame con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto tardivo e, comunque, infondato il ricorso incidentale proposto dall’odierno appellante in primo grado.

In disparte la questione relativa alla ricevibilità, ritiene il Collegio di condividere quanto sostenuto dal primo giudice nel valutare infondato il ricorso incidentale.

Non può, invero, ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina relativa ai limiti di età previsti per i dipendenti pubblici, come noto applicabile ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, d .lgs. n. 165/2001, in forza di quanto disposto dall’art. 33, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 233 (convertito in legge 4 agosto 2007 n. 248).

Tanto in considerazione della eterogeneità dell’incarico di direttore scientifico di un istituto di ricovero e cura di carattere scientifico rispetto agli incarichi dirigenziali di cui al citato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001;
quest’ultima disposizione, infatti, ha riguardo ai soli incarichi implicanti l’attuazione dell’indirizzo politico amministrativo dell’ente, senza che se ne possa assumere l’estensione alle figure organizzative cui compete l’individuazione del predetto indirizzo politico amministrativo, ed in specie l’elaborazione, come nel caso del Direttore Scientifico degli IRCCS, delle linee fondamentali dell’azione di promozione e di coordinamento dell’attività scientifica dell’istituto.

D’altra parte, l’art. 11, comma 3, D.lgs. n. 288/2003, pur disciplinando in modo unitario i singoli requisiti per l’accesso rispettivamente del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, prevede il limite di età solo per il direttore sanitario ed il direttore amministrativo le cui funzioni “….. cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”.

5. Vanno parimenti respinti i motivi di gravame con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto i due motivi del ricorso principale, come noto riguardanti:

a) la valutazione espressa dalla Commissione all’esito della procedura comparativa;

b) il decreto ministeriale di nomina.

5.1. Quanto al profilo sub a), non può il Collegio non osservare che -posta la previsione del bando per cui non avrebbero dovuto essere valutati i lavori non coerenti con i settori di riconoscimento dell’IRCCS (Gastroenterologia e di Epatologia)- nel giudizio espresso dalla Commissione in relazione alla produzione scientifica dell’odierno appellante (professore ordinario di immunologia) difetta l’impegno motivazionale necessario a giustificare una valutazione particolarmente positiva di lavori pubblicati su riviste afferenti a specializzazioni diverse dall’ambito scientifico proprio dell’azione dell’Istituto De Bellis, quali quelle di Immunofarmacologia e Immunotossicologia e quella di Farmaceutica.

Parimenti, va confermato il giudizio di illegittimità espresso dal primo giudice con riguardo all’operato della Commissione nella parte in cui, relativamente all’aspetto della Capacità manageriale, non contiene alcun cenno alle numerose cariche ricoperte dall’odierno appellato nella specifica branca della gastroenterologia, nonché laddove qualifica solo “discreta la capacità di reperire fondi” del prof. -OMISSIS- a fronte delle attività di found raising risultanti dal suo ”Workflow della ricerca”.

5.2. Da ultimo, il Collegio non può non prendere atto del difetto motivazionale del decreto ministeriale impugnato in primo grado.

Invero, il sistema di selezione del direttore scientifico, laddove prevede la scelta tra una terna di soggetti, tutti meritevoli, impone l’esplicitazione delle ragioni di massima poste a fondamento della nomina;
tanto anche in specifica attuazione dell’art. 3 del D. M. 8 giugno 2007, che prevede la “nomina motivata del candidato prescelto”, e del più generale obbligo di motivazione di cui all’articolo 3, l. n. 241/1990.

Come è noto, anche gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, sono soggetti all’obbligo di motivazione previsto in generale dalla l. n. 241 del 1990.

La natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, non comporta invero l’esclusione dell’obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero.

Ferma la necessità della motivazione per i provvedimenti di alta amministrazione, ci si interroga piuttosto in ordine al contenuto e all’ampiezza che l’impegno motivazionale deve presentare.

Ebbene, anche allorché debba adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l’amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un’attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta.

Impegno motivazionale minimo in alcun modo assolto nel caso di specie il decreto del Ministro p.t del 6 dicembre 2007 limitandosi al generico richiamo alle valutazioni dei candidati (“Vista la terna dei candidati idonei predisposta… ” ) ed all’identificazione del prescelto (“ Ritenuto di nominare Direttore Scientifico dell’IRCCS “S D B” di Castellana Grotte (Ba) il Prof. E J”).

6. Alla stregua delle esposte ragioni, va pertanto respinto il gravame.

7. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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