Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-06, n. 202103530
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2021
N. 03530/2021REG.PROV.COLL.
N. 09401/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9401 del 2020, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Fiorentini, Federico Gualandi, Francesca Minotti, Lorenzo Valgimigli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in cui si incardina, quale organo periferico, l’Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, nonché dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS-, esercente l’attività di installazione di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e gestione di sale giochi, ha impugnato, in primo grado, il provvedimento, assunto in data 11 dicembre 2017, con il quale l’U.T.G. – Prefettura di Ravenna ha adottato una comunicazione interdittiva antimafia ex art. 88, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 2011, nonché gli atti consequenziali assunti da altre Amministrazioni e segnatamente:
a) la comunicazione con cui l’AAMS Ufficio dei Monopoli per l’Emilia – Romagna, ha avviato in data 18 dicembre 2017 il procedimento di decadenza dall'iscrizione nell’elenco degli operatori di cui alla L. n. 220 del 2010;
b) la comunicazione con cui -OMISSIS-, ha avviato il procedimento relativo al divieto di prosecuzione dell’attività da essa esercitata;
c) la determina con cui la Camera di Commercio di Ravenna ha adottato, in data 8 gennaio 2018, il divieto alla società di proseguire l’attività di commercio all’ingrosso.
1.1. Con il medesimo ricorso veniva, altresì, azionata la pretesa risarcitoria per i danni consequenziali.
2. All’esito del giudizio di prime cure il TAR, dopo aver ricostruito l’assetto societario e le cointeressenze con altre società riconducibili al gruppo -OMISSIS-, con la sentenza n. -OMISSIS-, qui appellata, ha ritenuto il provvedimento gravato immune dalle censure sollevate, concludendo nel senso che i “…rapporti di parentela e di frequentazione con figure di spicco della criminalità organizzata sono da ritenersi idonei a sostenere in via autonoma la verosimiglianza dell’ipotesi di contiguità “compiacente” e dunque di connivenza, desumibile dai rapporti e dagli incarichi societari, che denotano un chiaro ed evidente intreccio di interessi economici… ”, con conseguente accertata permeabilità della società ricorrente da più che possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
3. Nelle more la società, su sua richiesta, veniva sottoposta alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis del d. lgs 159/2001, avanzando poi, in data 2 luglio 2020, istanza di revoca anticipata della detta misura di prevenzione nonché richiesta di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del medesimo D.Lgs. 159/2011.
3.1. La revoca veniva disposta con decreto del Tribunale di Bologna n. -OMISSIS- e ad essa faceva seguito la liberatoria prefettizia del 9 novembre 2020.
4. Avverso la sentenza di primo grado, con il mezzo qui in rilievo, la società appellante, dopo aver ribadito la persistenza dell’interesse ad agire anche a fini risarcitori, deduce che:
a) con la sentenza appellata, il TAR si sarebbe limitato a recepire pedissequamente i contenuti dell’interdittiva antimafia senza scrutinare le censure articolate in prime cure e, segnatamente, le circostanze di fatto di seguito esposte:
- non vi sono condanne per “mafia” (né come singolo, tanto meno in concorso) a carico dei rappresentanti di -OMISSIS-;
- nessuno dei soggetti riconducibili alla detta società è stato ritenuto associato e/o affiliato ad associazioni mafiose;
- non è mai stato ravvisato un intervento della società in questione volto all’agevolazione di associazioni mafiose o criminali;
- non sarebbe stata individuata nessuna scelta, alcun atto e, men che meno, alcun tentativo riflesso di condizionamenti mafiosi;
- non sarebbero sufficienti “contatti” con soggetti terzi ove sporadici, fortuiti e giustificabili;
- in particolare, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non esisterebbe nessun collegamento personale e aziendale tra le società -OMISSIS-. Inoltre, la stessa -OMISSIS- avrebbe ceduto tutte le quote societarie già detenute in -OMISSIS-fin dall’aprile 2013 ed allo stesso modo la --OMISSIS-avrebbe ceduto le proprie quote fin dall’aprile 2014;
- il sig. --OMISSIS-non avrebbe mai ricoperto alcun ruolo o mansione di amministrazione all’interno di -OMISSIS- o di -OMISSIS- né sarebbe “finanziatore” di fatto di quest’ultima;
- i precedenti del sig. -OMISSIS-- sarebbero riferiti ad episodi delittuosi oramai datati (2000) ed estinti, ed, inoltre, il predetto avrebbe beneficiato della riabilitazione;
- non sarebbe conferente la partecipazione del sig. -OMISSIS-- ad una riunione del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- convocata per la nomina delle cariche sociali, non avendo effettuato in quella sede alcun intervento ed essendo stato invitato semplicemente come uditore;
- parimenti inconferente sarebbe la presenza, all’interno del -OMISSIS-, dei sig.ri ---OMISSIS-, quest’ultimo connivente con ambienti malavitosi riconducibili alla mafia (Clan -OMISSIS-), alla camorra (clan -OMISSIS-) e alla ‘ndrangheta (clan -OMISSIS-) trattandosi di dato “superato” poiché risalente nel tempo (2013) ed irrilevante in quanto maturato all’interno di un organismo che, composto da circa 160 soci, sarebbe diretta emanazione dell’associazione -OMISSIS- ed al quale mettevano capo le società di settore mantenendo la propria autonomia senza che i soci del -OMISSIS- si conoscessero;
- parimenti irrilevanti sarebbero le argomentazioni che impingono nella posizione del sig. -OMISSIS-, venendo in rilievo segnalazione risalenti al 2013 e, comunque, relative ad irregolarità qui irrilevanti (violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di scarsa importanza);
- parimenti infondata sarebbe la valorizzazione dei presunti rapporti con la famiglia-OMISSIS- non sarebbe legata nemmeno indirettamente alla società appellante su cui non avrebbe mai avuto alcuna influenza. All’epoca dei fatti la società -OMISSIS- sarebbe entrata casualmente in contatto con i predetti soggetti e, comunque, sarebbe stato peraltro impossibile per il signor -OMISSIS- non confidare nella sussistenza dei requisiti morali in capo ai sunnominati soggetti atteso l’esito positivo delle verifiche all’epoca espletate dalle competenti Autorità amministrative. In ogni caso, una volta appresa la delicata situazione familiare della famiglia -OMISSIS-, a seguito del provvedimento di rigetto della autorizzazione ex art. 88 TULPS emesso dalla Questura di Biella in data 8 ottobre 2012, si sarebbe proceduto immediatamente alla risoluzione di qualsivoglia relazione commerciale e contrattuale intercorrente con i predetti soggetti;
b) infondata sarebbe anche la contestazione incentrata su presunti collegamenti con il clan dei -OMISSIS- dal momento che la società Romagna sarebbe tra le pochissime aziende