Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2009-12-21, n. 200906410
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N. 06410/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 09679/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2009, proposto da:
Lavori Generali S.p.A. (Gia' S.r.l.), rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via del Pelagio I, N.10;
contro
Provincia di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. D I, con domicilio eletto presso Studio Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;Paggi Adelmo Srl in P. e Q. Capogr. Ati, Ati - Progeco Srl, Ati - Impresa Costruzioni Tommasoni Srl, rappresentati e difesi dall'avv. V B, con domicilio eletto presso V B in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00884/2009, resa tra le parti, concernente della ordinanza sospensiva del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00884/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO OPERE STRADALI - MCP..
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Siena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paggi Adelmo Srl in P. e Q. Capogr. Ati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati - Progeco Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati - Impresa Costruzioni Tommasoni Srl;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 il cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto, Iaria e Biagetti;
Considerato , ad un sommario esame, che il ricorso non appare assistito dal fumus boni iuris, essendo stato impedito dalla Lavori Generali s.r.l. alla stazione appaltante, a causa dell’omessa dichiarazione dell’irregolarità dei versamenti alla Cassa Edile, di operare le necessarie valutazioni in ordine alla gravità della violazione;
Ritenuto di condividere la decisione del giudice di primo grado circa l’insussistenza di profili di interesse atti a supportare l’istanza cautelare;