Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-09-11, n. 202005299

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-09-11, n. 202005299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005299
Data del deposito : 11 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2020

N. 05835/2020 REG.RIC.

N. 05299/2020 REG.PROV.CAU.

N. 05835/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2020, proposto da W R L, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione di Lecce (Sezione Prima) n. 460/2020.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 il consigliere Emanuela Loria, nessuno presente per le parti costituite;


Considerato che, all’evidenza, non sussistono, ex artt. 55, comma 10, e 62, comma 2, c.p.a., i concorrenti requisiti del fumus boni iuris , in ragione delle perspicue motivazioni espresse nell’ordinanza appellata, e del periculum in mora ;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la regola della soccombenza;

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