Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-09-11, n. 202005299
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Pubblicato il 11/09/2020
N. 05299/2020 REG.PROV.CAU.
N. 05835/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2020, proposto da W R L, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione di Lecce (Sezione Prima) n. 460/2020.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 il consigliere Emanuela Loria, nessuno presente per le parti costituite;
Considerato che, all’evidenza, non sussistono, ex artt. 55, comma 10, e 62, comma 2, c.p.a., i concorrenti requisiti del fumus boni iuris , in ragione delle perspicue motivazioni espresse nell’ordinanza appellata, e del periculum in mora ;
Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la regola della soccombenza;