Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-22, n. 202403605
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 03605/2024REG.PROV.COLL.
N. 03439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3439 del 2023, proposto da
Società per la Cremazione di Torino APS – SOCREM Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M e L F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G G e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Torino, via Corte D'Appello n. 16;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituito in giudizio;
nei confronti
AFC Torino S.p.a., Patrigest S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), 17 gennaio 2023, n. 61, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Ferrua, Magliani e Gianotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza 17 gennaio 2023, n. 61, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto quattro ricorsi proposti dalla Società per la Cremazione di Torino (di seguito S ) per l’annullamento della revoca della concessione del servizio di cremazione svolto a Torino, che il Comune di Torino ha adottato al fine di affidare il medesimo servizio con procedura di evidenza pubblica.
1.1. La società riferisce di aver ricevuto dal Comune di Torino (con deliberazione della Giunta Municipale del 14 ottobre 1886) la concessione della “ facoltà di erigere nei terreni compresi nel perimetro del Camposanto generale (ora Cimitero Monumentale) il Tempio crematorio ed i locali per la conservazione delle ceneri ”. Con successiva convenzione del 5 luglio 1978, il Comune ha concesso alla medesima società, in uso gratuito e per una durata novantanovennale, un’ulteriore area di 3.380 metri quadrati presso il Cimitero Monumentale, per la costruzione, a propria cura e spese, di un nuovo impianto crematorio e di cellette per le ceneri.
1.2. L’attività di S , quindi, sarebbe esercitata da un tempo precedente all’entrata in vigore delle norme che hanno dapprima qualificato la cremazione come servizio pubblico a domanda individuale (art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440) e, successivamente, hanno previsto la gestione dei crematori da parte dei Comuni (art. 6, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130: «La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» ).
1.3. Con convenzione stipulata nel 1989, e rinnovata nel 1994 per la durata di venti anni, il Comune ha affidato a S anche il servizio di cremazione negli impianti realizzati dalla stessa società nell’area oggetto di concessione presso il Cimitero Monumentale.
Successivamente, tre le stesse parti, è stato stipulato un apposito contratto per la gestione del servizio di cremazione, ai sensi dell’art. 113, comma 14, del TUEL, dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2009.
1.4. Con deliberazione del 22 dicembre 2014, sulla base del parere richiesto all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la revoca delle concessioni a favore della S (di cui alle citate deliberazioni del Consiglio 5 ottobre 1886 e della Giunta 14 novembre 1977), a far data dall’individuazione del nuovo gestore, all’esito della gara per l’affidamento del servizio di cremazione.
1.5. Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Piemonte, S ha impugnato la predetta deliberazione, denunciandone l’illegittimità sotto plurimi profili.
2. Con successiva deliberazione del 18 febbraio 2020, la Giunta Comunale ha deliberato di procedere alla valutazione degli impianti concessi alla ricorrente e dei relativi impianti asserviti al servizio, mediante affidamento a terzi del servizio di valutazione patrimoniale degli stessi, nonché per la redazione del piano economico e finanziario (PEF) da allegare alla relazione di cui all’articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito dalla legge n. 221 del 2012.
Anche tale deliberazione è stata impugnata dalla S, con autonomo ricorso al T.a.r. per il Piemonte.
3. Con determina dirigenziale del 21 ottobre 2021, il servizio relativo alla valutazione degli immobili e degli impianti è stato affidato alla società Patrigest S.p.a.
La S ha proposto altro separato ricorso per l’annullamento anche della predetta determinazione.
4. Il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha ritenuto infondate tutte le censure dedotte dalla società S , essenzialmente sull’assunto che le decisioni dell’amministrazione comunale erano incentrate sul legittimo esercizio del potere di revoca della concessione delle aree e del servizio di cremazione, per rivalutazione di interessi pubblici, in vista dell’affidamento del servizio con gara.
5. La società, rimasta soccombente, ha proposto appello con il quale reitera i motivi dedotti in primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
6. Resiste in giudizio il Comune di Torino, il quale - dopo aver eccepito l’inammissibilità di alcune parti dell’appello (il riferimento è alle pp. 13-14 del gravame che introdurrebbero critiche non dedotte in primo grado) – conclude per la reiezione dell’appello in quanto infondato.
7. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dal Comune appellato, stante la infondatezza nel merito del gravame.
9. Con il primo motivo (cfr. pp. 11- 14 dell’atto di appello), l’appellante critica la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l’esistenza di un diritto originario di S (così definito dall’appellante) alla gestione del servizio di cremazione, con la proprietà esclusiva degli impianti di cremazione. Il servizio, fin dal 1886, non sarebbe mai svolto in