Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-09, n. 202407076

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-09, n. 202407076
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407076
Data del deposito : 9 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2024

N. 07076/2024REG.PROV.COLL.

N. 06907/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6907 del 2021, proposto dalla signora D M, rappresentata e difesa dagli avvocati S M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C E e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione prima), n. 215/2021, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la consigliera Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con d.i.a. n. 480, prot. n. 130586 del 27 settembre 2016, l’odierna appellante comunicava al Comune di Latina l’intenzione di effettuare interventi sull’immobile di sua proprietà a destinazione non residenziale, ubicato in via Pantano d’Inferno 43 e distinto in catasto al foglio n. 126, mappale n. 296, ricadente in zona H (rurale), al fine di realizzare un “ cambio di destinazione d’uso da magazzino pertinenziale a civile abitazione ”, mediante demolizione e ricostruzione, ai sensi degli artt. 22, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 3, l. r. 11 agosto 2009, n. 21, come modificata dalla l. 13 agosto 2011 n. 1.

1.1. In data 13 marzo 2017 la ricorrente informava l’Amministrazione dell’inizio dei lavori di cantierizzazione, scavo e campionatura del terreno per le prove geotecniche finalizzate a presentare l’elaborato progettuale delle strutture.

Il 16 aprile 2019, veniva comunicato l’avvio delle opere strutturali.

1.2. Con nota prot. n. 58759 del 15 maggio 2019 il Comune di Latina informava la ricorrente dell’avvio del procedimento di diniego al rilascio del titolo edilizio, rappresentando che le opere denunciate non erano sussumibili nelle ipotesi previste dall’art. 3, l. r. 11 agosto 2009 n. 21, trattandosi di intervento di demolizione e ricostruzione e non di ampliamento di edifici esistenti.

1.3. La ricorrente presentava le proprie osservazioni in data 23 maggio 2019 argomentando che il riferimento nella d.i.a. all’art. 3, l. r. n. 21 del 2009 era frutto di un “mero errore formale”, dovendosi l’intervento denunciato propriamente riferire all’art. 5, comma 1, lett. b), l. reg. n. 21 cit.

1.4. In esito a tali osservazioni, con nota prot. n. 76925 del 24 giugno 2019 il Comune di Latina disponeva il “ diniego definitivo della richiesta di d.i.a .”, in quanto:

a) gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), l. reg. n. 21 cit. “ non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’immobile oggetto d’intervento ”, ma si riferiscono al “ recupero ai fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura ”, dove con l’espressione “recupero” si allude all’aspetto funzionale dell’uso dell’immobile e, quindi, a una tipologia di interventi che “ non comporti modifiche essenziali ” all’edificio originario, laddove la demolizione e ricostruzione dello stesso integra una fattispecie di nuova costruzione;

b) “ quanto sopra è significato dal fatto che l’immobile oggetto di cambio di destinazione d’uso […] nello stato di fatto non ha le caratteristiche strutturali e funzionali che permettono il cambio da edificio non residenziale ad edificio residenziale ”;

c) la richiedente non aveva iniziato i lavori denunciati nei termini di legge, avendone comunicato l’inizio il 16 aprile 2019, a fronte di una d.i.a. presentata il 27 settembre 2016.

1.5. Avverso siffatta determinazione, con il ricorso di primo grado venivano dedotti tre mezzi di gravame (da pag. 4 a pag. 9).

2. Nella resistenza del Comune di Latina il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. L’appello della signora Miceli, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi.

I. Violazione di legge (art. 5, lett. b), L.R. 21/2009)

L’intervento edilizio richiesto dalla appellante rientrerebbe in quelli di “manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 3, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001.

Nello specifico l’intervento è finalizzato al cambio della destinazione d’uso di un immobile non residenziale ad uso residenziale in forza dei benefici previsti dal c.d. Piano Casa e prevede la realizzazione di una superficie residenziale pari a mq. 197,70.

Nessuna norma vieterebbe di porre in essere un intervento di manutenzione straordinaria previa demolizione dell’immobile oggetto di intervento, con esecuzione di opere che non determinino la variazione delle superfici complessive, del carico urbanistico e della volumetria complessiva.

Il primo giudice non avrebbe considerato, altresì, che nella fattispecie trovano applicazione i benefici previsti dal c.d. Piano Casa di cui alla legge della Regione Lazio n. 21 del 2009.

II. Difetto di motivazione – Violazione di legge (artt. 3 e 10-bis,