Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2019-04-23, n. 201902597
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/04/2019
N. 02597/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04830/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4830 del 2018, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Pastore S.r.l., non costituita in giudizio;
Saep S.p.A, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, B G, A C e G C S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B G in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 00241/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Saep S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Pietro Garofoli, dell'Avvocatura Generale dello Stato, G C S, G T e B G;
VISTE le proprie precedenti ordinanze:
-n. 7077 del 14 dicembre 2018, con cui, al fine di decidere l’appello in epigrafe, è stato ritenuto indispensabile disporre una verificazione per accertare la congruità rispetto ai prezzi di mercato della diaria, anche in relazione alle specifiche prestazioni oggetto del contratto (come individuate nella lex specialis, disciplinare di gara e disciplinare prestazionale con relativi allegati), affidandone l’espletamento al direttore del Dipartimento di Economia agro – alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con facoltà di delega a soggetto idoneo;
- n. 924 del 7 febbraio 2019 con cui, in accoglimento dell’istanza del verificatore nominato, prof. Paolo Sckokai, che indicava quale delegato all’espletamento della verificazione il prof. Gabriele Canali e chiedeva un breve differimento del termine per il deposito della prima bozza di relazione, sono stati rimodulati i termini procedimentali della verificazione;
VISTA l’istanza, inviata via pec in data 1° aprile (data coincidente col nuovo termine fissato dalla predetta ordinanza n. 924 del 7 febbraio 2019 per il deposito della prima bozza della relazione di verificazione) con cui il prof. Gabriele Canali ha chiesto il differimento del termine di tre settimane per il deposito della prima bozza di relazione, adducendo che “pur avendo provveduto a identificare e reperire le principali fonti normative di mercato utili per la verifica…è necessario più tempo del previsto per completare l’analisi della complessa mole di dati e informazioni prodotte dalle parti…” e che è opportuno “…prendere visione anche della documentazione inerente al caso cito con riferimento all’approvvigionamento dei pasti per il provveditorato regionale della Sicilia, al fine di consentire di verificare attentamente tutti gli aspetti che devono essere valutati al fine di assicurare un’analisi accurata e omogenea per tutti i casi oggetti di verificazione”, essendo stato il predetto verificatore incaricato di svolgere in analoga vertenza pendente innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
VISTA la memoria depositata il 9 aprile 2019 di SAEP S.p.A.;
RITENUTO, pur non potendo non manifestarsi perplessità per la tempistica della richiesta di ulteriore differimento (rispetto alla quale anche il conferimento di analogo incarico per una analoga controversia pendente innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ricevuto solo qualche giorno prima della scadenza del predetto termine, non risulta dirimente, né coerente), che nondimeno la richiesta di differimento vada eccezionalmente accolta, anche in ragione degli interessi, pubblici e privati, che vengono in rilievo, rimodulando per l’ultima volta i termini di svolgimento della verificazione;
RITENUTO altresì per completezza rammentare che le operazioni di verificazione devono essere svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, nei modi e nelle forme già indicate nella ordinanza n. 7077 del 14 dicembre 2018, cui a tal fine si rinvia, contraddittorio finalizzato a far emergere ogni questione che risulti strettamente indispensabile per la decisione della controversia in epigrafe;