Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-05, n. 202303521

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-05, n. 202303521
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303521
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 03521/2023REG.PROV.COLL.

N. 04202/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4202 del 2017, proposto da
R S e S S, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Comune di Quindici, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del

TAR

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2437/2016, resa tra le parti e concernente ordinanza comunale di demolizione di manufatti edilizi abusivi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’avvocato F S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Maria, R, Antonio, Salvatore e Sergio Santaniello proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di Quindici n. 5 del 27.5.2014, riguardante opere abusive alla via Provinciale, catastalmente individuate al foglio 6, particella 1089 e consistenti in un edificio per civile abitazione in muratura di tufo su tre livelli con una superficie a piano di circa 220 m2 per un volume complessivo di circa 2050 m3 eseguito in assenza del necessario titolo abilitativo.

2. A sostegno del gravame i ricorrenti deducevano:

a) l’ordinanza gravata non avrebbe riferito a quale periodo risalirebbero gli abusi edilizi e pertanto il provvedimento sarebbe affetto da carenza d’istruttoria e difetto di motivazione;
inoltre, nel provvedimento impugnato mancherebbe la ponderazione dell’interesse pubblico per la demolizione, trattandosi di lavori realizzati oltre quarant’anni fa e che avrebbero quindi imposto all’amministrazione una motivazione rafforzata per disporre la demolizione;

b) l’ordinanza sarebbe nulla ed illegittima in quanto non preceduta dalla comunicazione dell’avvio di procedimento richiesta dalla legge n. 241/1990;

c) il provvedimento sarebbe inoltre illegittimo per eccesso di potere e violazione dell’art. 34 del DPR n. 380/2001, affermando che per il fabbricato esisteva una licenza edilizia (che però non sarebbe più rinvenibile negli uffici comunali perché smarrita o distrutta a seguito dello spostamento degli uffici comunali dovuto agli eventi del sisma del 1980 e di eventi alluvionali ed incendiari) e che le eventuali difformità integranti l’abusività non sarebbero eliminabili con una demolizione parziale in quanto l’intera struttura ne sarebbe pregiudicata.

3. L’Amministrazione comunale si era costituita nel giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

4. L’adito T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 2437/2016 ha respinto il ricorso ritenendo invece infondati tutti i vizi dedotti.

5. La sentenza del

TAR

Campania, Salerno, sez. II, n. 2437/2016 è stata impugnata da R e S S (n. R.G. 4202/2017).

6. Più in particolare, gli appellanti pongono a fondamento del gravame due motivi di censura.

6.1 La prima è rubricata “ 1. Violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 97 Cost. ” La sentenza gravata sarebbe errata in quanto i Giudici di primo grado non avrebbero motivato correttamente il rigetto della censura riguardante l’omessa comparazione da parte del Comune tra l’interesse pubblico ed il sacrificio richiesto al privato. Richiamano l’orientamento giurisprudenziale che chiederebbe di valutare la buona fede del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione diverso dal responsabile dell’abuso e il lungo tempo intercorso tra abuso e repressione, che influisce sulla certezza dei rapporti giuridici. Gli appellanti eccepiscono anche l’assenza d’istruttoria, la mancanza di alcun sopralluogo e di una specificazione su quando i lavori sarebbero stati realizzati.

6.2 Con la seconda doglianza, rubricata “ Violazione dell'art. 7 l.

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