Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-02-22, n. 201900905
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Pubblicato il 22/02/2019
N. 00905/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00400/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2019, proposto dai signori:
S M C, G C, F P e L M, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli Uffici scolastici regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia - Direzione Generale, Toscana, Umbria, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della signora Valeria Bruccola, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis , 15 ottobre 2018 n. 6085, con la quale è stata respinta la domanda cautelare contestuale al ricorso n.8676/2018 R.G. proposto per l’annullamento:
del decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR 11 maggio 2018 n.784, concernente l’integrazione delle graduatorie di istituto -GI nella parte in cui non consente l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie medesime a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca:
degli atti presupposti, connessi, ovvero consequenziali;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e degli Uffici scolastici suindicati;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis e l’avvocato A S;
Rilevato che:
i ricorrenti appellanti, come è incontestato in causa, sono dottori di ricerca, ovvero in possesso del titolo di studio previsto attualmente dall’art. 4 comma 1 della l. 3 luglio 1998 n.210, che gli ha conferito l’assetto attuale, titolo che fornisce “ le competenze necessarie per esercitare … attività di ricerca di alta qualificazione ” e al di là di tale dichiarazione di principio, abilita all’insegnamento presso le università, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della l. 3 luglio 1998 n.210, per cui “ Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca ”, possibilità oltretutto consentita anche a favore di chi abbia semplicemente iniziato la frequenza al relativo corso;
- quali dottori di ricerca, i ricorrenti stessi sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, supplenze alle quali accedono attraverso le note graduatorie, ovvero gli elenchi di insegnanti dai quali i dirigenti scolastici attingono per individuare, in base al maggior punteggio attribuito, i soggetti con i quali concludere i corrispondenti contratti di lavoro;
- interessano in questa sede le graduatorie cd di istituto, che sono utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente e come è notorio sono ordinate in tre fasce. Nella prima fascia, che non rileva direttamente ai fini di causa, sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GAE, ovvero nelle distinte graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato. Nella seconda fascia, sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE. Nella terza fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Le graduatorie di istituto si utilizzano a preferenza della superiore sull’inferiore, sì che all’inserimento nella seconda fascia piuttosto che nella terza corrisponde una probabilità maggiore di vedersi assegnare una supplenza, dato che l’iscritto in seconda fascia prevale su tutti gli iscritti alla seconda;
- i ricorrenti appellanti, iscritti alla terza fascia perché considerati quali non abilitati, hanno dunque adito il TAR per ottenere l’iscrizione in seconda fascia, ovvero l’accertamento del presunto loro diritto in tal senso, previa disapplicazione degli atti indicati in epigrafe;
- con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto la domanda cautelare contestuale a tale ricorso, ritenendo in motivazione che al dottorato di ricerca non possa riconoscersi valore abilitante;
- contro tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto appello, insistendo nella tesi già esposta nel ricorso originario, in sintesi sul rilievo per cui sarebbe illogico negare valore di abilitazione all’insegnamento alla scuola secondaria ad un titolo quale quello da loro posseduto, che consente di insegnare in un grado di istruzione ancora superiore, ovvero all’università;
- all’esame caratteristico della fase cautelare, e motivatamente rivedendo il proprio indirizzo già espresso con l’ordinanza della Sezione 3 dicembre 2018 n.5808, il Collegio rileva che la decisione in merito non è in realtà logicamente collegata alla decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione con l’ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134, correttamente citata anche dalla parte ricorrente appellante. Con l’ordinanza in questione, si è sollevata, fra le altre, la questione di legittimità dell’articolo 17 comma 2 lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, anche nella parte in cui non prevede che, ai fini di poter partecipare al concorso per l’assunzione di docenti previsto dalle norme in parola, il dottorato di ricerca non possa valere come titolo abilitante. In tal caso però si ragiona di un titolo che viene valorizzato per l’accesso al concorso, e quindi per condurre all’insegnamento presuppone il superamento delle relative prove. Ritenere invece che si tratti di titolo abilitante per l’iscrizione alla seconda fascia delle graduatorie per cui è causa significherebbe invece rendere possibile a chi ne sia titolare un’assunzione a tempo indeterminato senza passare per il vaglio del concorso;
- di conseguenza, l’appello va respinto, in quanto manca il fumus della domanda cautelare;
- i motivi posti a base della presente ordinanza giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;