Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202409256

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202409256
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409256
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 09256/2024REG.PROV.COLL.

N. 02616/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Martini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n.-OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024, il consigliere Francesco Frigida;

udito per l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero della difesa e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Isabella Martini per il ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito italiano con il grado di caporal maggiore, ha proposto il ricorso n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. n. MD GMIL REG 20210484274 del 3 novembre 2021, notificatogli in pari data, con cui è stata respinta la sua domanda di prima rafferma biennale ed è stato posto in congedo illimitato dal 27 dicembre 2021, in applicazione dell’art. 954, comma 3- bis , del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero della difesa del 23 aprile 2015, in quanto imputato in un procedimento penale per delitto non colposo davanti al Tribunale di Pisa.

L’interessato ha altresì impugnato gli articoli 3, comma 1, lettera e) – recte , lettera d) – del decreto del Ministero della difesa del 23 aprile 2015 e 3, comma 1, lettera d), del precedente decreto del Ministero della difesa dell’8 luglio 2005 (di tenore analogo) nella parte in cui prevedono quale requisito per l’ammissione alla rafferma di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi.

1.1. Con motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2022 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non accoglimento della sua domanda di partecipazione all’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano per il 2021 e la circolare del Ministero della difesa prot. n. MD GMIL REG 20210534869 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche, nella parte in cui prevede, al paragrafo 3, sottoparagrafo a), VIII alinea, tra i requisiti di partecipazione il non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

1.2. Con motivi aggiunti presentati il 20 ottobre 2022 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. n. MD AB05933 REG 20220429929 del 27 luglio 2022, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa all’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito con decorrenza giuridica dal 27 dicembre 2017 e del conseguente provvedimento del medesimo ente prot. n. MD AB05933 REG 20220583473 del 6 ottobre 2022, con cui è stata approvata l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2021 dei candidati inseriti nella suddetta graduatoria, nella parte in cui non prevedono l’inserimento dell’interessato.

Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subito e ha censurato in corso di giudizio la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione del provvedimento cautelare emesso dal T.a.r.

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