Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-11-04, n. 201907509
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2019
N. 07509/2019REG.PROV.COLL.
N. 05535/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5535 del 2016, proposto da
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
I C, I V, D'Orlando Vito Francesco, C F, D L G, L M G, B D, B A, C P, B C, M L, M M, C M T, L T, P V, Notaristefnao Egidio, Q L, M G, M M, R A, P G, L N non costituiti in giudizio;
nei confronti
Bianco Fernando Quale Commissario Governativo della Società Cooperativa Edilizia Futura A R.L., Società Cooperativa Edilizia "Futura" non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00451/2016, resa tra le parti, concernente adozione provvedimento gestione commissariale governativa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Davide Di Giorgio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00451/2016, d’accoglimento del ricorso proposto dai sig.ri I C, I V, D'Orlando Vito Francesco, C F, D L G, L M G, B D, B A, C P, B C, M L, M M, C M T, L T, P V, Notaristefnao Egidio, Q L, M G, M M, R A, P G, L N avverso il decreto del 25 maggio 2015, n. 16/SGC/2015 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.
Preso atto della mancata nomina da parte della società dell’organo di controllo, il Ministero, ai sensi dell’art. 2545 sexisdecies c.c., con il decreto impugnato ha disposto la gestione commissariale della Società Cooperativa Edilizia Futura a r.l. con sede in Mottola (Ta) – e la contestuale nomina del commissario governativo, nella persona dell'avvocato Fernando Bianco – nonché la revoca del consiglio di amministrazione.
2. A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto fra l’altro la violazione degli artt. 2477, 2519, 2543 c.c.
3. Il Tar ha accolto il ricorso.
L’indagine del compendio normativo disciplinante gli organi di controllo delle compagini mutualistiche, secondo il Tar, induce a ritenere che la norma di cui all’art. 2409 è “inidonea alla disciplina della fattispecie in esame, essendo superata da quella – avente carattere speciale – di cui all’art. 2543 c.c,”, pertanto, ai sensi dell’art. 2543 c.c., la nomina dell’organismo di controllo è necessaria nelle sole ipotesi di cui all’art. 2477, 3° comma,” non ricorrenti nel caso sottoposto al suo vaglio.
4. Appella la sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico. I ricorrenti di prime cure non si sono costituiti.
5. Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2019 la causa, su richiesta del Ministero appellante, è stata trattenuta in decisione.
6. Con unico motivo d’appello il Ministero appellante si duole d’errore di diritto in cu sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’affermare che l'art. 2543 c.c., relativo alle cooperative, disciplina la nomina del collegio sindacale – nomina sottolinea il Tar nel caso in esame non obbligatoria – sì da non trovare applicazione l'art. 2409 bis c.c., dettato in materia di società per azioni.
La revisione legale dei conti, premette l’appellante, non rientra necessariamente tra le funzioni del collegio sindacale il quale ha oggi solo una generale funzione di controllo sull'attività sociale.
Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, aggiunge il Ministero, è stato sottratto al collegio sindacale il controllo contabile ed è stato attribuito a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Ad esclusione della previsione contenuta nello statuto di società non tenuta alla redazione del bilancio consolidato ove si prevede che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, il controllo contabile è attribuito, conclude il Ministero, a un revisore contabile o a una società di revisione contabile, ossia a soggetti che devono essere iscritti in un apposito registro.
7. Il motivo è fondato.
Sotto il profilo dell’inquadramento sistematico della vicenda dedotta in giudizio, la materia relativa alla revisione contabile è stata riscritta per effetto del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, laddove – per quel che qui rileva – , abrogati gli articoli 2409 ter, quater, quinquies e sexies del codice civile, ha disposto che, ai sensi dell'art. 2397 c.c., le s.p.a., sono obbligate alla nomina di un collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali mentre gli altri componenti devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Il collegio sindacale è tenuto al "controllo di legalità" di cui al citato art. 2403 c.c. nonché alla "revisione legale dei conti" nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c.
Quest'ultima norna prevede che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale e che lo statuto delle società non tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale (ma in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali).
7.1 Lo statuto della Società Cooperativa Edilizia "Futura" non contiene alcuna disposizione che demandi al collegio sindacale anche la funzione del controllo contabile.
Conseguentemente, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, c.c., trova applicazione la disciplina prevista per le s.p.a.
7.2 Sicché, in assenza di specifica indicazione statutaria e di collegio sindacale composto da revisori, la constatata – e contestata da parte degli organi ispettivi ministeriali – ingiustificata assenza (di nomina) del revisore contabile comporta la gestione commissariale.
La veridicità del bilancio è infatti preordinata alla tutela dei terzi e dei soci stessi: in definitiva la disciplina della revisione contabile richiamata è normativa di ordine pubblico economico che, fatte salve espresse esclusioni – che qui non ricorrono (quali le cooperative con meno di venti soci o con un attivo patrimoniale inferiore a venti milioni di euro, alle quali è consentito optare per la disciplina delle s.r.l.) – trova generale applicazione anche per le società mutualistiche.
7.3 Conclusione nel caso in esame tanto più convincente in ragione del fatto che la compagine mutualistica resistente all’art. 27 Statuto societario ha preveduto l’applicazione delle norme sulla s.p.a., e quindi l’obbligo di nomina ex art. 2409 bis, c.c., di un revisore contabile.
8. Conclusivamente l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, deve essere respinto il ricorso di prime cure.
9. La natura della controversia e la stratificazione normativa succedutasi in materia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.