Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-07, n. 201902929

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-07, n. 201902929
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902929
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2019

N. 02929/2019REG.PROV.COLL.

N. 07200/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7200 del 2018, proposto da
P F, rappresentata e difesa dall'avv. L P, col quale elettivamente domicilia presso lo studio dott. A. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

contro

L'Istituto Tumori “Giovanni Paolo Ii” Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico, rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;

nei confronti

Commissione di Valutazione per L'Attribuzione di Incarico Presso Istituto Tumori "Giovanni Paolo Ii", Giuseppe Columbo, Francesco Armenise non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, n. 684 del 09.05.2018, resa nel procedimento r.g. n. 1582/2015, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 22.09.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa, in parte qua dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva Post-Operatoria”, approvato con Delibera direttoriale n. 40 del 20.01.2015, di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice e di ogni atto presupposto e/o connesso;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Tumori “G P I” - I.R.C.C.S. di Bari e del sig. G C;

Visti gli appelli incidentali dagli stessi proposti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati L P, V A P e Maria Labianca su delega di Adriano Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, la dott.ssa Filomena Puntillo impugnava la deliberazione, n. 511 del 22 settembre 2015, del Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori “G P I” di Bari di conferimento al dott. G C dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa “Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva Post-Operatoria”, l’avviso pubblico per il conferimento di detto incarico, approvato con delibera direttoriale n. 40 del 20 gennaio 2015, nella parte in cui avrebbe omesso di inserire l’esperienza specialistica in terapia del dolore tra i requisiti richiesti, i verbali della commissione ed ogni atto presupposto o connesso, dolendosi dell’esito della procedura e, in particolare, dell’essere stata collocata nella quinta posizione di merito in sede di attribuzione di punteggi per il curriculum .

Con sentenza n. 684 del 9 maggio 2018 la Terza sezione del T.A.R. adito accoglieva il ricorso nei sensi e nei limiti precisati in parte motiva, annullava la deliberazione n. 511 del 2015 ed i verbali della commissione nei limiti dell’interesse della ricorrente e precisava, quanto all’effetto conformativo della decisione, che l’Amministrazione avrebbe dovuto invitare la ricorrente a regolarizzare - mediante espressa certificazione / attestazione da parte del Direttore sanitario, così come richiesto dall’avviso pubblico - la documentazione concernente la casistica trattata nei precedenti incarichi e procedere, quindi, a valutare la stessa, ove prodotta nei termini all’uopo assegnati.

In particolare il T.A.R., respinte in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di irricevibilità del ricorso per tardività, nel merito giudicava infondata la censura secondo cui l’avviso pubblico, omettendo di inserire l’esperienza specialistica in terapia del dolore tra i requisiti richiesti, avrebbe violato la legge n. 38/2010 sul diritto del malato all’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore;
riteneva che le doglianze cui ai punti 11.b) e 11.c) del ricorso attenessero a valutazioni di carattere tecnico discrezionale non sindacabili in sede giurisdizionale sotto i profili dedotti dalla ricorrente (riguardanti la mera non condivisibilità del giudizio espresso dalla commissione e non già la sua palese inattendibilità);
accoglieva, invece, la censura di “carente istruttoria” di cui a pag. 9 (punto 11.a) del ricorso introduttivo (cfr. § 4.2.2 della sentenza di primo grado), ravvisando tale carenza nell’attribuzione di punti zero alla documentazione prodotta dalla ricorrente in relazione alla voce “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità”, poiché al riguardo la ricorrente avrebbe commesso, nella presentazione della domanda, un semplice errore materiale (la presentazione della documentazione con la dicitura in calce “per presa visione” del Direttore U.O. Rianimazione, anziché con certificazione/attestazione da parte dello stesso), il quale, essendovi un principio di prova in ordine al possesso del requisito, avrebbe dovuto, piuttosto, dar luogo all’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.

Con ricorso in appello la dott.ssa Puntillo, dopo aver contestato, col motivo sub III.a, la ricostruzione in fatto operata dal T.A.R. in relazione ad un punto specifico della vicenda, ha impugnato: col motivo III.b (pagg.

5-11 dell’appello), il capo 4.2.2. della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma “ nella parte in cui il Tar Bari omette di accogliere nella sua pienezza il motivo di ricorso sub 11.a) stante la chiara illegittimità della motivazione addotta dalla Commissione [<<La casistica non risulta attestata dalla U.O. né certificata dal Direttore Sanitario>>] ”, poiché “ L’accoglimento integrale, anziché parziale, del detto motivo di ricorso potrà consentire alla ricorrente di agire per il risarcimento dei danni subiti dall’illegittima e/o illecita condotta posta in essere in sede concorsuale dall’

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