Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2017-06-26, n. 201701490

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2017-06-26, n. 201701490
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701490
Data del deposito : 26 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="d5608366-64e4-5541-ac13-f5156ea36222" href="/decisions/itcs8nmizj10o3cfvd">N. 02910/2013</a> AFFARE

Numero 01490/2017 e data 26/06/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 giugno 2017




NUMERO AFFARE

02910/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal-OMISSIS-, relativi all’irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della censura.

LA SEZIONE

-OMISSIS-, con la quale il Ministero della giustizia dipartimento organizzazione giudiziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C;


PREMESSO E CONSIDERATO.

1.)-OMISSIS-. La vicenda fattuale dalla quale è scaturita l’irrogazione della sanzione disciplinare riguardava un procedimento di -OMISSIS-. Il procedimento disciplinare -OMISSIS-furono contestati i seguenti addebiti: a) violazione dell’art. 9, terzo comma, della legge n. 374/1991 (-OMISSIS-), -OMISSIS-;
b) violazioni di norme processuali e del citato art. 9, -OMISSIS-;
c) -OMISSIS-.

1.1.)-OMISSIS-, deliberò all’unanimità la proposta di archiviazione della segnalazione disciplinare.

1.2.) -OMISSIS-e irrogò al ricorrente la sanzione della censura. Tale delibera fu recepita nel decreto ministeriale gravato.

2.) L’impugnativa è affidata ai seguenti mezzi di gravame:

I.) violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
violazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione: -OMISSIS-che avrebbe potuto rendere dichiarazioni idonee a chiarire quanto realmente accaduto;
-OMISSIS-;

II.) violazione di legge con riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del d.p.r. n. 198/2000;
eccesso di potere per il rinvio, -OMISSIS-, della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 17 del d.p.r. n. 198/2000:-OMISSIS-;

III.) violazione degli artt. 13 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria:-OMISSIS-;
difetterebbe pertanto ogni istruttoria e, tanto meno, sarebbero stati disposti i mezzi istruttori indicati dal ricorrente;

IV.)-OMISSIS-;

V.) violazione degli artt. 13 della legge n. 241/1990: -OMISSIS-;

VI.) violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta: -OMISSIS-;

VII.) -OMISSIS-(-OMISSIS-);

VIII.) violazione degli artt. 13 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: -OMISSIS-;

IX.)-OMISSIS-sarebbe viziato, in via derivata, dalle molte violazioni consumate nel corso del procedimento.

3.) Il Ministero propende per l’infondatezza del ricorso.

4.) -OMISSIS-.

5.) Alla scadenza del termine per le controdeduzioni l’Amministrazione trasmetterà alla Sezione le memorie di controdeduzioni eventualmente presentate dal ricorrente.

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