Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202401173

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-05, n. 202401173
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401173
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 01173/2024REG.PROV.COLL.

N. 02086/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2023, proposto dalla Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la società Fornaci Marzo 88 S.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S T e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L V in Roma, via del Gesù 62;

nei confronti

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
l’Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito territoriale ottimale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la società Ecoambiente Salerno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Regione Campania, l’U.T.A.–Unità tecnica amministrativa ex art.15 O.P.C.M n.3920/2011, gli Uffici territoriali del Governo di Napoli e di Salerno e l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Salerno, non costituiti in giudizio;

per opposizione di terzo

alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 19 gennaio 2023 n.658, che ha pronunciato sul ricorso n.1239/2021 R.G. proposto per l’ottemperanza alla sentenza della stessa sez. IV 10 giugno 2020 n.3704 che -in accoglimento del ricorso in appello n.1267/2019 e in riforma della sentenza impugnata T.a.r. Lazio Roma sez. I 29 ottobre 2019 n.10436 - ha accolto il ricorso di I grado e annullato il provvedimento 10 dicembre 2010 n.489 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto l’acquisizione coattiva di un’area di proprietà della Fornaci Marzo 1988 S.p.a. ai sensi dell’allora vigente art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327.

In particolare, la sentenza opposta è impugnata nella parte in cui asseritamente sancisce l’obbligo della Provincia di Salerno di provvedere alla restituzione dell’area di proprietà della Fornaci Marzo 1988 S.p.a. ovvero all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. La società Fornaci Marzo, intimata opposta, è proprietaria di un terreno situato in Provincia di Salerno, Comune di Montecorvino Pugliano, località Parapoti, distinto al catasto di quel Comune al foglio 11 particelle 24-26, 36-39, 43-45, 62 e 85-87 (doc. 4b ricorrente in proc. n.1267/2019 R.G, di questo Consiglio, provvedimenti annullati di cui si dirà).

2. In termini che non risultano nei dettagli agli atti del fascicolo, ma comunque sono certi quanto al risultato rilevante, questi terreni sono stati a suo tempo espropriati per provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare una discarica.

3. La società ha impugnato gli atti del procedimento di esproprio in questione e ne ha ottenuto l’annullamento, con sentenza di questo Consiglio sez. IV n.197 del 1988. La sentenza in questione non è agli atti del fascicolo, né è reperibile in archivio, ma il dato è incontestato, risultando dalle sentenze sez. IV 26 marzo 2010 n.1762 e 10 giugno 2020 n.3704 di cui oltre si dirà.

4. Nel frattempo questi terreni erano stati irreversibilmente trasformati ad uso pubblico (fatto incontestato).

5. La società ha quindi agito in giudizio per ottenerne la restituzione e per sentir condannare l’amministrazione responsabile al risarcimento del danno.

6. Il relativo giudizio, di cui non sono stati parte né la Provincia di Salerno né l’Ente di ambito, attuali ricorrenti in opposizione di terzo, è stato definito con la sentenza della Sezione 1762/2010 di cui sopra, pronunciata nel procedimento 3513/2009 R.G. di questo Consiglio.

7. La sentenza 1762/2010 in questione, passata in giudicato, in particolare ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare entro un termine un atto di acquisizione dell’immobile ai sensi dell’allora vigente art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e a formulare nello stesso termine una proposta risarcitoria, e ha dato atto che in mancanza la società avrebbe potuto agire per la restituzione del terreno stesso, previa rimessione in pristino.

8. In dichiarata ottemperanza a questa sentenza 1762/2010, la Presidenza del Consiglio, per mezzo di un proprio organo straordinario, ovvero l’Unità operativa presso il Dipartimento della Protezione civile, ha emesso due provvedimenti.

8.1 Con il primo, decreto 10 dicembre 2010 n.489, ha appunto pronunciato l’acquisizione in proprietà del terreno ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 327/2001.

8.2 Con il secondo, decreto 1° dicembre 2010 n.905, ha liquidato l’indennizzo asseritamente dovuto, disponendone il pagamento (doc. doc. 4b ricorrente in proc. n.1267/2019 R.G, cit.).

9. La società, non ritenendosi soddisfatta, ha impugnato questi due provvedimenti.

10. Il relativo giudizio, di cui anche in questo caso non sono stati parte gli attuali ricorrenti in opposizione di terzo, è stato definito con la sentenza della Sezione 3704/2020 di cui sopra, pronunciata nel procedimento 1267/2019 R.G. di questo Consiglio in parziale riforma della sentenza di I grado, nei termini che seguono.

9.1 La sentenza 3704/2020 in questione, passata in giudicato, ha in particolare annullato i suddetti provvedimenti, in quanto adottati dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art 43 d.P.R. 327/2001 – come da sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n.293- e quindi in assenza di base legale.

9.2 La sentenza 3704/2020, di conseguenza, ha dato atto che l’amministrazione intimata, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’annullamento avrebbe potuto scegliere fra la restituzione del terreno e la sua acquisizione, acquisizione che però, ove disposta, sarebbe dovuta avvenire in base alle norme in quel momento vigenti, ovvero in base all’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, come noto introdotto proprio per ovviare alla situazione creatasi dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43.

10 La società ha quindi agito per l’ottemperanza di questa sentenza proponendo il giudizio n.1239/2021 R.G. di questo Consiglio, competente ai sensi dell’art. 113 comma 1 c.p.a.;

11 Nemmeno di questo giudizio n.1239/2021 sono stati parte gli attuali ricorrenti in opposizione di terzo.

12 Nel giudizio n.1239/2021, la Sezione ha pronunciato la sentenza 19 gennaio 2023 n.658 oggi opposta, la quale ha deciso così come segue.

12.1 Sulla base dell’interpretazione che ha ritenuto di dare della normativa nel frattempo sopravvenuta, ha ritenuto che la competenza ad eseguire la sentenza 3704/2020, ovvero in concreto a decidere se restituire il bene o pronunciare l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis , fosse non più della Presidenza del Consiglio, ma della Provincia di Salerno.

12.2 Ha invece tenuto ferma la competenza della Presidenza del Consiglio, e per essa del suo organo straordinario Unità tecnica amministrativa, per “ gli obblighi risarcitori conseguenti alla originaria occupazione, ovvero l’obbligo di risarcimento del danno da occupazione illegittima nei limiti temporali entro cui tale condizione è ad essa imputabile (ossia fino al momento in cui la competenza in materia di rifiuti è passata in capo alla Provincia), qualora la Provincia di Salerno scelga di restituire il bene, previa riduzione in pristino ” (motivazione, §11.6).

12.3 Ha infine condannato la società a restituire alla Presidenza del Consiglio le somme che essa le aveva in precedenza pagato a titolo di indennizzo per l’acquisizione ai sensi dell’art. 43, poi annullata.

13 La società ha quindi agito con diffida stragiudiziale 25 gennaio 2023 nei confronti della Provincia, sollecitandola a provvedere di conseguenza (ricorso in opposizione della Provincia, p. 1 prime righe del fatto, circostanza incontestata).

14 A fronte di ciò, la Provincia ha impugnato la sentenza 658/2023 di cui sopra con ricorso per opposizione di terzo, nel quale deduce un unico motivo di violazione dell’art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e della l.r. Campania 26 maggio 2016 n.14, e sostiene in sintesi estrema che la competenza ad eseguire la sentenza 3704/2020 sarebbe non propria, ma dell’Ente d’ambito provinciale, istituito sulla base delle norme citate. Si è poi sostenuto che, anche a voler ritenere la propria competenza, il risarcimento del danno da occupazione sarebbe prescritto.

15 La Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell’interno hanno resistito, con atto 21 marzo 2023, e chiesto che il ricorso sia respinto.

16 Ha resistito anche l’Ente d’ambito, con atto 22 marzo 2023 e ricorso incidentale depositato il successivo 24 marzo. In particolare, con questo ricorso, dichiaratamente proposto a valere come ulteriore opposizione di terzo contro la stessa sentenza 658/2023, l’Ente d’ambito ha proposto sei motivi, così come segue.

16.1 Con il primo di essi, ha sostenuto la nullità della sentenza 658/2023 nella parte in cui essa conterrebbe una statuizione sulla responsabilità di un soggetto, appunto la Provincia, che del processo non è stato parte.

16.2 Con il secondo motivo, ha comunque sostenuto che la competenza ad eseguire sarebbe della Provincia, in quanto utilizzatrice del bene.

16.3 Con il terzo ed il quinto motivo, ha sostenuto, secondo logica in via subordinata, la competenza della Presidenza del Consiglio.

16.4 Con il quarto motivo, sostiene comunque la propria estraneità a qualunque obbligo in materia, in quanto ente costituito ben dopo i fatti.

16.5 Con il sesto motivo, ha quindi ritenuto erronea la condanna della società a restituire le somme a suo tempo ricevute dalla Presidenza.

17 Con memoria non notificata e depositata il 20 aprile 2023, ha resistito anche la società Fornaci Marzo, la quale, ha reso noto che la sentenza opposta è stata da lei impugnata con ricorso per revocazione n.1161/2023 R.G. di questo Consiglio, chiamato alla pubblica udienza del 30 novembre 2023, e con ricorso straordinario n.5619/2023 R.G. SS.UU. della Corte di cassazione, tuttora pendente. Inoltre, la società richiamando recente giurisprudenza di questo Consiglio, ha sostenuto la competenza ad eseguire della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell’Unità tecnica amministrativa, ed ha concluso testualmente nel senso che questo Giudice voglia “ disporre …riconoscendo l’obbligo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - U.T.A. di promuovere il procedimento volto alla sanatoria dell’occupazione illecita dei beni di proprietà della scrivente società, ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, e di liquidare in favore della medesima i dovuti indennizzi ”.

18 Con memoria 24 aprile 2024, si è costituita anche la Ecoambiente, società in house incaricata di gestire il servizio rifiuti nell’ambito interessato, ed ha chiesto che il ricorso della Provincia sia respinto e sia invece accolto quello dell’Ente d’ambito.

19 Con memoria 8 maggio 2023, la Presidenza del Consiglio e il Ministero costituito hanno reso esplicite le proprie difese, e chiesto che le opposizioni siano respinte, sostenendo la competenza esclusiva della Provincia.

20 Con memorie 9 maggio e repliche 13 maggio 2023 per l’Ente d’ambito e la Ecoambiente e con memoria 22 maggio 2023 per la Provincia, le parti hanno ribadito le rispettive tesi.

21 All’esito della camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023, la Sezione ha emesso l’ordinanza 17 luglio 2023 n.6960, con la quale ha qualificato la memoria 20 marzo 2023 della Fornaci Marzo di cui sopra come domanda di ottemperanza dell’originaria sentenza 3704/2020;
ciò posto, dato atto che la domanda in questione è ammissibile, perché proposta entro i termini, ma irrituale, perché proposta con atto non notificato, ne ha disposto la notifica a tutte le parti del processo a titolo di integrazione del contraddittorio.

22 La Fornaci Marzo, con deposito 2 novembre 2023, ha prodotto la prova della notifica della memoria stessa e dell’ordinanza, eseguita in via telematica il giorno 18 luglio 2023.

23 Con memoria 13 novembre 2023 per la Provincia e memorie 14 novembre 2023 per la Fornaci Marzo e per l’Ente d’ambito, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

24 All’esito della camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, fissata con l’ordinanza di cui sopra, la Sezione ha pronunciato l’ordinanza 7 dicembre 2023 n.10598, con la quale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 2 c.p.a., la questione della possibile inammissibilità dell’opposizione di terzo in quanto proposta non da un controinteressato pretermesso, ma da un’amministrazione che avrebbe dovuto essere intimata, nei termini ora riassunti.

24.1 L’opposizione di terzo ordinaria ad una sentenza del Giudice amministrativo è attualmente prevista dall’art. 108 comma 1 c.p.a. secondo il quale “ Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”.

24.2 Come è noto, la norma è il risultato di un intervento della Corte costituzionale e dell’elaborazione giurisprudenziale che ne è seguita, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. La Corte infatti, con sentenza 17 maggio 1995 n. 177, che ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale degli allora vigenti artt. 36 e 28 l. T.a.r., nella parte in cui non consentivano di esperirla, e ciò a tutela della posizione dei controinteressati in senso proprio che fossero stati in linea di fatto pretermessi nel giudizio originario, ovvero che fossero sopravvenuti al giudicato. In particolare, la Corte ha rilevato come l’esigenza del rimedio sia “ desunta dalla constatazione della possibilità che – nonostante la regola generale, dettata dall’art. 2909 del codice civile, dell’inefficacia della sentenza nei confronti di soggetti diversi dalle parti del processo a conclusione del quale essa sia stata pronunciata – si presentino casi in cui, per effetto della cosa giudicata, venga a determinarsi una obbiettiva incompatibilità fra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella di cui sia titolare un soggetto terzo rispetto ai destinatari della stessa ”. In questa prospettiva, il mezzo di impugnazione in esame trae « ispirazione da tale evenienza e consente a coloro che non sono stati coinvolti nel processo di far valere le loro ragioni, infrangendo lo schermo del giudicato per rimuovere il pregiudizio che da esso possa loro derivare ». Ciò deve poter valere « sia nel caso che la situazione vantata dall’opponente ed incompatibile con quella affermata dal giudicato venga considerata dal diritto sostanziale prevalente rispetto a quest’ultima, sia nel caso che la sentenza cui ci si oppone risulti (…) pronunciata senza il rispetto di regole processuali ».

Nel caso concreto oggetto del giudizio a quo , un soggetto, escluso da un concorso pubblico, aveva impugnato avanti il giudice amministrativo il provvedimento di esclusione;
nelle more, come è di regola in difetto di sospensione, la procedura concorsuale era proseguita, individuando un vincitore. Accolta l’impugnazione dell’originario ricorrente, si era dovuta modificare la graduatoria di conseguenza, con il risultato di far perdere il posto al vincitore: questi, pur terzo rispetto al processo, e quindi secondo i principi estraneo al giudicato ivi formatosi, ne era stato in concreto pregiudicato senza essersi potuto difendere.

24.3 A seguito dell’intervento della Corte, la giurisprudenza di questo Consiglio aveva poi precisato i contorni dell’istituto, e per quanto interessa affermato che il rimedio fosse proponibile contro tutte le sentenze amministrative, anche non passate in giudicato purché esecutive e per qualsiasi motivo, purché inerente alla tutela del terzo, così C.G.A. Sicilia, 13 giugno 1996 n° 186 e che in particolare fosse esperibile anche avverso sentenze pronunciate nel giudizio di ottemperanza, così C.d.S. sez. IV, 12 luglio 1996 n.855.

24.4 Il rimedio è oggi previsto dal codice del processo amministrativo che, al primo comma dell’art. 108, prevede che “ un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi ”.

24.5 Il giudizio di opposizione è normalmente proposto dai soggetti titolari di una posizione giuridica autonoma e incompatibile nonché dai controinteressati pretermessi.

Nel presente giudizio si pone la questione dell’ammissibilità di una opposizione di terzo proposta da un’amministrazione.

25 Nei termini assegnati con l’ordinanza suddetta, hanno dedotto in merito con memorie depositate il 5 gennaio 2024 sia la Provincia, sia la Presidenza del Consiglio, sia la Fornaci Marzo, nonché con memoria 8 gennaio 2024 l’Ente di ambito, nei termini che seguono.

25.1 La Fornaci Marzo (memoria 5 gennaio 2024 p.4) non ha inteso, dichiaratamente, prendere posizione in proposito e si è rimessa alla decisione del Collegio;
ha comunque sottolineato che a suo avviso, quale che sia la soluzione ritenuta corretta, questo Giudice potrebbe comunque decidere, in senso a lei favorevole, la domanda di ottemperanza alla sentenza 3704/2020 di cui si è detto.

25.2 La Provincia ha sostenuto l’ammissibilità dell’opposizione da essa proposta, affermando in particolare che “ un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 108 del c.p.a., non può consentire di escludere la proponibilità del rimedio avverso una sentenza di ottemperanza da parte dell’amministrazione di cui è affermata la competenza all’esecuzione senza che abbia potuto partecipare al giudizio perché in esso non evocata ” (memoria 5 gennaio 2024 p. 7 dal quattordicesimo rigo), a pena di una lesione non rimediabile del diritto di difesa.

25.3 Allo stesso modo, con memoria 8 gennaio 2024, l’Ente di ambito ha sostenuto la competenza a provvedere della Presidenza del Consiglio e l’ammissibilità dell’opposizione e sollecitato il Collegio a decidere in questo senso.

25.4 Le amministrazioni statali hanno invece sostenuto la tesi tradizionale sopra riassunta, della inammissibilità dell’opposizione, e negato che la Provincia ovvero l’ente d’ambito si possano ritenere pregiudicati dalla sentenza in questione, dato che essi potrebbero “ semplicemente limitarsi a declinare la propria competenza a pronunciarsi sull’istanza di restituzione o di acquisizione della Fornaci Marzo 88 con provvedimento naturalmente soggetto agli ordinari rimedi giurisdizionali ” (memoria 5 gennaio 2024 p. 5 dalla terza riga). Hanno poi ampiamente argomentato sulla competenza della Provincia a provvedere sull’istanza di acquisizione e criticato l’orientamento contrario assunto da questo Consiglio in proposito.

26 Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2024, fissata sempre con l’ordinanza suddetta, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.

27 All’esito, la Sezione ritiene anzitutto che l’opposizione di terzo presentata dalla Provincia di Salerno sia ammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

28 Il Collegio ritiene che l’opposizione di terzo proposto da un’amministrazione “pretermessa” nei confronti di una sentenza di ottemperanza sia ammissibile.

29 Come è noto, la natura giuridica del giudizio di ottemperanza è mista, trattandosi di un giudizio di esecuzione, ma anche di “cognizione”, dal momento che esso è volto ad accertare le modalità concrete di esecuzione del giudicato, e in particolare i contorni dell’effetto conformativo del giudicato di annullamento. Per questa parte, quindi, la sentenza di ottemperanza è una sentenza di accertamento, per la quale si devono ritenere valide, in ragione del richiamo di cui all’art. 39 c.p.a., le conclusioni cui è giunta la dottrina processualcivilistica in tema di opposizione di terzo alle sentenze di tale specie.

30 Come è noto, infatti, l’istituto dell’opposizione di terzo pone a prima vista una sorta di “paradosso”, perché configura un terzo leso da un giudicato, che però per definizione ha effetto solo fra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, e quindi nei confronti dei terzi non dovrebbe avere effetto alcuno, né favorevole né sfavorevole.

31 La dottrina risolve questo “apparente paradosso” osservando che il giudicato il quale contenga un’affermazione, genericamente intesa, sulla spettanza o non spettanza di una data situazione giuridica al terzo, ancorché non abbia effetti giuridici in senso proprio, costituisce comunque un fatto rilevante, idoneo a creare nella sfera del terzo stesso quell’obiettiva incertezza sulla situazione considerata che è sufficiente a fondare, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse a proporre un’azione di accertamento. In quest’ottica, quindi, l’opposizione di terzo ha come oggetto l’accertamento della non spettanza al terzo della situazione giuridica sfavorevole che il giudicato opposto pretende di addossargli.

32 È evidente che queste considerazioni sono esattamente riferibili al caso in esame, in cui il giudicato impugnato addossa alla Provincia la competenza a provvedere, e quindi il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.

33 Occorre aggiungere, per completezza, che la tesi opposta, dell’inammissibilità dell’opposizione, sostenuta dalla difesa delle amministrazioni statali, condurrebbe oltretutto a risultati sostanzialmente iniqui. Secondo questa tesi, come affermato anche in udienza dal difensore delle amministrazioni statali stesse, il privato interessato ad ottenere la tutela di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 321/2001 dovrebbe come si è detto rivolgersi all’ente indicato come competente dalla sentenza opposta, ovvero alla Provincia, la quale sarebbe libera di emettere un provvedimento negativo, di incompetenza per materia, provvedimento che il privato dovrebbe impugnare, iniziando un nuovo giudizio di cognizione in I grado, con risultato all’evidenza contrario al principio di ragionevole durata dei processi di cui all’art. 2 comma 2 c.p.a.

34 Le stesse considerazioni appena esposte portano però a respingere l’opposizione presentata dall’Ente d’ambito, che non è pregiudicato dalla sentenza opposta nel senso che si è illustrato, dato che essa non lo indica in alcun modo come competente.

35 L’opposizione di terzo presentata dalla Provincia di Salerno è poi fondata nel merito, e ne consegue l’annullamento della sentenza 658/2023.

35.1 Il Collegio non vede infatti motivo di discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione in particolare nella sentenza 14 marzo 2023 n.2645, che assegna la competenza a provvedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Unità tecnica amministrativa, per le ragioni che sinteticamente si riepilogano.

35.2 Come affermato nella sentenza citata, l’Unità tecnica amministrativa è un organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, creato inizialmente con un atto amministrativo, ovvero dall’O.P.C.M. 28 gennaio 2011 n.3920, per definire i rapporti giuridici ancora in essere in base alle norme eccezionali emanate per fronteggiare la nota “emergenza rifiuti Campania”.

35.3 Per quanto qui interessa, con due provvedimenti successivi, ovvero con il D.P.C.M. 28 dicembre 2012, quanto all’art. 2 comma 2 lettera b) e con il D.P.C.M. 28 giugno 2013 quanto all’art. 4, alle competenze già attribuite a questa Unità è stata aggiunta quella di essere preposta “ alla definizione delle procedure di esproprio delle aree di sedime occupate per la realizzazione di opere infrastrutturali, connesse al ciclo di gestione dei rifiuti realizzate nel periodo emergenziale e straordinario, provvedendo alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali competenti ”.

35.4 Questa competenza è stata poi ribadita con successivi provvedimenti, stavolta di rango legislativo, puntualmente richiamati nella sentenza 2645/2023, di proroga della durata di questa Unità tecnica, con l’effetto ultimo di costituire in capo all’Unità stessa una competenza esclusiva, in base a norme di legge speciale, che derogano a quelle generali del d.P.R. 327/2001, a definire gli espropri in senso ampio, comprensivi anche delle occupazioni abusive disposti nel corso della gestione dell’emergenza rifiuti Campania e, in particolare, una competenza anche ad adottare eventuali provvedimenti di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, come si desume dal riferimento alla “ definizione delle procedure di esproprio delle aree di sedime occupate ” di cui si è detto.

36 Ciò posto, una volta annullata la sentenza 658/2023, va esaminata la domanda di ottemperanza alla sentenza 3704/2020 presentata dalla Fornaci Marzo, domanda che è stata rivolta appunto nei confronti dell’Unità tecnica amministrativa, ed è quindi fondata e va accolta per quanto appena esposto.

37 Di conseguenza, va ordinata l’ottemperanza nel senso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità tecnica amministrativa sia tenuta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza, alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente Fornaci Marzo, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli oggetto di occupazione illegittima, con salvezza, per la stessa amministrazione, degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.

38 La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità tecnica amministrativa è poi tenuta a corrispondere il risarcimento del danno per occupazione illegittima, fermo che andranno conteggiate a suo favore, e quindi in diminuzione delle somme ancora da corrispondere, le somme già pagate alla parte in base al decreto 1 dicembre 2010 n.905 sopra ricordato.

39 La particolarità e novità delle questioni decise, sulle quali non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

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