Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2018-05-10, n. 201801252

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2018-05-10, n. 201801252
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801252
Data del deposito : 10 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00315/2018 AFFARE

Numero 01252/2018 e data 10/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018




NUMERO AFFARE

00315/2018

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -O--O-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/C/284180 del 15 febbraio 2012 del Ministero dell’interno con il quale è stata respinta l’istanza, presentata il 26 settembre 2008, di concessione della cittadinanza italiana.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - del 25 gennaio 2018, prot. n. K10/C/284180, trasmessa con nota del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – del 12 febbraio 2018, n. 0001036, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso;

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso.

1. La signora-O-, in data 26 settembre 2008, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

2. Il Ministero dell’interno ha respinto tale istanza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della citata legge, in base al quale preclude l’acquisto della cittadinanza “… la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione…”.

Con le diverse generalità di -O--O-è emerso a carico dell’interessata un decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro in data 19 agosto 2002, divenuto esecutivo il 1° ottobre 2002, per il reato di cui agli articoli 110 e 624, con le circostanze di cui agli articoli 62- bis , 625, n.2, e 69, comma 2, c.p..

3. La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato eccependo di non aver riportato altre condanne e di avere presentato in data 17 aprile 2012 istanza di riabilitazione;
eccepisce, altresì, di non essere mai stata identificata con alias e che l’identificazione diversa è frutto della distrazione degli addetti.

4. Il Ministero dell’interno, rilevato che non risulta effettuato il pagamento del contributo unificato, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi in materia di diritti soggettivi.

Considerato.

5. Quanto al mancato versamento del contributo unificato, la Sezione osserva che ,“…” il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame”, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) ” (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).

6. Deve, poi, essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero riferente.

7. Questa Sezione, in linea con le proprie precedenti pronunce in materia, ritiene che, nonostante relativamente all’acquisto della cittadinanza per matrimonio (come nel caso di specie) l’unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione (e dunque alla giurisdizione amministrativa), sia quella di cui all'art. 6 comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia la sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", purtuttavia la circostanza che l’Amministrazione statale si trova a dover valutare, a monte di ogni altra valutazione in proposito, l’assenza di quei "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" riconduce tutta la materia nell’alveo della giurisdizione amministrativa;
e dunque, conseguentemente, nel caso di specie, in cui è impugnato un provvedimento amministrativo definitivo, nell’alveo del ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 (v. pareri nn.189/2017 e 856/2018 e analoghi precedenti ivi citati).

8. Tanto premesso, la Sezione ritiene necessario che il Ministero trasmetta una integrazione della relazione inviata nella quale esprima le proprie valutazioni sul merito del ricorso.

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