Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-28, n. 202307998

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-28, n. 202307998
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307998
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 07998/2023REG.PROV.COLL.

N. 06623/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6623 del 2019, proposto da
B D C, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Pereno in Roma, viale dell'Astronomia n. 5

contro

Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9436/2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 15 luglio 2019 l’appellante impugna la sentenza del TAR Lazio n. 9436/2016, depositata in data 30 agosto 2016, con la quale era stato respinto il ricorso n. R.G.2316/2016 proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1817 del 24 novembre 2015 di acquisizione gratuita al Patrimonio del Comune di Rocca Priora, ex art. 31 DPR 380/2001, di opere abusivamente realizzate.

Il comune di Rocca Priora non si è costituito.

All’udienza di smaltimento del 5 luglio 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente l’appellante chiede di essere rimessa in termini per l’appello evidenziando di non avere avuto tempestiva conoscenza della sentenza di primo grado per mancata comunicazione della stessa.

L’appello è irricevibile

L’'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (cfr. con riguardo anche alla precedente disciplina di cui all'art. 184 bis c.p.c., Cass. n. 3277/2012);

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, e tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo) si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui alla norma citata decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (cfr. Cass. nn. 5946/2017, 26402/2014, 8151/2015, 17704/2010).

Va, inoltre osservato che, qualora la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un Avvocato, rientra nei compiti professionali di questi il dovere di attivarsi e verificare, qualora non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, se a causa di un mancato adempimento di cancelleria siano state svolte attività processuali a sua insaputa.

Nella specie, peraltro, risulta che l’avviso di deposito della sentenza è stato ritualmente consegnato al difensore della parte in data 31 agosto 2016, sicché nessun presupposto sussiste per la rimessione in termini.

In considerazione della mancata costituzione di parte appellata, nulla sulle spese.

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