Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306480
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 06480/2023REG.PROV.COLL.
N. 07383/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente il trasferimento per incompatibilità ambientale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della difesa chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità dal Reparto di appartenenza (Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri) alla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, quale “addetto”, con movimento di immediata esecuzione.
1.1 Espone in fatto l’amministrazione appellata che il trasferimento veniva disposto al fine di elidere un’oggettiva situazione di incompatibilità ambientale e funzionale generatasi a seguito del comportamento tenuto dal militare, odierna appellata.
1.2 Più precisamente, in data 19 novembre 2021, i militari del C.U.F.A, colleghi della signora-OMISSIS- davano esecuzione a un decreto di perquisizione, emesso nei suoi confronti dalla Procura Militare presso il Tribunale Militare -OMISSIS- nell’ambito del p.p.m. n. 361/A/2109R.G.N.R per il reato di “ concorso in raccolta di sottoscrizioni per rimostranze aggravata ” (artt. 110 c.p., 47 e 184 c.p.m.p.).
1.3 Il procedimento penale sopra indicato, nell’ambito del quale erano indagati sia l’attuale appellata che il Comandante di questa (Col.-OMISSIS- noto anche come “Capitano Ultimo”), scaturiva dal contenuto di alcuni post pubblicati sull’ account Facebook intestato al-OMISSIS- con i quali lo stesso invitava a sottoscrivere una petizione e partecipare a manifestazioni in proprio favore, inviando le relative adesioni all’indirizzo e-mail della ricorrente, per protestare contro il provvedimento di revoca della scorta adottato nei suoi confronti.
2. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente l’incompatibilità ambientale e funzionale e rilevando, da un lato, che la ricorrente non aveva posto in essere alcun comportamento denigratorio e/o diffamatorio nei confronti del Comandante Generale o della propria Amministrazione di appartenenza, né tantomeno poteva esserle ascritta una lesione del rapporto di fiducia con la scala