Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-10, n. 202007865

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-10, n. 202007865
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007865
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2020

N. 07865/2020REG.PROV.COLL.

N. 04761/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4761 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Barilati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, come richiamato dall’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Viste le istanze delle parti di passaggio in decisione, ai sensi e per gli effetti delle prefate disposizioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria, l’odierno appellante, ex maresciallo capo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio per invalidità fin dal maggio 2008, impugnava la determina del Comando Interregionale dell’Italia nord-occidentale del 1° luglio 2014 avente ad oggetto l’irrogazione della perdita del grado per rimozione e la conseguente messa a disposizione come semplice soldato a decorrere dal 5 maggio 2008, con conseguente modifica della causa di cessazione dal servizio.

2. Il ricorso veniva articolato in nove distinti motivi di doglianza sull’operato dell’amministrazione, contestando sotto ogni aspetto il procedimento disciplinare che aveva portato alla determinazione impugnata.

3. Il TAR riteneva infondati tutti i motivi di gravame.

In particolare:

- il procedimento penale, in esito al quale l’amministrazione aveva attivato il procedimento disciplinare si era concluso, con la sentenza della Corte di appello di Genova n.1649/2013, passata in giudicato in data 1° ottobre 2013; ne conseguiva che correttamente l’amministrazione aveva utilizzato il d.lgs. n. 66 del 2010, a quell’epoca vigente, per il procedimento disciplinare a carico del -OMISSIS-; in particolare, l’articolo 1393 del Codice dell’ordinamento militare, vigente ragione temporis , stabilisce che qualora il fatto addebitato al militare abbia generato un’azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. Con l’entrata in vigore del codice, era stata dunque abrogata la precedente disciplina sanzionatoria prevista dalla l.n.599 del 1954;

- era altresì infondato il tentativo di eludere il procedimento disciplinare ritenendo che il collocamento in congedo assoluto dal maggio 2008 per infermità precludesse all’amministrazione di sanzionare le eventuali condotte disciplinari pregresse, ma non ancora accertate. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la ratio delle norme che consentono la sottoposizione a procedimento disciplinare di stato i militari in congedo è quella di evitare, con dimissioni dal servizio per altre cause, di eludere le conseguenze derivanti dall’accertamento di reati o di gravi violazioni disciplinari. La conseguenza è che, con il cessare del servizio attivo, non viene meno per il militare graduato la possibilità di essere sottoposto a sanzioni disciplinari di stato. Nella specie risultava agli atti che i fatti, oggetto di procedimento penale a carico del ricorrente, risalivano alla fine di novembre 2006 e che il -OMISSIS- era stato sospeso dal servizio con decorrenza dal 16 aprile 2008, prima quindi di essere posto in congedo per motivi di salute alla fine di maggio dello stesso anno;

- pure infondata era la censura che lamentava l’incompetenza del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza ad adottare il provvedimento impugnato. L’avvocatura erariale aveva infatti depositato la determinazione n.98635/2008 del 26 marzo 2008 secondo la quale i Comandanti interregionali erano stati delegati ad esercitare le funzioni decisionali e di sottoscrizione connesse all’adozione degli atti e provvedimenti finali dei procedimenti disciplinari di stato del personale dipendente.

- quanto alla correttezza del procedimento disciplinare, l’accertamento dei fatti oggetti del reato di cui era stato imputato il ricorrente era stato particolarmente complesso con l’ulteriore conferma della legittimità della scelta dell’amministrazione di aspettare la conclusione della vicenda penale prima di attivare il doveroso procedimento disciplinare;

- l’amministrazione, inoltre, aveva dato dimostrazione del tempestivo avvio del procedimento disciplinare, considerando che la copia conforme della sentenza della Corte d’appello che aveva concluso il giudizio era stata rilasciata dalla cancelleria in data 8 novembre 2013;

- quanto alle contestazioni relative all’impossibilità di avvalersi di un difensore di fiducia, secondo la disciplina di cui all’art. 1370, risultava che il ricorrente stesso avesse scelto di non avvalersi di tale facoltà e che comunque l’amministrazione aveva fin dal primo atto nominato un difensore d’ufficio; relativamente, poi, alla supposta violazione del diritto di difesa per l’impossibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro, la questione risultava essere già stata oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 182 del 2008) che aveva confermato la legittimità della scelta di prevedere una diversa modalità di difesa del militare nei procedimenti disciplinari;

- infine l’ampia motivazione dell’atto impugnato eliminava i dubbi prospettati in ricorso circa la mancanza di proporzionalità tra fatti addebitati e conseguenze disciplinari inflitte.

- non vi erano state, infine, lacune istruttorie in relazione alla supposta mancata valutazione delle istanze delle memorie di parte prodotte. Infatti, nel provvedimento impugnato si dava ragione delle memorie presentate davanti alla Commissione di disciplina, che erano dunque state valutate, anche se non avevano portato ad una diversa valutazione dei fatti apprezzati dall’organo procedente e come risultanti dalla vicenda penale. Quanto alle richieste istruttorie, volte ad introdurre nel giudizio accertamenti già compiuti in sede penale, il TAR sottolineava che se le risultanze probatorie fossero state insufficienti a coagulare un giudizio complessivo sul disvalore della condotta tenuta dal militare, la stessa Commissione, prima di arrivare ad una sanzione di indubbia gravità, quale era quella irrogata al ricorrente, avrebbe richiesto un supplemento d’istruttoria.

4. La sentenza è stata impugnata dal signor -OMISSIS-, rimasto integralmente soccombente.

Egli ha dedotto:

I. Erroneità e/o illegittimità della sentenza del T.A.R. Liguria n. -OMISSIS- per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 63, da 64 a 76 della l. 31 luglio 1954, n. 599, come richiamati dall'art. 1 e ss. della L. 17 aprile 1957, n. 260 nonché degli artt. 867, 1357 e ss. nonché degli artt. 1370 e ss.del d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11delle preleggi. Violazione dei principi generali che regolano i procedimenti disciplinari, con particolare riguardo al principio dell'applicazione della disciplina più favorevole al dipendente e della tempestività della contestazione. Violazione dei principi generali sul diritto ad essere giudicati dal giudice naturale. Difetto di istruttoria e dei presupposti. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio del tempus regit actum .

Secondo l’appellante, poiché i fatti addebitatigli risalivano al 2005, l’amministrazione avrebbe dovuto utilizzare quale normativa a fondamento del succitato procedimento disciplinare quella prevista dalla l. n. 599 del 1954 e non quella stabilita dal codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010;

II. Erroneità e/o illegittimità della sentenza del T.A.R. Liguria n. -OMISSIS- per la violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 20, 63, da 64 a 76 della l. 31 luglio 1954, n. 599, come richiamati dall'art. 1 e ss. della L. 17 aprile 1957, n. 260. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 1357, 1370, 1374, da 1375 a 1393 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.

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