Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-20, n. 202306054
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 06054/2023REG.PROV.COLL.
N. 04310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2020, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A M e S R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022, il consigliere Francesco Frigida e udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero della difesa;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- proponeva ricorso (n. -OMISSIS-) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sua tardiva immissione in servizio a causa dell’iniziale illegittima esclusione dal concorso indetto dal Ministero della difesa per l’arruolamento di volontari in ferma breve triennale presso l’Aereonautica militare pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 14 maggio 2002. Tale illegittimità era stata accertata con sentenza del T.a.r. per il Lazio n.-OMISSIS-passata in giudicato il 4 dicembre 2004.
1.1. Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato accolto e, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., è stato ordinato all’amministrazione di proporre all’interessato a titolo di risarcimento del danno il pagamento di una somma quantificata secondo alcuni criteri indicati dal T.a.r.; il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 26 maggio 2020 e in data 3 giugno 2020 – il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
4. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 dicembre 2022.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
7. Con il primo motivo d’impugnazione il Ministero ha lamentato la decadenza del signor -OMISSIS- dalla facoltà di proporre azione di risarcimento danni siccome « il termine di centoventi giorni, per esperire l’azione di condanna ex art. 30, comma 5, c.p.a. è palesemente decorso, atteso che sono trascorsi circa nove anni tra la data del decreto di ammissione a pieno titolo alla ferma breve triennale (14 giugno 2004) e la data di notifica del ricorso di primo grado (25 gennaio 2013) ».
Siffatta censura è infondata, poiché il suddetto termine di decadenza dell’azione risarcitoria è inapplicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di fatti antecedenti all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, avvenuta il 16 settembre 2010, laddove l’illegittimità dell’esclusione è stata acclarata con la sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS-passata in giudicato il 4 dicembre 2004.
In virtù del principio tempus regit actum non può infatti applicarsi la