Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-16, n. 202309844
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 09844/2023REG.PROV.COLL.
N. 05840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5840 del 2022, proposto dalla
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
-OMISSIS- in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ferrajoli e Bruno Barel e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli, in Roma, via Borsi, n. 4
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall’Agenzia appellante, e preso atto del suo rinvio al merito;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti la memoria e i documenti della -OMISSIS-;
Visti l’ulteriore memoria e gli ulteriori documenti della -OMISSIS-;
Vista la sentenza del Tribunale -OMISSIS- recante declaratoria di fallimento della -OMISSIS-;
Vista la memoria difensiva dell’Agenzia appellante;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022, recante declaratoria di interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società appellata;
Visti l’atto di riassunzione del giudizio dell’Agenzia appellante e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS- in liquidazione;
Viste la documentazione e la memoria del -OMISSIS- in liquidazione;
Viste la documentazione e la memoria dell’Agenzia appellante;
Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per il Fallimento l’avv. Federica Scafarelli per delega dell’avv. Luigi Ferrajoli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“Agenzia”) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività;
- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- (“-OMISSIS-” o “Società”) per ottenere l’annullamento:
a) del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale III per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia prot. n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2021, recante rigetto del ricorso gerarchico promosso dalla Società avverso il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Venezia prot. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2020, che ha revocato l’autorizzazione rilasciata alla -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività di destinatario registrato di prodotti energetici;
b) del predetto provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Venezia prot. n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2020;
- che l’impugnato provvedimento di revoca è stato assunto a seguito di quanto emerso nel processo verbale di contestazione redatto da funzionari dell’Agenzia in ordine a contestazioni a fini IVA circa l’indebita detrazione IVA sull’accisa correlata alla registrazione di note di variazione di fatture di vendita di prodotti petroliferi, nonché del decreto di sequestro preventivo e dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. del Tribunale di Verona a carico del legale rappresentante della -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale ivi radicato;
- che in considerazione di tali elementi l’Agenzia ha ritenuto che la Società si fosse resa “ responsabile di irregolarità gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto, in merito alle quali sono stati contestati addirittura illeciti penali ” (così la motivazione del provvedimento di revoca);
- che dopo il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la revoca dell’autorizzazione, la Società adiva il T.A.R. Veneto e quest’ultimo accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti impugnati, richiamando una propria precedente decisione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 giugno 2021, n. 835) resa su una fattispecie analoga;
- che la sentenza appellata ha sottolineato come, per esplicita scelta del Legislatore, i presupposti che, ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise, c.d. TU ), giustificano il diniego di rilascio dell’autorizzazione a operare come destinatario registrato sono diversi da quelli (ben più restrittivi) che consentono di disporre la revoca di un’autorizzazione già rilasciata all’interessato. Infatti, l’art. 8, comma 1- bis , del TU contempla, da un lato, il diniego di rilascio dell’autorizzazione al soggetto che intenda operare come destinatario registrato, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 del successivo art. 23, dall’altro, la revoca dell’autorizzazione stessa, per la quale trovano applicazione le disposizioni del comma 9 del predetto art. 23. Orbene, l’art. 23 del TU (avente a oggetto i depositi fiscali di prodotti energetici) al comma 9 elenca (con una disposizione eccezionale) i casi in cui può essere disposta la revoca dell’autorizzazione, senza richiamare la più ampia previsione sul diniego di rilascio dell’autorizzazione stessa, contenuta al comma 6 del medesimo art. 23;
- che ad avviso del T.A.R. nel caso di specie è indubbia la mancanza dei presupposti individuati dal citato comma 9 dell’art. 23, di tal ché l’Agenzia, proprio in ragione della tassatività della previsione di cui al comma 9 – richiamato dal comma 1- bis dell’art. 8 del TU – non avrebbe potuto adottare i provvedimenti impugnati, non essendosi verificati i presupposti ivi specificatamente individuati. La specialità della disciplina contenuta nell’art. 23, comma 9, del TU non consente, perciò, di ritenere che la revoca dell’autorizzazione possa essere disposta in forza della commissione di gravi e ripetute violazioni in materia di accisa e di IVA idonee a supportare il diniego di rilascio della