Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-06, n. 201203343
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N. 03343/2012REG.PROV.COLL.
N. 01448/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2011, proposto da:
A F P, rappresentato e difeso dall'avv. C L, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Comune di Muro Leccese, Regione Puglia, Anas - Compartimento di Bari, non costituiti;
Metalupiae S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. E S D e A C, con domicilio eletto presso Studio Legale Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00117/2011, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS PER CARBURANTI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Metalupiae S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati Quinto, per delega dell'Avv. Luperto, e Saverio Sticchi Damiani, per delega dell'Avv. E S D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Paiano , proprietario di fondo confinante con quello della Metalupiae s.r.l., ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Muro Leccese in favore della medesima società per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas per autotrazione.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul rilievo dell’insussistenza di un obbligo di comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 nei confronti del proprietario di immobile confinante con quello interessato dal procedimento di rilascio del titolo edilizio, del rispetto da parte della Metalupiae delle distanze prescritte, della conformità del permesso di costruire a quanto disposto dalla deliberazione comunale n. 6 del 30.1.2009 in materia di localizzazione di impianti di distribuzione di carburante nonchè dal Codice della strada.
3. Propone appello l’interessato per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 97 cost. e 7 l. n. 241/1990 , per avere erroneamente il T.a.r. omesso di considerare che il proprio fondo era interessato dall’intervento autorizzato, in quanto incluso nell’ambito delle distanze di sicurezza che presidiano la costruzione di impianti di distribuzione gas;
- violazione della normativa di settore in materia di distanze di sicurezza;
- violazione degli artt. 10, 12, 20 D.P.R. 380/2001, per avere illegittimamente applicato l’amministrazione, in sede di rilascio del permesso di costruire, la disciplina sopravvenuta rispetto alla data di presentazione dell’istanza;
- violazione ed errata applicazione del PUTT, per avere erroneamente il T.a.r. ritenuto l’area di intervento ricadente in ambito “C”valore distinguibile anzicchè in ambito “B” valore rilevante e non avere inoltre considerato l’appartenenza della particella alla zona di rispetto boschiva;
- violazione dell’art. 26 D.P.R. 495/1992, del regolamento di attuazione del codice della strada, dell’art. 3 D.M. 1404/1968, dell’art. 14 p.4. NTA di piano, per mancato rispetto della distanza di 20 metri da strada locale comunale prescritta a tutela della sicurezza stradale ed ambientale;
- illegittimità della deliberazione n. 6/2009 per non conformità agli strumenti urbanistici di cui costituisce variante.
4. Si è costituita in resistenza la Metalupiae s.r.l., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. Sono state depositate diffuse memorie ed all’udienza del 25 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente escluso l’applicazione degli obblighi partecipativi nei suoi riguardi, obblighi che discenderebbero dall’inclusione del proprio fondo, confinante con quello interessato dall’intervento autorizzato, nell’ambito delle distanze di sicurezza prescritte per la costruzione di impianti di distribuzione di gas da autotrasporto, con conseguente imposizione di un vincolo espropriativo in termini di inedificabilità.
7. Il motivo è infondato.
Si condivide, invero, a riguardo il rilievo del primo giudice , secondo cui l’inedificabilità , per l’appellante, di una fascia di 5 metri di distanza dal confine discende direttamente dall’applicazione del punto 3 dell’art. 14 delle N.T.A. del piano di fabbricazione del Comune di Muro Leccese, secondo cui, salva l’ipotesi di costruzione in aderenza con altro edificio, il proprietario del fondo deve edificare rispettando la distanza dai confini di proprietà non inferiore a mt 5,00.
Dovendosi, pertanto, ricollegare a tale disposizione - e non alla realizzazione dell’impianto ed al rispetto delle relative distanze di 10 metri tra edifici - il sacrificio dello ius aedificandi lamentato dall’appellante, non può essere riconosciuto nei suoi riguardi alcun effetto diretto ricollegabile al provvedimento di rilascio del permesso di costruire ed alle relative distanze da osservare, da cui derivi l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. In quanto proprietario di immobile confinante con quello oggetto di permesso di costruire, egli non può essere qualificato come soggetto direttamente interessato al provvedimento, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione delle sue facoltà procedimentali - comunque salvaguardate dalla possibilità di intervento volontario nel procedimento di rilascio del titolo ai sensi dell’art. 9 della legge n.241/90 - poiché non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato al rilascio del permesso di costruire( Cons. St. Sez. IV, 27.10.2011, n. 5789;6.7.2009, n. 4300).
8. Quanto al rispetto delle distanze di sicurezza, è da confermare la sentenza di primo grado, ove si consideri che la distanza di sicurezza esterna di cui al DM 30.11.1983 , pari a 20 metri, è ridotta al 50% quando, come nella specie, siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri di calcestruzzo armato e deve essere calcolata, in base al predetto decreto, tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso e il perimetro del più vicino fabbricato esterno o di altre opere pubbliche o private rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate. Nella specie, l’area edificabile , in conformità sia alle distanze dai confini che alle distanze tra edifici (rispettivamente di 5 e 10 metri) previste dalle NTA nell’area di intervento, dista un minimo di 10 metri dal manufatto, con conseguente rispetto della relativa normativa.
9. Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui si lamenta l’applicazione da parte dell’amministrazione della disciplina vigente al momento del rilascio del permesso di costruire anzicchè a quello della presentazione dell’istanza.
Secondo piani principi, il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità dell’atto va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato (Cons. St. Sez. VI, 12.10.2011, n.5515;12.1.2011, n. 112), essendo il rapporto cui l’atto inerisce sensibile ai mutamenti della normativa di riferimento fino a quando non sia irretrattabilmente definito. Ciò è avvenuto, nella specie, solo mediante il rilascio del permesso di costruire su istanza dell’interessato, non avendo quest’ultima alcun effetto definitorio del rapporto.
10. In merito al terzo motivo, riguardante l’ ubicazione dell’area oggetto di intervento, che l’appellante sostiene ricadere interamente in “ATE B valore rilevante”, ritiene il Collegio , in disparte le valutazioni circa gli errori grafici rinvenuti dalla comparazione delle tavole cartografiche n.