Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-04-19, n. 202202922

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-04-19, n. 202202922
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202922
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 02922/2022REG.PROV.COLL.

N. 05134/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5134 del 2021, proposto dal Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la S.A.P. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e la sig.ra A M F, rappresentati e difesi dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A N in Roma, via del Corso, n. 300;
- la Terzo Cerchio di A S e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M C e Bruno Taverniti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sesto Rufo, n. 23;
- la Pemba s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Seconda Bis ), n. 2851/2021, resa tra le parti, pubblicata il 9 marzo 2021, notificata il 15 marzo 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2896/2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.A.P. Immobiliare s.r.l., della Terzo Cerchio di A S e C. s.a.s. e della sig.ra A M F;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3691 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato S M e l’avvocato Bruno Taverniti, quest’ultimo anche su delega dell’avvocato F M C;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto in riassunzione innanzi al T.a.r. per il Lazio, notificato il 20 febbraio 2014 e depositato il 6 marzo 2014, la società Pemba s.r.l. in liquidazione esponeva:

- che, con ordinanza n. 153 del 31 dicembre 2007, il Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore aveva ordinato alla ditta Cos.Mer. s.p.a. di fornire due cassoni per la raccolta dei rifiuti “ da sostare temporaneamente presso l’area privata concessa in uso dalla ditta proprietaria Pemba s.r.l., destinato allo sversamento provvisorio dei rifiuti urbani di questo Comune ”;

- che, con successiva ordinanza n. 12 del 21 gennaio 2008, il Sindaco del menzionato Comune aveva ordinato alla Pemba s.r.l., proprietaria dell’area catastalmente identificata al foglio 18, particella n. 105, “ di porre nella disponibilità del Comune di Pignataro Maggiore l’area di circa mq 1.500 per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, per un periodo iniziale mesi 4 (quattro) ”;

- che a quest’ultima ordinanza seguiva la successiva ordinanza n. 17 del 7 febbraio 2008, con la quale il medesimo Sindaco aveva disposto la requisizione “ per un primo periodo di sei mesi ” di un’area di mq 5.000 di proprietà della Pemba s.r.l. (foglio 18, particella n. 105), da adibire ad area per lo stoccaggio dei rifiuti urbani del territorio comunale, fissando contestualmente l’indennità di occupazione in euro 45.000,00 per i sei mesi di requisizione;

- che la Pemba s.r.l., con raccomandata del 12 febbraio 2008, aveva contestato al predetto Comune “ di aver occupato mq 15.000, anziché mq 5.000 di terreno di proprietà della Società ” e di aver lamentato altresì “ l’impossibilità di utilizzo delle aree di sua proprietà ”, a seguito dell’intervenuta realizzazione di una discarica di rifiuti a cielo aperto e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti stessi;

- che l’area in questione era stata sottoposta a sequestro dall’Autorità giudiziaria e, a seguito del successivo dissequestro, “ il Comune negli ultimi tre mesi dell’anno 2009 provvedeva all’eliminazione dei rifiuti (non di tutti), ma non delle opere ivi realizzate per contenerli ”;

- che la Pemba s.r.l., nell’inerzia del Comune, con atto di citazione del 25 maggio 2010 si era rivolta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo:

a) l’emissione nei confronti del Comune di un’ordinanza di pagamento per l’importo di euro 45.000,00 oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e rivalutazione monetaria;

b) la condanna del medesimo Comune al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società a seguito della protratta occupazione dei terreni de quibus , nonostante la cessazione degli effetti della requisizione di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 7 febbraio 2008;

c) la condanna del Comune alla restituzione dell’area in questione, previa sua rimessione in pristino stato;

- che il Tribunale civile aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio per “ descrivere lo stato dei luoghi per cui è causa, constatare la attuale persistenza del bacino di stoccaggio dei rifiuti e le dimensioni dell’area oggetto di occupazione;
indicare le modalità e i costi per l’eliminazione del citato bacino di stoccaggio per il ripristino dello stato dei luoghi e per la bonifica dell’area e del suo sottosuolo;
determinare l’indennità di occupazione e comunque l’indennità per la mancata disponibilità dell’area;
determinare la riduzione del valore commerciale dell’immobile in conseguenza dell’intervenuta collocazione della discarica per cui è causa
”;

- che la consulenza tecnica d’ufficio era stata espletata e che successivamente il Tribunale civile, con sentenza n. 2182 del 21 novembre 2013, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

1.1. La Pemba s.r.l. riassumeva quindi la causa innanzi al T.a.r. per il Lazio, ribadendo le richieste già articolate innanzi al giudice civile nei confronti del Comune di Pignataro Maggiore, ovvero la condanna del predetto Comune: a) alla corresponsione dell’importo di euro 45.000,00 a titolo di indennità di occupazione così come riconosciuta dall’ordinanza sindacale n. 17 del 7 febbraio 2008;

b) al pagamento del risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per la protratta occupazione sine titulo del fondo de quo , per il periodo successivo alla cessazione degli effetti della ordinanza sindacale n. 17/2008;

c) alla restituzione dell’area occupata, previa rimozione dei rifiuti e rimessione in pristino stato.

2. Nel ricorso di primo grado la società ricorrente, oltre a contestare l’esito della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi dinanzi al giudice civile (e chiedendone la rinnovazione), deduceva:

i) che l’indennità di occupazione, nella misura di euro 45.000,00, doveva esserle riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla stessa ordinanza sindacale n. 17 del 7 febbraio 2008, a nulla rilevando il fatto che la requisizione dell’area de qua era durata solo quattro mesi, essendo poi sopraggiunto il sequestro dell’area stessa da parte dell’Autorità giudiziaria;

ii) che non corrispondeva al vero quanto affermato dal Comune di Pignataro Maggiore, nelle difese svolte dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, circa il fatto che il medesimo Comune “ avrebbe voluto ripulire l’area me le sarebbe stato impedito proprio dalla Pemba s.r.l. che avrebbe chiuso il cancello di ingresso alla proprietà ” e che “ l’area, quanto meno dalla fine dell’anno 2010 sarebbe stata comunque sottoposta a lavori di pulizia integrale ”;

iii) che il menzionato sequestro era stato disposto a seguito di condotte poste in essere dal Comune, “ il quale, nella piena disponibilità dell’area, ha mal realizzato la discarica e ha consentito che i rifiuti fossero abbandonati ovunque nella proprietà della Pemba, senza il minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie ”, con il corollario che “ ogni conseguenza scaturita dal sequestro, anche in termine di protrarsi dell’occupazione illegittima, non può che gravare sul Comune ”;

iv) che “ l’area è stata sempre nella piena disponibilità del Comune. Non vi erano cancelli chiusi e l’area requisita è stata ed è tuttora nella disponibilità del Comune, che, del resto, prima dell’inizio del giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., mai ha contestato l’impossibilità di accesso all’area della Pemba s.r.l. o ha invitato la stessa società ad aprire il cancello ”;

v) che “ nei mesi tra ottobre e dicembre del 2010 il Comune ha potuto regolarmente asportare i rifiuti, salvo poi “dimenticare” di asportare il bacino di contenimento e di eseguire le restanti gravose opere di bonifica dell’area ” e che nell’area occupata “ permane il bacino di contenimento dei rifiuti ”;

vi) che l’occupazione da parte del Comune, tuttora in essere, ha avuto ad oggetto un’area estesa per 15.000 mq., tre volte superiore all’area da requisire sulla base dell’ordinanza sindacale n. 17/2008;

vii) che quindi l’importo da riconoscere alla Pemba s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, “ dovrà necessariamente tener conto: a) del protrarsi dell’occupazione ben oltre gli originari sei mesi fissati nell’ordinanza di requisizione […] ;
b) della maggiore estensione dell’area effettivamente fruita dal Comune
[…] ;
c) dei costi necessari per la bonifica dell’area
[…] ;
d) della mancata disponibilità dell’intera area di proprietà per l’esercizio delle attività societarie
[…] . ”.

3. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Pignataro Maggiore con memoria del 24 aprile 2014, chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria.

3.1. In particolare il Comune resistente, oltre a contestare gli esiti della c.t.u. svolta dinanzi al giudice civile, evidenziava che: “ il fondo è stato occupato dal Comune solo per 4 mesi e, precisamente, fino al 26/6/2008, data in cui tutta l’area è stata sottoposta a sequestro dall’Autorità Giudiziaria […]”, con la conseguenza che “ la richiesta della società ricorrente non potrà che avere ad oggetto unicamente il periodo che va dalla data di emanazione della terza ordinanza (n. 17 del 07/02/2008) alla data del sequestro (26/06/2008). […]. Si ribadisce che l’area è stata dissequestrata il 17/12/2009 e che l’Ente ha incaricato una ditta specializzata nel settore […], che ha provveduto a ripulire integralmente le aree interne ed esterne. Successivamente, l’Ente è stato nell’impossibilità di accedere al fondo, avendo la controparte impedito di fatto l’accesso con la chiusura del cancello. Sul punto, si precisa che, dopo il dissequestro dell’area, la stessa è tornata nella piena disponibilità della Pemba s.r.l. e che, per potervi accedere, si doveva chiedere il permesso di quest’ultima. Tale circostanza è confermata dal fatto che anche in occasione dei sopralluoghi effettuati con il CTU è stato necessario richiedere il suddetto permesso per accedere dal cancello principale posto dopo i binari della ferrovia. ” (pagine 4 e 5 della memoria comunale).

3.2. Inoltre il Comune, sulla base della relazione tecnica descrittiva redatta dalla società incaricata della rimozione dei rifiuti, deduceva che: “ In particolare, le attività di pulizia sono iniziate il 22/06/2009 ed hanno riguardato <

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