Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-15, n. 201900369
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2019
N. 00369/2019REG.PROV.COLL.
N. 00790/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2018, proposto da
A T e C P, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ettore Romagnoli, 89;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01313/2017, resa tra le parti, concernente non ammissione al contributo per la realizzazione di una nuova imbarcazione a seguito dell’affondamento di altra imbarcazione;.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. P U e uditi per le parti l’avvocato C M e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti A.T. e C.P., hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio il provvedimento MiPAAF prot. 0018095 in data 16 luglio 2012, con cui è stata disposta l’archiviazione della loro domanda di contributo per la costruzione di un peschereccio con ritiro di uno naufragato.
2. Il provvedimento è stato adottato in quanto proprietario dell’imbarcazione e beneficiario del contributo risultava A.T. (proprietario e comandante della nave), mentre la gran parte della documentazione contabile relativa alle spese sostenute è intestata alla moglie C.P. (armatore), così che la percentuale imputabile ad A.T. non raggiunge la quota minima del 70%.
3. Il provvedimento fa seguito ad un precedente provvedimento negativo in data 24 novembre 2005, motivato con l’esuberanza del nuovo peschereccio rispetto ai limiti dimensionali previsti, che è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 3920/2009 (per la ritenuta irragionevolezza del riferimento al limite del tonnellaggio, anziché a quello, alternativamente consentito e nel caso rispettato, della stazza lorda).
4. A seguito di declinatoria della competenza, la causa è stata riassunta dinanzi al TAR Toscana che, con la sentenza oggi appellata (II, n. 1313/2017), ha respinto il ricorso.
5. I ricorrenti hanno sostanzialmente lamentato che la partecipazione di A.T. alla spesa raggiunge il 71,77%, ed è dunque adeguata.
La loro tesi è che tra i coniugi sussista una impresa familiare con partecipazione del 49% per A.T. e del 51% per C.P., e dunque sulla percentuale della spesa sostenuta da A.T. debba essere ricompreso anche il 49% delle fatture erroneamente intestate ad entrambi; il fatto che i conti da cui sono stati effettuati parte dei pagamenti fossero intestati a C.P. ovvero ad entrambi non rilevava, in quanto la situazione di impresa familiare di fatto ha determinato la confusione dei patrimoni; in ogni caso, la percentuale minima della spesa che deve far capo all’impresa beneficiaria del contributo è, ex art. 3 del d.m. 30 giugno 2003, pari al 60% (mentre il 70% è, ex art. 11, il livello di realizzazione della spesa che consente di ritenere conclusa l’iniziativa).
6. Il TAR Toscana ha viceversa sottolineato che, in base alla giurisprudenza, l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis c.c. - volto a tutelare il familiare che presti in modo continuativo la sua attività nella famiglia o nell’impresa familiare, riconoscendogli il mantenimento e la partecipazione agli utili ed ai beni acquistati nonché alle decisioni riguardanti il loro impiego e la gestione straordinaria - non costituisce un modulo societario ed i rapporti facenti capo al titolare di essa non possono essere imputati ai suoi collaboratori