Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2012-11-30, n. 201206128

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2012-11-30, n. 201206128
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206128
Data del deposito : 30 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07130/2012 REG.RIC.

N. 06128/2012REG.PROV.COLL.

N. 07130/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 7130/2012 RG, proposto dall’ Azienda agricola Fugatti Marco, con sede in Brentino Belluno (VR), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto in Roma, al v.le Parioli n. 180,

contro

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del sig. Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e
- la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Tito Munari ed Ezio Zanon, con domicilio eletto in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5 e

nei confronti di

Consorzio per la tutela dei vini del Valpolicella DOC, con sede in S. Floriano (VR), in persona del legale rappresentante pro tempore , controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Dindo e Claudio Coggiatti, con domicilio eletto in Roma, alla via Lazio n. 20/C;

per la riforma

della sentenza breve del

TAR

Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 5651/ 2012, resa tra le parti e concernente l’autorizzazione in deroga, a favore dell’Azienda odierna appellante, ad effettuare le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento di vini Valpolicella DOC;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza camerale del 16 novembre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Sanino, Manzi e Coggiatti e l’Avvocato dello Stato Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – L’Azienda agricola Fugatti Marco, con sede in Brentino Belluno, assume d’essere un’impresa dedita all’attività di invecchiamento ed imbottigliamento, per conto terzi, del vino Valpolicella DOC in area sita al di fuori della zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Detta Azienda rende nota altresì l’emanazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e su iniziativa del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella DOC, di quattro decreti in data 24 marzo 2010, con cui sono stati approvati altrettanti disciplinari per il riconoscimento della DOCG per i vini Amarone della Valpolicella , Ripasso della Valpolicella , Valpolicella Recioto e Valpolicella classico .

Detta Società fa presente che, in base alla nuova e più rigorosa normativa di produzione di tali vini DOCG, tutte le operazioni produttive, compresi l’invecchiamento e l’imbottigliamento, devono ora esser effettuate solo all’interno della zona indicata in ciascuno dei citati disciplinari. Nondimeno, l’art. 5 dei disciplinari ha consentito una deroga per tener conto delle situazioni tradizionali di produzione, iniziate quando sussisteva un unico vino Valpolicella DOC. In particolare, le predette operazioni possono ancor oggi esser svolte in stabilimenti collocati fuori della zona delimitata, purché nell’ambito del territorio provinciale di Verona, giusta autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole. Tanto alla duplice condizione che la richiesta: A) – sia presentata dall’impresa interessata entro trenta giorni dalla data di approvazione del disciplinare;
B) – dimostri con apposita documentazione l’uso di tali pratiche da almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del disciplinare stesso.

Detta Azienda ha allora proposto istanza per l’ammissione alla deroga per le operazioni in parola, circa i già trattati vini Amarone , Recioto e Ripasso , ma il Ministero l’ha accolta, in virtù della nota prot. n. 1567 del 26 gennaio 2012, solo per le lavorazioni effettuate per conto della Società agricola Conte Rugolin e non per altre imprese clienti.

2. – Detta Azienda, reputando lesiva siffatta limitazione, ha allora adito il

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