Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-06, n. 201305818

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-12-06, n. 201305818
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305818
Data del deposito : 6 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00090/2011 REG.RIC.

N. 05818/2013REG.PROV.COLL.

N. 00090/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2011, proposto da:
A R, rappresentata e difesa dagli avv. C C, A C, con domicilio eletto presso C C in Roma, piazza del Fante, 10;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 32592/2010, resa tra le parti, concernente riconoscimento causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Patrizia (in dichiarata delega di C C e di A C) e l'avvocato dello Stato Carla Colelli;


FATTO

La signora A R ha impugnato il provvedimento del 20 aprile 2007, con cui l’Amministrazione della difesa ha negato il riconoscimento della causa di servizio per il decesso del figlio, maresciallo Stefano Zerbini, avvenuto il 20 febbraio 2001 a seguito di arresto cardiocircolatorio.

Con sentenza 29 settembre 2010, n. 32592, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha respinto il ricorso.

La signora Ricceri ha interposto appello, deducendo:

1. mancata comunicazione del preavviso del provvedimento di diniego ex art. 10 bis della legge 7 luglio 1990, n. 241;

2. difetto di motivazione. Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., in tema di riconoscimento della causa di servizio non sussisterebbe alcuna competenza esclusiva del Comitato per la verifica, il cui parere dovrebbe comunque essere assistito da una motivazione, assente o assolutamente generica nel caso di specie.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

DIRITTO

Invertendo, per comodità di esposizione, l’ordine di esame dei motivi dell’appello, non può essere revocata in dubbio - sebbene l’appello lo contesti - la competenza esclusiva in materia del Comitato di verifica per le cause di servizio, che il T.A.R. ha correttamente affermato. Questa discende dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente dall’art. 11, comma 1, il quale dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”.

Ciò premesso, non vi è alcuna ragione per discostarsi dall’orientamento costante del Consiglio di Stato, secondo il quale il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr., ad es., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;
sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959).

Nel caso di specie, non è dato riscontrare nessuno dei vizi che renderebbero possibile un sindacato giurisdizionale sulla valutazione espressa dal Comitato.

In particolare, la motivazione sussiste, e risulta, perciò, soddisfatta la prescrizione dell’art. 11, comma 3, del d.P.R. citato. E’ ben vero che l’appellante la critica, considerandola generica. Tuttavia il Collegio è dell’avviso di non poter giudicare solo apparente o comunque incongruo il giudizio formulato (essere cioè la causa iniziale del decesso – la sclerodermia – “una manifestazione morbosa autoimmune a carattere degenerativo evolutivo sull’insorgenza della quale il servizio prestato non può aver nocivamente influito sotto il profilo concausale efficiente e determinante”).

Quanto poi all’altro motivo dell’appello, ritiene il Collegio di non poter considerare viziante l’omessa comunicazione del preavviso di provvedimento di rigetto, in ragione della natura vincolante - sopra messa in evidenza - del parere reso dal Comitato di verifica (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2012, n. 2724).

D’altronde, per giurisprudenza costante, l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, di cui la parte privata lamenta la violazione, non deve essere interpretato in senso formalistico, ma con riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio. Per meglio dire, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dalla disposizione citata, è inidoneo di per sé a giustificare l'annullamento di un atto, non essendo consentito - ai sensi del successivo art. 21 octies - l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ne consegue che, ove il privato si limiti a contestare l’omessa comunicazione del preavviso, senza nemmeno allegare le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente sottoporre all'Amministrazione (come avviene nella presente controversia), il motivo con cui egli censura la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile o comunque irrilevante per assoluta genericità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 1056).

Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi