Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-27, n. 202004770
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2020
N. 04770/2020REG.PROV.COLL.
N. 03906/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3906 del 2019, proposto da
Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
R P P, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 829/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R P P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, il Cons. Giovanni Orsini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso proposto dalla signora Papale per l’annullamento dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 207 del 9 marzo 2018 nella parte in cui non riconosce nella procedura di mobilità per l’anno scolastico 2018-2019 il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie.
La sentenza, richiamando un precedente dello stesso Tar del Lazio si fonda su quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000, dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 255 del 2001 e dalla legge n. 107 del 2015 in merito alla equiparazione tra servizi statali e servizi paritari.
2. L’appellante, con un unico articolato motivo di gravame, deduce la contraddittorietà ed illogicità, nonché il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
3. Con ordinanza n. 3071/2019 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare.
4. L’ appellante si è costituita in giudizio con la memoria del 4 maggio 2020, nella quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse e la sopravvenuta cassata materia