Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-16, n. 201202177

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-16, n. 201202177
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202177
Data del deposito : 16 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02732/2012 REG.RIC.

N. 02177/2012REG.PROV.COLL.

N. 02732/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2012, proposto da:
P D e C D G, rappresentati e difesi dall'avv. D F, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gregoris in Roma, via Carlo Mirabello, 17;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Fermo;
Ministero dell'Interno - Prefettura di Fermo - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
Comune di Porto San Giorgio;

nei confronti di

L M e A S;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00271/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE CANDIDATURE DEI SIGG.RI TARANTINI RICCARDO E PERTICARINI GIULIANO DELLA LISTA CONTRADDISTINTA CON IL CONTRASSEGNO "SAN GIORGIO DEMOCRATICA MANDOLESI SINDACO"-

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

6/7.05.2012 DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza Speciale Elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e udito per la parte l’avv. D F;

Visto l’art. 129 c.p.a.;


FATTO

Rilevato che è stata impugnata la sentenza del TAR Marche, sez. I, 10 aprile 2012, n. 271, resa tra le parti, concernente l’esclusione delle candidature di Tarantini Riccardo e Perticarini Giuliano della lista contraddistinta con il contrassegno "San Giorgio Democratica Mandolesi Sindaco" per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 del Comune di Porto San Giorgio;

Rilevato che detta sentenza ha respinto il ricorso in primo grado;

Ritenuto, in diritto, quanto segue:

DIRITTO

Ritenuto che le due candidature inserite negli elenchi dei sottoscrittori della presentazione della lista in oggetto presentano erronee indicazioni tali da inficiare in modo grave l’identificazione dei candidati stessi, legittimando la determinazione amministrativa di ritenere tali candidati non identificati e, quindi, legittimamente da escludere;

Rilevato, infatti, che per uno dei candidati è del tutto erronea l’indicazione del giorno e mese di nascita (Tarantini Riccardo), mentre solo per l’altro candidato (Perticoni Giuliano) potrebbe dubitarsi di un errore materiale, essendo erronea soltanto l’indicazione dell’anno di nascita, di un solo anno, pur essendo in realtà tale indicazione essenziali ai fini di identificarlo e, quindi, ai fini di ritenere legittima la sua candidatura;

Ritenuto che i principi, invocati dall’appellante, della regolarizzazione degli errori formali e della più ampia partecipazione alla competizione elettorale non assumono valore prevalente rispetto alla regola, cogente, della necessaria identificazione dei candidati, regola che costituisce preciso vincolo legislativo ineludibile, rispetto al quale detti principi non possono operare;

Ritenuto che tali principi possono, al più, venire in rilevo in relazione ad eventuali errori materiali ictu oculi evidenti, la cui rilevanza giuridica è frutto dell’operatività di detti principi e la cui ricorrenza nei singoli casi concreti deve esser frutto di un prudente apprezzamento di fatto rimesso al giudicante;

Ritenuto che, nel caso di specie, ove le indicazioni anagrafiche sono palesemente erronee, come detto, e ove non vengono in alcun modo all’attenzione del giudicante profili di evidente equivocità, il predetto giudizio di fatto deve avere soluzione negativa, con la conseguenza che non sono riscontrabili errori materiali nella specie, bensì carenze giuridicamente rilevanti, carenze essenziali che inducono a ritenere non identificati i candidati e, per conseguenza, legittimamente da escludere, così come considerato dal TAR;

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Nulla per le spese.

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