Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-27, n. 201903438

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-27, n. 201903438
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903438
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 03438/2019REG.PROV.COLL.

N. 07431/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2018, 9601 del 2015, proposto dalla dottoressa M A B, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e L G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Filippo Nicolai, n. 70/8;



contro

il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, nonché



nei confronti

del dottor G L V, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, che ha respinto il ricorso proposto avverso il mancato inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Vista la memoria depositata dal Ministero della salute in data 8 marzo 2019;

Vista la memoria depositata dalla dottoressa M A B in data 21 marzo 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La dottoressa M A B, ritenendo di essere in possesso dei titoli necessari per essere inclusa nell’Elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, ha partecipato alla relativa procedura indetta dal Ministero della salute con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 171 del 2016, hanno diritto all'inserimento nell'Elenco Nazionale "i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti" su un punteggio massimo di 100 punti conseguibili (60 punti/max per le esperienze dirigenziali maturate; 40 punti/max per i titoli formativi e professionali).

Nelle more dell’istruttoria alla dottoressa B sono stati chiesti chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese attraverso la piattaforma dedicata e, in particolare, di “dettagliare in merito all’esperienza dirigenziale svolta dal 15 dicembre 2010 al 27 ottobre 2016 presso l’Ospedale di Legnano, i periodi dei diversi incarichi indicati, ed in particolare il periodo svolto dal 16 marzo 2011 presso la D.G. Salute di Regione Lombardia, chiarendo puntualmente per ciascuno dei predetti incarichi l’oggetto dell’incarico e l’attività effettivamente svolta, quali le risorse umane e finanziarie mediamente gestite per ciascuno degli stessi ai sensi dell’art. 4 del richiamato Avviso pubblico”.

All’esito dell’istruttoria e della pubblicazione dell’Elenco, la dottoressa B ha conseguito un punteggio totale inferiore al minimo di 70.

Avverso la mancata inclusione nell’elenco la dottoressa B ha proposto ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, che, con sentenza della sez. III quater, n. 6591 del 13 giugno 2018, lo ha respinto.

2. La sentenza del Tar Lazio n. 6591 del 13 giugno 2018 è stata impugnata con appello notificato il 20 settembre 2018 e depositato il successivo 24 settembre, deducendo l'illegittimità dell'intera procedura, non potendo la Commissione predefinire i punteggi e la loro distribuzione tra i diversi titoli, a ciò ostando i principi generali dell'ordinamento, mutuati (oltre che dal principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.) dall'art. 97 Cost., che disciplina tutte le procedure selettive di qualsiasi genere per garantire l'imparzialità, la trasparenza e la buona amministrazione dell'azione amministrativa. In ogni caso non poteva essere la medesima Commissione ad applicare i punteggi predefiniti e recepiti nell'avviso pubblico.

Diversamente opinando si sarebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.lgs. n. 171 del 2016 (e, in particolare, dai commi che da 4 a 7 sexies), con conseguente invalidità in via derivata degli atti/provvedimenti impugnati.

La dottoressa B afferma poi l’erroneità della sentenza nella parte in cui non dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (al quale è stato proposto ricorso solo perché era l’Autorità giudiziaria individuata come competente dal Ministero della

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