Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-03-09, n. 201600951
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Testo completo
N. 00951/2016REG.PROV.COLL.
N. 04847/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4847 del 2015, proposto da:
M C, F C, A M, D T, D G M V, rappresentati e difesi dagli avv. S G, V D M, con domicilio eletto presso S G in Roma, Via Germanico, N°172;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Dip. Per L'Istruz. Dir. Gen. Per il Pers. della Scuola, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
nei confronti di
Clotilde Balzano, Maria Francesco Dimitri Pellegrino, Raffaella Ciani, Maria Santacroce, Giuseppe Gresia, Salvatore Cremona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 11569/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalle prove orali del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarai, secondaria di I e II grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Dip. Per L'Istruz. Dir. Gen. Per il Pers. della Scuola e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Galleano e, dello Stato Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 11569/2014 del 19-11-2014 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, rigettava il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dai signori M C, F C, Felice Curci, A M, D T, D G M V avverso i seguenti atti:
-provvedimenti con i quali sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova pratica e/o di laboratorio, nonché i medesimi elenchi degli ammessi alle relative classi di concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che sono stati ammessi ed hanno partecipato alla prova scritta conseguendo un punteggio inferiore a 21/30, ma comunque non inferiore a 18/30;
-quale atto presupposto, del bando di concorso emanato con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
-graduatorie di merito definitive, nelle parti in cui esse prevedono l’inserimento dei ricorrenti con la clausola “con riserva”, non utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato.
Tanto esponeva in fatto la predetta sentenza.
“ Esordiscono i ricorrenti per evidenziare in via preliminare la illegittimità della clausola bandizia impositiva della soglia minima per l’accesso alle prove pratiche o di laboratorio (punteggio di 21/30) ritenendola apposta in violazione del criterio desumibile dall’art. 400, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Precisano al riguardo: che sono aspiranti docenti in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole per l’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle classi di concorso che gli stessi specificano;che hanno partecipato e superato la prova preselettiva per l’ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 2012, ottenendo l’accesso alla fase successiva consistente nelle prove scritte, grafiche e pratiche;che hanno partecipato a tre delle quattro prove scritte, grafiche e pratiche indette dall’USR di riferimento e che all’esito delle stesse prove scritte, grafiche e pratiche con l’avvenuta correzione delle stesse, sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti ammessi alla prova pratica o di Laboratorio con l’esclusione dei ricorrenti…..Essendo state pubblicate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali di Campania, Sicilia, Puglia e per le classi di concorso interessanti i ricorrenti le relative graduatorie, gli stessi hanno proposto motivi aggiunti al ricorso introduttivo per impugnare le stesse graduatorie che hanno previsto il loro inserimento con riserva e chiedono il riconoscimento dell’inserimento pleno iure, a tutti gli effetti, per l’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento…. ”.
Avvero la prefata sentenza i signori Capasso, Croce, Morra, Tedesco e Vitale hanno proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’integrale riforma.
Hanno dedotto il seguente motivo di appello: violazione dell’art. 400, commi 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;eccesso di poter in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 21-1-2016.
DIRITTO
Con unico ed articolato motivo gli appellanti lamentano la violazione- da parte del d.d.g. n. 82/2012 – dell’articolo 400 del d.lgs. 297/1994, il quale prevede che per il passaggio alla fase degli orali i candidati devono raggiungere il punteggio minimo di 28/40.
Espongono che, pur avendo raggiunto tale punteggio, sono stati esclusi in quanto il d.d.g. citato ha previsto un ulteriore sbarramento aggiuntivo, consistente nella necessità del superamento della prova scritta con un punteggio complessivo non inferiore a 21.
Il punteggio minimo richiesto dalla norma di legge per il superamento della prova scritta era di 18/30, concretamente conseguito da essi appellanti, i quali, a seguito della misura cautelare concessa dal giudice, avevano superato dapprima la prova pratica (riportando così il punteggio minimo di 28/40 necessario per l’ammissione alle prove orali), successivamente hanno superato anche la prova orale e sono stati inseriti, sia pure con riserva, nelle graduatorie definitive.
Lamentano pertanto: Violazione dell’articolo 400, commi 8, 9, 10, e 11 del decreto legislativo 16-4-1994, n. 297;eccesso di poter in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto.
Evidenziano, in particolare:
-che lo sbarramento, consistente nel permettere solo ai candidati che abbiano raggiunto il punteggio di 21/30 nelle prove scritte, è previsto esclusivamente dal bando di concorso: l’art. 400 del T.U., infatti stabilisce che il candidato superi la prova scritta, grafica o pratica, raggiungendo il punteggio di 28/40, sovvenendo, a sostegno della loro tesi, il comma 11 della norma, per il quale unico metro di giudizio da rispettare per poter procedere con la prova successiva è appunto un punteggio che, rapportato a decimi, sia uguale a sei, dovendosi in tal modo prevedere, ai fini del superamento delle tre prove scritte, un punteggio minimo di 18/30;
-che l’unico limite stabilito dalla normativa di rango primario è che il punteggio delle prove scritte, grafiche e pratiche sia almeno di 28/40, punteggio complessivo che essi avevano concretamente raggiunto, atteso che avevano superato la prova pratica con punteggi altissimi (tra il 9 e il 10), ottenendo almeno la sufficienza (18/30) in quelle scritte.
L’appello è fondato (sia pur con le specificazioni soggettive che di seguito si renderanno), conformemente all’orientamento già espresso in materia dalla Sezione ( cfr. sentenza n. 2677/2015 del 28-5-2015).
Va, invero, ribadito quanto segue.
La tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall’articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale.
Di conseguenza, non può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l’impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso.
L’articolo 400 citato, al comma 9, specifica che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli in ciò evidenziandosi l’unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.
Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo, secondo cui i candidati superano la prova scritta, grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno 28 punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.
Ritiene, pertanto, la Sezione indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde l’Amministrazione ha illegittimamente alterato il suddetto principio, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa.
Né può dirsi, in contrario, che il punteggio di 21/30 su tre prove è pari a quello di 28/40 su quattro prove, considerandosi che la media di 7/10 a prova, secondo quanto previsto dal richiamato comma 9 dell’articolo 400, deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l’espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40, anche in presenza di una soglia minima di 6/10 che potrebbe essere raggiunta in una o più delle altre prove scritte, così premiando quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche. La valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non può essere, quindi, essere effettuata a sé stante ed il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche.
Risulta, di conseguenza, illegittimo avere escluso i candidati che non avevano raggiunto i 21/30 nelle prime tre prove scritte, ben potendo accadere che risulti possibile raggiungere i 28/40 previsti dal citato articolo 400, comma 10, utili per l’ammissione alla prova orale.
La prefata sentenza n.2667/2015 evidenziava, infatti, che “ i tre appellanti hanno, del resto, raggiunto nei primi tre quesiti relativi alla prova scritta la soglia minima dei 6/10 prevista dal comma 11 dello stesso articolo 400 e hanno superato brillantemente la prova pratica, due con 9/10 e uno con 10/10 ”.
Osserva il Collegio che la lettura dell’articolo 400 evidenzia, dunque, che l’unico sbarramento consentito è il superamento, per ciascuna delle quattro prove, di un minimo di 6/10., ma non il frazionamento della valutazione così come effettuato dal bando.
Solo il mancato conseguimento di tale punteggio minimo per ciascuna delle prove previste impedisce di attribuire valenza, ai fini dell’ammissione alle prove successive, al complessivo punteggio di 28/40.
Dispone, infatti, il comma 11 del predetto articolo 400 che “ La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva ”.
Orbene, a giudizio del Collegio, tale limite trova piena operatività nella fattispecie in esame, trattandosi di previsione direttamente discendente da norma di rango legislativo, la quale opera pur in mancanza di espressa riproduzione di essa nel bando.
D’altra parte, l’illegittimità del bando per la mancanza di valutazione cumulativa come sopra rilevata ai fini del raggiungimento del punteggio minimo di 28/40 viene ritenuta proprio in applicazione del richiamato articolo 400 del decreto legislativo;con l’evidente conseguenza che di quest’ultima non può che farsi applicazione piena, dovendosi, di conseguenza, ritenerne l’operatività anche per la parte in cui dispone il necessario conseguimento del punteggio minimo di 6/10 per ciascuna prova.
La disposizione, poi, con l’indicazione di una regola chiara, precisa e cogente, rende la consequenziale attività amministrativa di natura vincolata, con l’impossibilità di configurare un vizio di disparità di trattamento (tipico, invece, dell’azione discrezionale) laddove per altri candidati l’amministrazione erroneamente non ne abbia fatto applicazione.
Da ultimo, osserva la Sezione che la previsione del limite minimo dei 6/10 per ciascuna prova risulta pienamente ragionevole.
La norma, infatti, correttamente prevede una valutazione complessiva delle prove ai fini del raggiungimento del punteggio di 28/40, in tal modo valorizzando, ai fini di una compensazione, le abilità specifiche del candidato che siano state dimostrate, con il raggiungimento di un punteggio elevato, in alcune di esse. Tale valorizzazione e compensazione, peraltro, non può condurre ad obliterare un limite minimo di sufficienza che deve essere raggiunto per ciascuna prova, rispondendo esso alla necessità che il candidato non presenti comunque lacune rilevanti in aspetti della preparazione, acclarati con le singole prove, ritenuti essenziali ai fini dell’espletamento dell’attività per la quale la procedura concorsuale viene indetta.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, l’appello è meritevole di accoglimento (pur con le specificazioni soggettive che di seguito si svolgeranno e, dunque, nei limiti dell’interesse di ciascuno degli appellanti), con conseguente riforma della impugnata sentenza ed annullamento del bando di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato le prove di cui all’art. 7 del medesimo bando, vale a dire le prove scritte con un punteggio non inferiore a 21/30, e che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova di cui all’art. 9 del medesimo bando, ossia nella prova pratica e/o di laboratorio, anziché stabilire che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato le prove scritte e la prova pratica e/o di laboratorio, assoggettate a valutazione unitaria con un punteggio complessivo pari o superiore a 28/40, pur non avendo conseguito il punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta e di 7/10 nella prova pratica e sempre però che abbiano ottenuto non meno di 6/10 in ciascuna delle singole prove.
Va pure disposto l’annullamento degli atti in cui i ricorrenti non sono contemplati come ammessi alla prova pratica, pur avendo conseguito un punteggio alle prove scritte pari o superiore a 18/30 ma comunque di almeno 6/10 per ciascuna delle suddette prove.
Risulta, poi, evidente che l’accoglimento del presente appello determinerà, per gli appellanti che abbiano conseguito alle prove scritte un punteggio pari o superiore a 18/30 e comunque di almeno 6/10 per ciascuna delle suddette prove e che, a seguito del superamento, per effetto dei concessi provvedimenti cautelari, delle successive prove pratiche ed orali , siano stati ammessi con riserva nelle graduatorie definitive, il definitivo scioglimento della riserva e l’inserimento “ pleno iure ” nelle graduatorie medesime.
Ciò posto, l’ accoglimento dell’appello così come sopra disposto, opera sicuramente per l’ appellante Croce F, la quale risulta, dagli atti dalla stessa depositati in giudizio, aver riportato per ciascuna delle prove scritte un voto pari o superiore a 6/10.
Non opera, sempre sulla base della documentazione versata in giudizio dagli appellanti, per i signori: C M, avendo essa riportato nella seconda traccia il voto di 5/10;T D, avendo riportato nella seconda traccia il voto di 4/10;V D G M, avendo riportato nella seconda traccia il voto di 5/10.
Quanto agli appellanti C F e M A, risultando dalla documentazione in atti unicamente il punteggio complessivo delle prove scritte (19/30 e 18/30), l’Amministrazione provvederà, in sede di conformazione alla presente sentenza, alle verifiche in ordine alla sussistenza del punteggio minimo di 6/10 per ciascuna delle prove scritte, adottando i consequenziali provvedimenti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità della normativa applicabile, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.