Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-28, n. 202202229
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 02229/2022REG.PROV.COLL.
N. 05757/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5757 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di OL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Tronci in Roma, via Sabotino, n. 22;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di OL (Sezione Quinta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso dell’appellato avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di P.S. per porto di pistola per difesa personale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il Cons. Antonella De Miro;
Uditi per le parti l’avvocato Francesco Vecchione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-L’appellato, esercente l’attività di avvocato nel settore penale, in possesso di licenza di porto d’arma dall’anno 2010, rinnovata annualmente dalla Prefettura di OL, con istanza del 26 maggio 2020 presentava una ulteriore richiesta di rinnovo, sul presupposto che non erano venute meno le esigenze di tutela della propria persona, poste a fondamento anche dell’ultima richiesta di rinnovo.
2.-La Prefettura di OL, dopo aver consentito la partecipazione al procedimento, adottava un decreto di diniego, notificato in data 16 ottobre 2020, rilevando che il pericolo rappresentato era “solo generico ed astratto, di per sé insufficiente ad integrare gli estremi del dimostrato bisogno” e che non risultava “dalle informazioni assunte ... in fase di istruttoria procedimentale che il predetto sia stato vittima, di recente, nell’arco di 5 anni di episodi delittuosi (minacce, aggressioni, intimidazioni, rapine) oggetto anche di denuncia ... quali indicatori di un oggettivo concreto ed attuale pericolo per l’incolumità personale”.
3.-In particolare, il provvedimento richiama espressamente il verbale redatto a conclusione di una apposita riunione del tavolo tecnico operativo tenutosi presso la Prefettura di OL il 19 giugno 2020, con cui erano state “tracciate linee d’indirizzo, con individuazione dei criteri di massima cui ancorare la valutazione sul dimostrato bisogno ... in materia di rilascio e/o rinnovo del porto d’armi”.
4.-L’interessato proponeva il ricorso di primo grado innanzi al TAR per la Campania, chiedendo l’annullamento:
“a) del decreto del Prefetto della Provincia di OL -OMISSIS-a firma del dirigente dell'Area privo di data e notificato a parte ricorrente in data 16 ottobre 2020, avente ad oggetto il rigetto istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale;
b) per quanto possa occorrere, laddove lesiva della posizione del ricorrente, ai fini di ottenimento del rinnovo del porto d'armi, del verbale redatto a conclusione di tavolo tecnico operativo del 19 giugno 2020, nel quale sono state tracciate le linee di indirizzo che individuano i criteri di massima cui ancorare la valutazione del dimostrato bisogno in materia di rilascio o rinnovo di porto d'armi (cfr. nota della Questura di OL del 30 giugno che richiama il contenuto cui è pervenuto il tavolo tecnico);
c) delle informazioni derivanti dal Commissario -OMISSIS- acquisite con la nota -OMISSIS-pure richiamata nel provvedimento impugnato sub a), provv.to non conosciuto e di cui si richiede la esibizione da parte dell'amministrazione in sede di costituzione in giudizio (…)
d) di ogni ulteriore atto connesso conseguente e o consequenziale comunque lesivo
di interessi di parte ricorrente (ivi comprese eventuali ulteriori risultanze istruttorie
a base della decisione assunta dalla Prefettura) con riserva di agire in separata sede
per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla decisione impugnata che priva lo
stesso di un idoneo supporto a tutela della propria posizione e della conseguente
serenità familiare e professionale.”
L’interessato ha lamentato essenzialmente l’assenza di una idonea istruttoria e di un’adeguata motivazione a supporto del diniego di rinnovo ed ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della sua peculiare attività forense a difesa di testi a carico della criminalità organizzata, contestando i nuovi criteri individuati dalla Prefettura a supporto della valutazione del ‘dimostrato bisogno’.
5.-Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, riconoscendo l’attività difensiva del ricorrente in primo grado come ‘differenziata’ rispetto a quella svolta dalla generalità degli avvocati , ritenendo che la sua posizione si potrebbe assimilare a quella dei testi in favore dei quali l’interessato esercita la difesa, sicché sussisterebbe il concretizzarsi del rischio specifico riferibile al ‘dimostrato bisogno’ di andare armato ex art. 42 T.U.L.P.S.
6.-Avverso tale sentenza ha ricorso il Ministero dell’Interno, deducendo:
1) violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 29 c.p.a.; insufficienza o contraddittorietà della motivazione; violazione dei limiti della giurisdizione di legittimità.
L’appellante ha contestato la assimilazione operata dal giudice di prime cure tra la posizione del teste e quella del suo avvocato, con la conseguente estensione ad una nuova categoria della deroga al divieto di portare armi e ha rilevato come ben possa l’Amministrazione mutare orientamento in ordine all'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, anche sulla base di mutati indirizzi generali di politica del ‘controllo delle armi’.
Il Ministero ha evidenziato che il rischio di divenire potenzialmente vittima di fatti delittuosi, paventato dall’appellato, non appare peculiare e differenziato rispetto a quello di molti altri liberi professionisti che si trovano nella sua medesima condizione e che risiedono o esercitano la stessa attività nei medesimi territori comunali, atteggiandosi le osservazioni formulate dall’istante a mere e generiche enunciazioni di personale percezione di insicurezza per la propria incolumità fisica, non suffragata da denunce rappresentative di un effettivo, concreto e attuale pericolo.
Il Ministero ha censurato la sentenza appellata anche per non avere dato il giusto peso a quanto comunicato dal Commissariato di P.S., che, con nota del