Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-14, n. 202204839

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-14, n. 202204839
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204839
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2022

N. 04839/2022REG.PROV.COLL.

N. 02005/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2022, proposto dai signori C A, C A, A A, I A, L A, M B, A B, G B, V B, A C, D C, A C, F C, L C, A C, T C, S D P, R D S, A D N, P G, P G, F I, F L, M L G, G L, D M, E M, A M, V M, N M, L N, R P, I P, L R, C R, D R, R R, G S, G S, A S, Sara Tomasone, Alessandro Tota e Silvia Ventra, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del Direttore pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 13557 del 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali della Campania e del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 il consigliere D D C e uditi per le parti l’avvocato Donato Cicenia e l'avvocato dello Stato Paola De Nuntis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti laureati in Italia, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti singolari, ma di contenuto analogo, con i quali il Ministero dell’istruzione ha respinto le loro istanze volte al riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all’insegnamento conseguito in Bulgaria a seguito della frequentazione del corso teorico-pratico “ scienze pedagogiche, indirizzo professionale pedagogia dell’insegnamento ”, presso l’Università degli Studi di Tarnovo “S.S. Cirillo e Metodio”, con la motivazione che “ la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Bulgaria nel caso di specie ”.

In particolare, il Ministero ha ritenuto decisiva la mancanza dell'attestazione dello svolgimento di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare nei precedenti dieci anni, sul presupposto che la formazione conseguita in Bulgaria sia da qualificare come professione non regolamentata.

1.1. I ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi, inoltre, il diritto al suddetto riconoscimento.

2. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, con la motivazione che non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo, ovverossia la omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti rispetto ai singoli atti impugnati.

3. Nell’appellare la pronuncia, gli originari ricorrenti hanno censurato la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal TAR, evidenziando al contrario che, a loro avviso, sussisterebbero le condizioni per l’ammissibilità del ricorso collettivo, poiché sono state fatte valere situazioni giuridiche omogenee, incise sfavorevolmente ed in modo analogo dai singoli provvedimenti di diniego e, soprattutto, in assenza, anche solo potenziale, di conflittualità interna tra le posizioni giuridiche di cui gli stessi ricorrenti sono rispettivamente titolari.

4. Gli appellanti hanno riproposto, di poi, i motivi di censura articolati nel primo grado del giudizio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.p.a.:

4.1. violazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 costituzione;
violazione della direttiva 2005/36/CE e s.m.i.;
violazione della direttiva 2013/55/UE;
violazione degli art. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
inesistenza assoluta dei presupposti;
violazione del giusto procedimento;
erroneità della motivazione;
illogicità;
irrazionalità;
ingiustizia manifesta;
sviamento di potere
.

Il provvedimento di diniego di riconoscimento dell’abilitazione conseguita dai ricorrenti in Bulgaria violerebbe le suindicate norme costituzionali poste a presidio dell’eguaglianza dei cittadini italiani e comunitari e dell’eguaglianza e dell’imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione.

I provvedimenti impugnati violerebbero anche il Trattato UE riguardo all’affermato diritto di stabilimento e di valorizzazione delle professioni all’interno dell’Unione Europea.

4.2. Violazione degli artt. 3, 97 costituzione;
violazione dell’art. 10-bis, della legge 7.8.1990, n. 241 in riferimento all’art. 16, d.lgs n. 206/2007;
inesistenza assoluta dei presupposti;
violazione del giusto procedimento;
erroneità di motivazione ed istruttoria;
sviamento di potere
.

Il MIUR si sarebbe sottratto all’obbligo di comunicare i motivi ostatiti all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento del titolo rilasciato dall’Università bulgara presentata dai ricorrenti, violando, in tal modo, l’art. 10-bis della legge n. 241/19990, che prevede che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ”.

4.3. Incompetenza;
ulteriore violazione degli artt. 3, 97, Costituzione;
violazione dell’art. 1, l.

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