Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-02, n. 202206803
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 06803/2022REG.PROV.COLL.
N. 05828/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5828 del 2021, proposto dalle società Bragagnolo Renzo S.r.l., C.F.Z. S.r.l. Unipersonale, Zinco Cofani S.r.l., Zincof S.r.l., Zinco Meridionale S.r.l., Zinco Puglia S.r.l. e Gruppo Sicilzinco S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato P F e dall’avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P F in Roma, via Cola di Rienzo n. 180,
contro
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
- l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Asufc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sbisà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota n. 3;
nei confronti
della Kb-Plast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Raengo e dall’avvocato Pio Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 152/2021, resa tra le parti, concernente l’annullamento del decreto emesso dall’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale (ASU FC) con il quale la ditta KB-Plast S.r.l. è stata autorizzata alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, per la tumulazione con trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Asufc e di Kb-Plast S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022, il Cons. Antonella De Miro e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni appellanti impugnavano al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia:
- il decreto n. 73 del 4 febbraio 2021 dell’A.S.U.F.C., pubblicato sul sito web della stessa in data 5 febbraio 2021 e sulla G.U. in data 4 maggio 2021, avente per oggetto l’« Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km » rilasciata a favore della controinteressata KB Plast S.r.l..;
- il decreto n. 73 del 4 febbraio 2021 della Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), pubblicato, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.r. FVG n. 69/2009, in data 5 febbraio 2021, esclusivamente sul sito web della ASUFC avente ad oggetto: “ Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km ” alla KB-Plast S.r.l.;
- tutti gli atti presupposti e consequenziali dei quali si venga a conoscenza nel corso del giudizio.
Il giudice adito, con sentenza, n. 152 del 12 maggio 2021, notificata il 18 maggio 2021, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione di parte ricorrente.
Avverso tale sentenza insorgono gli odierni appellanti deducendo:
A) Sulla legittimazione a ricorrere avverso il decreto della ASU FC n. 73 del 4 febbraio 2021, che le società non hanno contestato, né contestano, il diritto di un imprenditore di far entrare nel mercato, invero ancora potenziale, dei cofani in materiale alternativo ma, azionando il proprio interesse protetto ad una stringente regolamentazione, chiedono la verifica della legittimità dell’atto che va a fissare i criteri tecnici per la realizzazione dei prodotti in materiale alternativo.
La normativa di riferimento nel caso di specie è il Regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 265/1990), e in particolare gli articoli 30 e 31 del predetto Regolamento, i quali hanno come presupposto la tutela dei valori costituzionali di cui agli articoli 32 e 41 Cost. ed i principi comunitari in materia di tutela dell’ambiente, della libertà di iniziativa privata e della concorrenza nonché dei consumatori.
B) Nel merito le società appellanti ripropongono sintetizzati tutti i motivi di censura al decreto dirigenziale impugnato in primo grado, rispettando la numerazione ad essi assegnata.
1. Violazione dei principi del federalismo amministrativo attuato con legge n. 59/1997 e decreto legislativo n. 112/1998 in relazione agli artt. 5, 114, 116, 117 co. 3 e 5, 118, 134 Cost, 7 D.Lgs. n. 112/98 e 1 delle preleggi. Illegittimità per carenza di potere regolamentare, perché la possibilità di emanare atti amministrativi, esecutivi di prescrizioni di natura regolamentare, quale deve considerarsi il decreto impugnato, sarebbe venuta meno con la perdita di efficacia del regolamento D.M. 5 luglio 2011, che fissava in via sperimentale le condizioni per l’autorizzazione dei feretri in polipropilene.
2. Violazione dei principi del federalismo amministrativo attuato con legge n. 59/1997 e D. Lgs. n. 112/1998 in relazione agli artt. 5, 114, 116, 117 co. 3 e 5, 118, 134 Cost, art. 7 d.lgs. n. 112/98 e art.2 d.lgs. n. 126/2005. Incompetenza , perché il decreto impugnato, autorizzando il trasporto entro 100 km anche verso regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, ha