Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-16, n. 201602644

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-06-16, n. 201602644
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602644
Data del deposito : 16 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08679/2014 REG.RIC.

N. 02644/2016REG.PROV.COLL.

N. 08679/2014 REG.RIC.

N. 08684/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8679 del 2014, proposto dalla
Associazione difesa consumatori e ambiente «Adiconsum», in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G D M, con domicilio eletto presso il signor M G in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro

La Regione Puglia,
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia,
la Federconsumatori (Sede provinciale di Foggia),
la Lega consumatori di Foggia, non costituiti in giudizio;
l’ADOC di Foggia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;



sul ricorso numero di registro generale 8684 del 2014, proposto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mescia e Gianluigi Principe, con domicilio eletto presso l’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;

contro

L’

ADOC

Foggia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

nei confronti di

La Regione Puglia, l’Asiconsum di Foggia, la Lega consumatori di Foggia e il signor Emilio Di Conzo, non costituiti in giudizio;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sez. II, n. 1077 dell’8 settembre 2014, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio della C.C.I.A.A. Foggia - settore consumatori;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi dell’A Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti l’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, su delega dell'avvocato G D M, e l’avvocato Gabriele Pafundi, su delega degli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con determinazione n. 141 del 9 settembre 2013, il Segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (d’ora in avanti anche solo CCIAA di Foggia) disponeva l’esclusione dell’Associazione A di Foggia dal procedimento per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Foggia per il quinquennio 2013 – 2018, settore Consumatori, per vizi concernenti la documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione (in particolare in relazione agli elementi necessari per desumere il grado di rappresentatività dell’associazione, tra cui l’ampiezza e la diffusione delle strutture operative).

Analogo provvedimento per identiche ragioni veniva adottato in pari data con determinazione n. 142 nei confronti dell’Associazione Federconsumatori di Foggia.

Il Presidente della Giunta regionale della Puglia, anche sulla base dei predetti provvedimenti del Segretario generale della CCIAA di Foggia, con decreto n. 655 del 4 ottobre 2013 (avente ad oggetto “Determinazione in ordine alla individuazione delle organizzazioni alle quali spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia”), stabiliva, tra l’altro, che “la designazione del seggio in rappresentanza dei consumatori spetta al raggruppamento ADICONSUM – LEGA CONSUMATORI, tenuto conto dei criteri di cui al comma 6 dell’art. 9 del D.M. 156/2011”.

Con altro decreto n. 736 del 25 novembre 2013, il Presidente della Giunta Regionale della Puglia nominava poi i componenti della CCIAA di Foggia.

2. Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. II, con la sentenza n. 1077 dell’8 settembre 2014, ha respinto previamente il ricorso incidentale spiegato da Adiconsum e rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalla CCIAA di Foggia e da Adiconsum ed ha accolto il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto da A e Federconsumatori di Foggia avverso i sopra indicati atti e li annullava, «con obbligo a carico dell’Amministrazione procedente di riconsiderare gli elementi di prova forniti dalle associazioni ricorrenti principale al fine di dimostrare la propria rappresentatività».

In particolare il tribunale, rilevava che:

a) diversamente da quanto sostenuto col ricorso incidentale, A e Federconsumatori non dovevano essere immediatamente escluse dal procedimento de quo , in quanto i pretesi vizi concernenti una parte della documentazione prodotta (unico all. E;
incompletezza allegato C di Federconsumatori;
inconferenza dello statuto, nazionale e non provinciale, allegato dalla Federconsumatori;
carenza nell’all. C di A delle informazioni circa l’ampiezza e la di diffusione delle relative strutture operative) costituivano delle mere irregolarità formali, non sussumibili nelle ipotesi tassative di esclusione di cui al d.m. 156 del 2011;

b) non sussisteva alcun difetto di jus postulandi quanto alla posizione dell’A, giacché la procura era stata conferita da un soggetto che effettivamente ricopriva la carica di presidente al momento del rilascio;

c) alcun dubbio poteva sussistere sull’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto da A e Federconsumatori di Foggia, essendo le due associazioni portatrici dello stesso interesse in quanto “apparentate” per ottenere l’assegnazione dell’unico seggio del Consiglio riservato ad un rappresentante delle associazioni di tutela e degli interessi dei consumatori e degli utenti, essendo identiche le ragioni dell’esclusione dal procedimento ed i vizi lamentati;

d) le ragioni poste a fondamento degli impugnati provvedimenti di esclusione privilegiavano il dato formale rispetto a quello sostanziale, non sussistendo alcuna contestazione circa la effettiva esistenza ed operatività degli sportelli in questione ai fini della dimostrazione della rappresentatività delle associazioni, vertendo piuttosto i rilievi sulle modalità con cui la dimostrazione sarebbe stata resa (mera comunicazione e non già nuova autocertificazione), tanto più che «l’art. 5 del più volte richiamato D.M. n. 156/2011 consente l’esclusione dalla procedura limitatamente ai casi in cui si sia in presenza di irregolarità insanabili e, dunque, incidenti sul piano sostanziale dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti».

3. Tale sentenza è stata impugnata dall’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente Adiconsum (d’ora in avanti anche solo Adiconsum), che ne ha dedotto l’erroneità, sostenendo che non sarebbero stati adeguatamente esaminati non solo i motivi del ricorso incidentale di primo grado, ma anche le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza del ricorso di primo grado, tutti sostanzialmente riproposti col gravame.

Il ricorso è stato iscritto al NRG. 8679 dell’anno 2014.

Ha resistito in giudizio l’A, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

4. Anche la CCIAA di Foggia ha chiesto la riforma della sentenza, proponendo due motivi di gravame, rubricati il primo «A.

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