Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-11-24, n. 201008211

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-11-24, n. 201008211
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008211
Data del deposito : 24 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05490/2005 REG.RIC.

N. 08211/2010 REG.SEN.

N. 05490/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5490 del 2005, proposto da:
R P, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso Luciano D'Andrea in Roma, viale Giulio Cesare 109;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 3045/2005, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Felice.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso presentato dal sovrintendente capo della Polizia di Stato Pasquale Russo avverso il diniego (nota del 1° settembre 2001) di attribuzione del trattamento economico di cui alla legge 19 marzo 2001, n.86 (c.d. indennità di trasferimento), richiesto in dipendenza del trasferimento d’ufficio dal Commissariato di S.Maria Capua Vetere alla Questura di Caserta.

Riteneva il Tribunale che la nota impugnata avesse correttamente fatto riferimento a circolari e note ove l’Amministrazione aveva chiarito che il presupposto per beneficiare dell’indennità fosse la sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione del dipendente, presupposto conforme alla finalità della legge 10 marzo 1987, n. 100 e poi della legge 23 marzo 2001, n.86. Tale indennità continuativa mutuava lo scopo ed il regime di quella di missione ordinaria, come attestava l’interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa, che aveva condotto all’introduzione del requisito della distanza minima in sede di emanazione della circolare applicativa della legge, non rilevando il mancato richiamo alla legge 2 aprile 1979, n.97 (in tema di missione continuativa) da parte della legge n.86 del 2001, per quanto in precedenza contenuto nella legge n.100 del 1987. Il mutamento richiamato in ricorso, incentrato sull’omesso richiamo, da parte della nuova legge, dell’art.13 della l. n.97 del 1979 (che a sua volta agganciava il trattamento all’art.12, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1978, n.417 consentendo tuttavia anche il richiamo dell’art.1 s.l. che derogava, in funzione dei dieci chilometri, al limite di trenta chilometri fissato per tutti i pubblici dipendenti), non rilevava, poiché l’indennità di trasferimento risultava assoggettata allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, omogeneità che rendeva comuni i presupposti spaziali di godimento. Ove il legislatore avesse inteso discostarsi dal regime vigente, abolendo il requisito della distanza minima, avrebbe dovuto prevederlo espressamente (l’indennità in questione sarebbe spettata alle sole categorie nominate dalla legge n.86 del 2001 in applicazione del canone ermeneutico dell’art.14 Disp. sulla legge in generale;
si sarebbe determinata una deroga “ex lege” n. 100 del 2001 alla deroga “ex lege” n.97 del 1979 della disciplina generale ex lege n. 836del 1973).

Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:

Dal combinato disposto degli artt.1 e 13 della legge n.86 del 2001 emerge la chiara volontà di innovare il regime giuridico dell’indennità di trasferimento differenziando i trasferimento effettuati prima o dopo il 31 dicembre 2000, prevedendo solo per quelli anteriori il requisito della distanza minima tra sede di provenienza e sede di destinazione, mentre per quelli posteriori si applica la disciplina dell’art.1 s.l. che non richiama l’art.13 della l. n.97 del 79, non prevedendo così la distanza minima. Erra il Tribunale amministrativo nell’applicare le Disposizioni sulla legge in generale in quanto l’art.13 cit. ponendo una differenziazione tra nuovi e vecchi trasferimenti abroga evidentemente l’art.1, comma 1, della legge 100 del 1987, per incompatibilità con le disposizioni dell’art.1 della legge n.86 del 2001 (art.15 Disp. sulla legge in generale). Il diniego basato sulla distanza minima di 10 chilometri si fondava sulla normativa pregressa dettata dall’art.1 della l.n.100 del 1987 col suo rinvio al trattamento economico previsto dall’art.13 della l.n.97 del 1979 e su tale normativa si basavail precedente di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 1999, n.

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