Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-18, n. 201405671
Ordinanza cautelare
25 settembre 2013
Rigetto
Sentenza
18 novembre 2014
Sentenza
6 febbraio 2013
Sentenza
6 febbraio 2013
Ordinanza cautelare
25 settembre 2013
Rigetto
Sentenza
18 novembre 2014
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 05671/2014REG.PROV.COLL.
N. 05952/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 5952 del 2013, proposto da
ET MA; ZI IT, in proprio e quale erede di RT BO; NI BO, JE BO e EN BO, quali eredi di RT BO; RM AN; NT FA; ON FA; TO SS, in proprio e quale erede di RI DO CO; CH SS e PA SS, quali eredi di RI DO CO; PP PA; e NC SO, rappresentati e difesi dagli avv.ti UIno M. Martellato, Raffaele Bucci e Paolo Fiorilli ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Comune di Mussolente, in persona del sindaco legale rappresentante pro tem pore, rappresentato e difeso dall’avv. Emma Bergamin, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via F. Confalonieri n. 5, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 165 del 6 febbraio 2013, resa tra le parti e concernente l’approvazione di un piano di lottizzazione con cessione gratuita di aree al Comune.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mussolente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5952 del 2013, i ricorrenti (ET MA; ZI IT, in proprio e quale erede di RT BO; NI BO, JE BO e EN BO, quali eredi di RT BO; RM AN; NT FA; ON FA; TO SS, in proprio e quale erede di RI DO CO; CH SS e PA SS, quali eredi di RI DO CO; PP PA; e NC SO) propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 165 del 6 febbraio 2013 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Mussolente contro gli attuali appellanti ed altri (LI ON; RE EL, in proprio e quale erede di SO RD; GN, NI, SI e MA RD, quali eredi di RD SO; RI AT, quale erede di DO BI; OR TR; EL Don IO UI; RI NA, quale usufruttuaria di NT HE; SA e AL HE, quali eredi di NT HE, non presenti nel grado di appello) per la dichiarazione: a) dell’obbligo degli intimati di trasferire gratuitamente al Comune di Mussolente la loro quota di proprietà delle aree individuate dai mappali n.i 696-697-698-701-704-269-710-711-726-71-694-729-728-606 del foglio V, sez. U del Catasto Terreni del Comune di Mussolente, con sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.; b) e, conseguentemente, del trasferimento al Comune di Mussolente delle predette aree, con ordine all’Ufficio del Territorio competente di trascrivere la sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
La vicenda in esame ha origini da una serie di distinti atti di citazione con cui il Comune di Mussolente - premesso che nel 1970 aveva approvato un piano di lottizzazione che prevedeva, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune di alcune aree destinate a spazi pubblici, obbligo questo che, posto a carico dei lottizzanti, veniva espressamente indicato negli atti di compravendita dei singoli lotti (stipulati direttamente tra venditore privato e acquirenti lottizzanti, sì da evitare le formalità conseguenti alla stipulazione della convenzione edilizia) - conveniva avanti al Tribunale di Bassano del Grappa i resistenti di prime cure (ossia gli odierni appellanti e gli altri soggetti sopra ricordati) che si erano rifiutati di trasferire al Comune le aree predeterminate per ottenere, previo accertamento del relativo obbligo in capo a ciascuno, una sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti dei contratti non conclusi relativamente alle predette aree.
Le domande venivano accolte dal Tribunale di Bassano con sentenza n. 333/94, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1167/98, ma cassata dalla suprema Corte (SS.UU. n. 168/01) per difetto di giurisdizione, vertendosi in materia di cui all’art. 11, V comma della l. n. 241/90.
Il Comune ha conseguentemente riproposto le domande avanti al T.A.R. del Veneto.
La causa, in assenza di costituzione degli intimati nonostante la ritualità delle notifiche, veniva discussa all’udienza del 17 gennaio 2013 e decisa con la