Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-22, n. 201200963

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-02-22, n. 201200963
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200963
Data del deposito : 22 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10084/2009 REG.RIC.

N. 00963/2012REG.PROV.COLL.

N. 10084/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2009, proposto da:
Silba S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A A e R M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. S C, domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via Poli, 29;


ASL

Salerno 1, in persona del Direttore Generale pro-tempore;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 6115/2009, resa tra le parti, concernente

ASSEGNAZIONE TETTO DI SPESA ANNI

2002/2003 PER PRESTAZIONI ASSISTENZA SPECIALISTICA


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2012 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati Massa su delega di Abbamonte e Lacatena su delega di Colosimo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Silba S.p.a. eroga prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, unitamente a trattamenti di semiconvitto, domiciliari e ambulatoriali, in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario.

Con ricorso R.G. n.11040/2002, impugnava la delibera della

ASL

1 di Salerno n. 1265 del 26.7.2002 e l’atto presupposto, la delibera di G.R. della Campania n. 6216/2001, con cui la Regione, allo scopo di contenere la spesa pubblica, ha fissato un limite finanziario al volume delle prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa e ospedaliera acquistabili presso i soggetti privati provvisoriamente accreditati per le annualità 2001 e 2002 e determinato una percentuale di abbattimento rispetto alla media del fatturato degli anni 1999 e 2000, nonché l’aumento delle prestazioni eseguibili da parte degli erogatori pubblici.

Con sentenza n. 2207 del 21.7.2007, il

TAR

Campania – I Sez. ha accolto il ricorso e annullato la delibera della ASL SA n. 1, adducendo che era necessario verificare l’effetto di precedenti della medesima Sezione in ordine alla presupposta delibera di Giunta regionale impugnata (sentenze nn. 2766/06 e 7674/06, confermate in appello, con cui era stata annullata la detta delibera per mancata applicazione dei criteri di contenimento della spesa pubblica anche alle strutture pubbliche, nonché sulla configurazione del sistema della c.d. “regressione tariffaria”). Il TAR ha affermato la validità con effetti erga omnes dell’intervenuto annullamento della D.G.R.C. e, di conseguenza, l’automatica caducazione dell’atto applicativo adottato dalla

ASL

1 di Salerno.

Avverso la sentenza del Tar Campania - Napoli (I sez) n. 2207/2007, proponeva appello la Regione.

Con sentenza n. 6115 del 7.10.2009 della V Sezione di questo Consiglio, l’appello è stato accolto ed è stato affermato che il giudicato formatosi sulle precedenti impugnazioni della delibera di Giunta regionale n. 6216/2001 avrebbe travolto i tetti di spesa fissati per l’anno 2001 ma non per il 2002, avendo lasciata intatta la struttura portante della delibera;
sicché l’annullamento parziale non avrebbe esentato le ASL dal conseguimento degli obiettivi in essa individuati. La sentenza ha quindi rigettato tutti gli altri motivi, assorbiti dal TAR, proposti avverso la delibera di G.R. e gli altri sviluppati avverso la delibera dell’Azienda Sanitaria locale n. 1265 del 2002.

Ricorre in revocazione la Silba S.p.A. denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, travisando le risultanze processuali, in quanto l’appello è stato proposto solo dalla Regione Campania e non anche dalla

ASL

1 di Salerno, che ha già corrisposto alla SILBA S.p.A. le somme dovute per le prestazioni erogate nel 2002;
sicché deve considerarsi passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato caducata la delibera n. 1265/2002 di fissazione del tetto di spesa della stessa ASL.

Afferma la ricorrente che la posizione della Regione Campania è scissa da quella dell’Azienda Sanitaria locale;
il C.d.S. non avrebbe potuto pronunciare sui motivi di gravame proposti in primo grado da Silba S.p.A. contro la delibera della ASL, perché l’annullamento di tale atto si era medio tempore consolidato;
la delibera regionale presupposta è atto programmatico, il cui annullamento produce effetti erga omnes, attesa la sua ontologica indivisibilità, ed inoltre è stata impugnata in primo grado (pur essendo stata già annullata) nella parte in cui è posta a base della delibera della

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